Art. 63, D.L. n. 18/2020 - Premio 100 euro ai lavoratori che nel mese di marzo hanno svolto lavoro in sede

Il premio non concorre alla formazione del reddito, ed è riconosciuto ai dipendenti dal datore di lavoro in via automatica, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile, e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno

08 aprile 2020 - 171

L’art. 63 del D.L. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) ha previsto, nei confronti dei lavoratori dipendenti sia privati che pubblici, il riconoscimento di un premio, per il mese di marzo 2020, pari a 100 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti presso la sede di lavoro nel predetto mese, a condizione che i dipendenti abbiano maturato, nel corso del 2019, un reddito complessivo da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.

 

Il premio non concorre alla formazione del reddito, ed è riconosciuto ai dipendenti dal datore di lavoro in via automatica, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile, e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

 

Per i dipendenti del settore privato, il premio erogato potrà essere recuperato dal sostituto di imposta mediante compensazione orizzontale in F24 utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e non è soggetto agli altri limiti o vincoli previsti per l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta.

 

Al riguardo, con Risoluzione Ministeriale n. 17/E del 31 marzo 2020, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo:

 

-       codice "1699", denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020” da indicare nella sezione ERARIO del modello F24, avendo cura di compilare i campi "rateazione/regione/prov./mese rif." e "anno di riferimento" con il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio.

 

Con la successiva Circolare n. 8 del 3 aprile 2020, al paragrafo 4 della stessa, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad alcuni quesiti, ha fornito alcuni chiarimenti, che si riassumono di seguito e si riportano in calce alla presente.

 

Erogazione del bonus

I datori di lavoro devono riconoscere l’incentivo in via automatica, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno: il bonus in esame non dovrà pertanto essere erogato necessariamente con le competenze erogate nel mese di aprile 2020.

 

Verifica limite di reddito in capo al dipendente

Ai fini della verifica del rispetto del limite di 40.000 euro va considerato esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.

Qualora il datore di lavoro tenuto all'erogazione del premio non sia lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il dipendente, al fine di ottenere il premio, dovrà rilasciare al sostituto di imposta un’autodichiarazione in cui attesta l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno precedente.

 

Calcolo dei giorni

Al fine del calcolo complessivo dei giorni rilevanti ai fini della determinazione dell’importo del bonus spettante, rileva il rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese e le ore lavorabili come previsto contrattualmente.

Inoltre, poiché la finalità della norma è quella di dare ristoro ai dipendenti che hanno continuato a lavorare nel mese di marzo presso la sede del datore di lavoro, non devono considerarsi nel calcolo, né al numeratore né al denominatore, le giornate di ferie o di malattia, né le giornate di assenza per aspettativa /senza corresponsione di assegni.

Ai dipendenti che hanno eventualmente cessato il rapporto di lavoro nel mese di marzo, il beneficio compete in proporzione ai giorni di lavoro svolti presso la sede.

E’ irrilevante la tipologia di contratto di lavoro, full time o part time, in quanto l’importo del bonus erogabile dovrà essere determinato in ragione del periodo di lavoro durante il quale il dipendente ha prestato effettivamente l’attività lavorativa presso la sede del datore di lavoro. 

Il premio è riconosciuto anche ai dipendenti in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell’impresa, mentre restano esclusi i dipendenti che hanno prestato la loro attività lavorativa in modalità di lavoro agile (“smart working”).

 AI.mb


 

Circolare Agenzia delle Entrate n. 8 del 03 aprile 2020 (estratto)

 

4. MISURE SPECIFICHE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI

 

Nel presente paragrafo sono forniti chiarimenti in merito alle questioni attinenti alle disposizioni del Decreto relative a premio ai lavoratori dipendenti (art. 63).

 

4.1 Premio ai lavoratori dipendenti. Calcolo dei giorni

QUESITO: I giorni per l’attribuzione del bonus previsto dall’articolo 63 del Decreto, devono essere conteggiati da calendario o da contratto (cioè in 26.esimi o in 30.esimi)?

RISPOSTA: In assenza di precisazioni risultanti dalla lettera della norma e/o dalla relazione illustrativa, si ritiene che al fine del calcolo complessivo dei giorni rilevanti ai fini della determinazione dell’importo del bonus spettante ai sensi dell’articolo 63 del Decreto, rilevi il rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese e le ore lavorabili come previsto contrattualmente.

 

4.2 Premio ai lavoratori dipendenti. Cessazione del rapporto di lavoro nel mese di marzo 2020

QUESITO: L'attribuzione del bonus ai lavoratori dipendenti di cui all’articolo 63 del Decreto, come deve avvenire in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel mese di marzo 2020?

RISPOSTA: Considerato che l’importo del bonus è rapportato al numero di giorni di lavoro svolti, nel mese di marzo 2020, nella propria sede di lavoro, ai dipendenti licenziati nel predetto mese spetterà il bonus in proporzione ai giorni di lavoro svolti presso la predetta sede calcolati come illustrato al paragrafo 4.1.

 

4.3 Premio ai lavoratori dipendenti. Lavoratori in servizio esterno

QUESITO: I lavoratori che sono in servizio esterno presso clienti o in missione o presso altre sedi dell’impresa o del gruppo diverse dalla propria hanno diritto alla percezione del premio di cui all’articolo 63 del Decreto?

