Agenti Cancerogeni - Lavorazioni a rischio nel settore edile

“Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione” rappresenta la principale novità, che interessa le imprese edili che effettuano demolizioni, operazioni di taglio dei pavimenti, sabbiatura, levigatura, ecc.

24 giugno 2020 - 322

Si richiama la Notizia n. 310/2020 di Linea Diretta, con la quale si informavano le imprese associate dell’entrata in vigore (da oggi, 24 giugno) del D.Lgs. 44/2020 in materia di agenti cancerogeni e mutageni, per ricordare alcune delle lavorazioni svolte nel settore edile che possono esporre i lavoratori a tali agenti e che meritano pertanto attenzione da parte dei datori di lavoro.

 

Se, infatti, l’introduzione in allegato XLII al D.Lgs. 81/2008 dei “Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione” rappresenta la principale novità, che interessa le imprese edili che effettuano demolizioni, operazioni di taglio dei pavimenti, sabbiatura, levigatura, ecc…, non va dimenticato che nel medesimo allegato erano già elencati anche

-       “I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone” che interessano, a titolo di esempio, le imprese di asfaltisti e di copertura con guaine

-       “Il lavoro comportante l'esposizione a polveri di legno duro”, che interessa, a titolo di esempio,  i parquettisti.

 

E’ inoltre opportuno ricordare che, tra le sostanze cancerogene, compare il cromo esavalente, che può essere presente in alcune vernici e che pertanto potrebbe interessare le imprese che le utilizzano.

 

Alle imprese che svolgono le lavorazioni menzionate sopra si consiglia di verificare i contenuti del proprio documento di valutazione dei rischi e, laddove non si sia già provveduto, effettuare un’indagine ambientale durante tali lavorazioni, comunicandone gli esiti al proprio medico competente e procedendo alla revisione del documento stesso.

Considerata l’attenzione al tema, dovuta all’entrata in vigore della nuova normativa,  e anche laddove non sia possibile effettuare le indagini ambientali in tempi brevi, pare comunque opportuno aggiornare il documento di valutazione di rischi inserendovi la previsione di procedere, entro un tempo ragionevole, all’indagine stessa.

 

L’indagine ambientale, condotta secondo i metodi indicati in allegato XLI al D.Lgs. 81/2008, consente di verificare se le sostanze cancerogene siano presenti  in  misura  superiore  ai  limiti  indicati  nell’Allegato XLIII  del D.Lgs. 81/2008.

EM.mb