Art. 26 D.L. n. 18/2020 e s.m.i. - Tutela previdenziale della malattia - Indicazioni operative Inps
L’equiparazione della quarantena alla malattia ai fini del relativo trattamento economico, fa riferimento al periodo di quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva e della quarantena precauzionale
Si informano le Imprese associate che l’Inps,
con il Messaggio
n. 2584 del 24/06/2020, e nelle more della pubblicazione
dell’apposita circolare esplicativa, ha fornito alcuni chiarimenti in relazione
alla gestione delle certificazioni prodotte dai lavoratori aventi diritto alla
tutela previdenziale della malattia, ai fini del riconoscimento delle indennità
previste dall’articolo 26 del D.L. n. 18/2020 e s.m.i.
In particolare, la previsione normativa di
cui al comma 1 del citato art. 26, che dispone l’equiparazione della quarantena
alla malattia ai fini del relativo trattamento economico, fa riferimento al
periodo di quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria
con sorveglianza attiva e della
quarantena precauzionale.
Ai lavoratori aventi diritto alla tutela
previdenziale della malattia a carico dell’Istituto, viene riconosciuta
l’indennità economica previdenziale, con correlata contribuzione figurativa,
sulla base del settore aziendale e della qualifica del lavoratore; a ciò deve
essere aggiunta l’eventuale integrazione retributiva, dovuta dal datore di
lavoro, secondo gli specifici contratti di riferimento.
Tali periodi, ricorda l’Inps, non sono computati
ai fini del calcolo del periodo di comporto, ovvero del periodo durante il
quale il lavoratore assente dal lavoro ha diritto alla conservazione del posto
di lavoro.
Ai fini del riconoscimento della tutela, il
lavoratore è tenuto a produrre il certificato di malattia attestante il periodo
di quarantena, nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del
provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica.
Il certificato deve essere redatto sin dal
primo giorno di malattia in modalità telematica; nel caso sia emesso in
modalità cartacea, lo stesso dovrà essere trasmesso all’Inps nel termine dei
due giorni.
Nel caso in cui al momento del rilascio del
certificato il medico non disponga delle informazioni relative al provvedimento
emesso dall’operatore di sanità pubblica, queste dovranno essere acquisite
direttamente dal lavoratore e comunicate successivamente all’Inps, mediante
posta ordinaria o PEC: in attesa dell’integrazione da parte del lavoratore, il
certificato del medico curante pervenuto all’Istituto verrà considerato
sospeso, mediante apposizione del codice di anomalia generica – anomalia A
Il comma 2 dell’articolo 26 del D.L. n. 18/2020
e s.m.i. dispone che per i lavoratori in possesso del riconoscimento di
disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della
legge n.
Nel caso di disabilità di cui all’articolo
3, comma 1, della legge n. 104 del 1992, la tutela è prevista esclusivamente in
presenza di immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo
svolgimento di relative terapie salvavita; in assenza del verbale di riconoscimento
della disabilità, la condizione di rischio può essere attestata dai medici
legali presso le Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.
La certificazione sanitaria del medico
curante deve riportate l’indicazione dettagliata della situazione clinica e la
situazione di rischio del soggetto con anamnesi personale critica, nonché i
riferimenti del verbale di riconoscimento dello stato di handicap ovvero della
certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali delle Autorità
sanitarie locali.
All’occorrenza, gli uffici medico legali
dell’Inps potranno richiedere ulteriore documentazione al riguardo; in attesa
dell’integrazione documentale, il certificato pervenuto all’Istituto verrà
considerato, anche in questo caso, sospeso in attesa di regolarizzazione.
Il comma 6 dell’articolo 26 in parola
stabilisce che in caso di malattia conclamata da COVID-19 il lavoratore deve
farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante senza
nessun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica: in questo caso
la patologia verrà gestita come una malattia comune.
Per tutelare i lavoratori nel periodo
precedente al 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020,
sono considerati validi, per il riconoscimento dell’indennità di cui al comma 1
dell’art 26, i certificati medici prodotti anche in assenza del prescritto
provvedimento dell’operatore di sanità pubblica, nonché i provvedimenti emessi
dall’operatore di sanità pubblica presentati dai lavoratori, anche in assenza
dei certificati di malattia redatti dai medici curanti.
L’Inps ha allegato al Messaggio
n. 2584/2020 un file excel con uno schema riepilogativo.
AI.mb