RISPOSTA: L’articolo 63 del Decreto riconosce ai lavoratori dipendenti che hanno conseguito, nell’anno precedente, un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro, un premio di 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti presso la sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

Tenuto conto che la ratio di tale disposizione persegue l’obiettivo di dare ristoro ai dipendenti che hanno continuato a lavorare nel mese di marzo senza poter adottare, quale misura di prevenzione, quella del lavoro agile o da remoto, si ritiene che il premio, ivi stabilito, debba essere riconosciuto anche a coloro che hanno prestato la loro attività lavorativa in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell’impresa. Restano, invece, esclusi i dipendenti che hanno prestato la loro attività lavorativa in modalità di lavoro agile (“smart working”).

 

 

 

 

4.4 Premio ai lavoratori dipendenti. Trattamento dei lavoratori in part-time

QUESITO: Il bonus ai lavoratori dipendenti di cui all’articolo 63 del Decreto  deve essere proporzionato alla percentuale di occupazione? Oppure si dovrà usare la proporzione tra giorni lavorati "in sede" e giorni lavorabili secondo l'orario di lavoro previsto? Inoltre, come vanno considerate le giornate di ferie, malattia, congedo?

RISPOSTA: Sulla base della lettera della norma che rapporta l’ammontare del premio «al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro», si è dell’avviso che indipendentemente dalla tipologia di contratto, full time e part time, l’importo del bonus erogabile dovrà essere determinato in ragione del periodo di lavoro durante il quale il dipendente presta effettivamente l’attività lavorativa presso la propria sede.

Inoltre, in considerazione della finalità della norma che vuole premiare i dipendenti che hanno continuato a prestare la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro non devono considerarsi nel rapporto - né al numeratore né al denominatore – le giornate di ferie o di malattia.

In base alla medesima ratio, sono esclude dal calcolo le giornate di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni.

 

4.5 Premio ai lavoratori dipendenti. Giorni lavorati in modalità lavoro agile (“smart working”)

QUESITO: I giorni lavorati in smart working devono essere esclusi dal calcolo del bonus di 100 euro ai lavoratori dipendenti e, in caso affermativo, in che modo?

RISPOSTA: In ragione dell’espresso riferimento fatto dall’articolo 63 del Decreto al «numero di giorni svolti nella propria sede di lavoro», si è dell’avviso che non possano rientrare nel computo dei giorni di lavoro rilevanti ai fini della determinazione dell’importo del cd. premio, il periodo di lavoro svolto a distanza, ovvero al di fuori dell’ordinaria sede di lavoro e/o degli ordinari luoghi in cui tradizionalmente viene prestata l’attività lavorativa, anche se funzionalmente e strutturalmente collegati ad essi attraverso l’ausilio di strumenti di comunicazione informatici e telematici.

 

4.6 Premio ai lavoratori dipendenti. Criteri di determinazione dell’importo del reddito di lavoro dipendente previsto dall’articolo 63 del Decreto

QUESITO: Ai fini del calcolo del reddito di lavoro dipendente, che – ai fini della corresponsione del bonus di cui all’articolo 63 del Decreto - non deve superare l’importo di 40.000 euro rispetto all’anno precedente, devono essere considerati anche i premi di risultato soggetti a tassazione sostitutiva al 10% e/o le somme soggette a tassazione separata?

RISPOSTA: Si ritiene che, ai fini della verifica del rispetto del limite di 40 mila euro previsto dall’articolo 63 del Decreto, debba considerarsi esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. Tanto in coerenza con i chiarimenti già forniti nella Circolare n. 28/E del 15 giugno 2016.

 

4.7 Premio ai lavoratori dipendenti. Erogazione del bonus

QUESITO: Considerato il fatto che l'erogazione del premio per i lavoratori dipendenti di cui all’articolo 63 del Decreto spetta per il mese di marzo e che l'elaborazione dei cedolini è già in corso, si chiedono indicazioni operative alle quali allineare il comportamento (anche in ragione dell'urgenza di garantire la continuità dei servizi paga e la riduzione del personale legata all’emergenza).

RISPOSTA: Il comma 2 dell’articolo 63 del Decreto dispone, tra l’altro, che i sostituti d’imposta riconoscono, in via automatica, l’incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Conseguentemente, il

bonus in esame non dovrà essere erogato necessariamente con le competenze stipendiali del mese di aprile 2020.

 

4.8 Premio ai lavoratori dipendente. Erogazione del bonus. Attestazione redditi del dipendente

QUESITO: Ai fini dell’erogazione del premio ai lavoratori dipendenti ai sensi dell’articolo 63 del Decreto, per i lavoratori assunti nel corso del 2020 è il datore di lavoro che deve chiedere al precedente datore i dati reddituali del dipendente?

RISPOSTA: Analogamente a quanto già chiarito con riferimento alla disciplina di detassazione dei premi di risultato, si ritiene che, qualora il datore di lavoro tenuto all'erogazione del premio non sia lo stesso che abbia rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il dipendente, al fine di ottenere il premio, dovrà rilasciare al sostituto di imposta una autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui attestare l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno precedente.

 

4.9 Premio ai lavoratori dipendenti. Utilizzo del credito d’imposta riconosciuto al datore di lavoro

QUESITO: Il recupero in compensazione del credito di imposta riconosciuto al sostituto di imposta per il premio di 100 euro anticipato al dipendente è soggetto ai limiti di utilizzo dei crediti di imposta?

RISPOSTA: Il recupero in compensazione orizzontale del premio anticipato al dipendente deve avvenire mediante l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia, come chiarito con la risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019 e non è soggetto agli altri limiti o vincoli previsti per l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta.

Al fine di consentire ai sostituti d’imposta di recuperare in compensazione il premio erogato ai dipendenti, con la risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020, sono stati istituiti, per il modello F24, il codice tributo “1699” e per il modello F24 “enti pubblici” (F24 EP), il codice, “169E”, denominati “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”.