Art. 46, D.L. n. 18/2020 - Divieto di licenziamento - Inidoneità sopravvenuta alla mansione
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro conferma che anche l’ipotesi di licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione deve essere ascritta alla fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con
l’allegata nota n. 298 del 24/06/2020,
ha fornito alcuni importanti chiarimenti in relazione all’ambito di applicazione
delle disposizioni di cui all’art. 46 del D.L. n. 18/2020 e s.m.i., con
particolare riferimento all’ipotesi di licenziamento per sopravvenuta
inidoneità alla mansione.
Tenuto conto della portata generale della
norma di riferimento, l’INL conferma che anche
l’ipotesi di licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione deve
essere ascritta alla fattispecie del licenziamento per giustificato motivo
oggettivo, tenuto conto che l’’inidoneità impone al datore di lavoro la
verifica circa una possibile ricollocazione in attività diverse riconducibili a
mansioni equivalenti o inferiori, anche attraverso un adeguamento
dell’organizzazione aziendale (cfr. Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 27243 del
26 ottobre 2018; Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 13649 del 21 maggio 2019).
La
fattispecie in esame, pertanto, essendo assimilabile alle altre
ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, soggiace alla disciplina prevista dagli
articoli 46 e 103 del D.L. n. 18/2020 e al relativo divieto di licenziamento
fino alla data del 17 agosto p.v., temine così prorogato dall’art. 80 del
D.L. n. 34/2020.
AI.mb