Art. 63, D.L. n. 18/2020 - Premio 100 euro ai lavoratori che nel mese di marzo hanno svolto lavoro in sede
Il premio non concorre alla formazione del reddito, ed è riconosciuto ai dipendenti dal datore di lavoro in via automatica, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile, e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno
L’art. 63 del D.L. n. 18/2020 (c.d. “Cura
Italia”) ha previsto, nei confronti dei lavoratori dipendenti sia privati che
pubblici, il riconoscimento di un premio,
per il mese di marzo 2020, pari a 100 euro, da rapportare al numero di giorni
di lavoro svolti presso la sede di lavoro nel predetto mese, a condizione
che i dipendenti abbiano maturato, nel corso del 2019, un reddito complessivo
da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.
Il
premio non
concorre alla formazione del reddito, ed è riconosciuto ai dipendenti dal datore
di lavoro in via automatica, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese
di aprile, e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di
conguaglio di fine anno.
Per i dipendenti del settore privato, il
premio erogato potrà essere recuperato dal sostituto di imposta mediante
compensazione orizzontale in F24 utilizzando i servizi telematici messi a disposizione
dall’Agenzia delle Entrate e non è soggetto agli altri limiti o vincoli
previsti per l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta.
Al riguardo, con Risoluzione
Ministeriale n. 17/E del 31 marzo 2020, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente
codice tributo:
- codice "1699",
denominato “Recupero da parte dei
sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del
decreto-legge n. 18 del 2020” da indicare nella sezione ERARIO del modello
F24, avendo cura di compilare i campi "rateazione/regione/prov./mese
rif." e "anno di riferimento" con il mese e l’anno in cui è avvenuta
l’erogazione del premio.
Con la successiva Circolare
n. 8 del 3 aprile 2020, al paragrafo 4 della stessa, l’Agenzia
delle Entrate, in risposta ad alcuni quesiti, ha fornito alcuni chiarimenti,
che si riassumono di seguito e si riportano in calce alla presente.
Erogazione
del bonus
I datori di lavoro
devono riconoscere l’incentivo in via automatica, a partire dalla retribuzione
corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione
delle operazioni di conguaglio di fine anno: il bonus in esame non dovrà pertanto
essere erogato necessariamente con le competenze erogate nel mese di aprile
2020.
Verifica
limite di reddito in capo al dipendente
Ai fini della
verifica del rispetto del limite di 40.000 euro va considerato esclusivamente
il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva IRPEF e non
anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.
Qualora il datore
di lavoro tenuto all'erogazione del premio non sia lo stesso che ha rilasciato
la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il dipendente, al
fine di ottenere il premio, dovrà rilasciare al sostituto di imposta un’autodichiarazione
in cui attesta l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno
precedente.
Calcolo
dei giorni
Al fine del
calcolo complessivo dei giorni rilevanti ai fini della determinazione
dell’importo del bonus spettante, rileva il rapporto tra le ore effettive
lavorate nel mese e le ore lavorabili come previsto contrattualmente.
Inoltre, poiché la
finalità della norma è quella di dare ristoro ai dipendenti che hanno
continuato a lavorare nel mese di marzo presso la sede del datore di lavoro,
non devono considerarsi nel calcolo, né al numeratore né al denominatore, le
giornate di ferie o di malattia, né le giornate di assenza per aspettativa
/senza corresponsione di assegni.
Ai dipendenti che
hanno eventualmente cessato il rapporto di lavoro nel mese di marzo, il
beneficio compete in proporzione ai giorni di lavoro svolti presso la sede.
E’ irrilevante la
tipologia di contratto di lavoro, full time o part time, in quanto l’importo
del bonus erogabile dovrà essere determinato in ragione del periodo di lavoro
durante il quale il dipendente ha prestato effettivamente l’attività lavorativa
presso la sede del datore di lavoro.
Il premio è
riconosciuto anche ai dipendenti in trasferta presso clienti o in missioni o
presso sedi secondarie dell’impresa, mentre restano esclusi i dipendenti che
hanno prestato la loro attività lavorativa in modalità di lavoro agile (“smart
working”).
AI.mb
Circolare Agenzia
delle Entrate n. 8 del 03 aprile 2020 (estratto)
4.
MISURE SPECIFICHE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI
Nel presente paragrafo sono forniti
chiarimenti in merito alle questioni attinenti alle disposizioni del Decreto
relative a premio ai lavoratori dipendenti (art. 63).
4.1 Premio ai lavoratori dipendenti. Calcolo dei
giorni
QUESITO: I giorni
per l’attribuzione del bonus previsto dall’articolo 63 del Decreto, devono
essere conteggiati da calendario o da contratto (cioè in 26.esimi o in
30.esimi)?
RISPOSTA: In
assenza di precisazioni risultanti dalla lettera della norma e/o dalla relazione
illustrativa, si ritiene che al fine del calcolo complessivo dei giorni rilevanti
ai fini della determinazione dell’importo del bonus spettante ai sensi
dell’articolo 63 del Decreto, rilevi il rapporto
tra le ore effettive lavorate nel mese e le ore lavorabili come previsto
contrattualmente.
4.2 Premio ai lavoratori dipendenti. Cessazione del
rapporto di lavoro nel mese di marzo 2020
QUESITO:
L'attribuzione del bonus ai lavoratori dipendenti di cui all’articolo 63 del
Decreto, come deve avvenire in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel mese
di marzo 2020?
RISPOSTA:
Considerato che l’importo del bonus è rapportato al numero di giorni di lavoro
svolti, nel mese di marzo 2020, nella propria sede di lavoro, ai dipendenti licenziati
nel predetto mese spetterà il bonus in proporzione ai giorni di lavoro svolti presso
la predetta sede calcolati come illustrato al paragrafo 4.1.
4.3 Premio ai lavoratori dipendenti. Lavoratori in
servizio esterno
QUESITO: I
lavoratori che sono in servizio esterno presso clienti o in missione o presso
altre sedi dell’impresa o del gruppo diverse dalla propria hanno diritto alla percezione
del premio di cui all’articolo 63 del Decreto?
RISPOSTA:
L’articolo 63 del Decreto riconosce ai lavoratori dipendenti che hanno conseguito,
nell’anno precedente, un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000
euro, un premio di 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti presso
la sede di lavoro nel mese di marzo 2020.
Tenuto conto che la ratio di tale
disposizione persegue l’obiettivo di dare ristoro ai dipendenti che hanno
continuato a lavorare nel mese di marzo senza poter adottare, quale misura di
prevenzione, quella del lavoro agile o da remoto, si ritiene che il premio, ivi stabilito, debba essere riconosciuto
anche a coloro che hanno prestato la loro attività lavorativa in trasferta
presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell’impresa. Restano,
invece, esclusi i dipendenti che hanno prestato la loro attività lavorativa in
modalità di lavoro agile (“smart working”).
4.4 Premio ai lavoratori dipendenti. Trattamento dei
lavoratori in part-time
QUESITO: Il bonus
ai lavoratori dipendenti di cui all’articolo 63 del Decreto deve essere proporzionato alla percentuale di
occupazione? Oppure si dovrà usare la proporzione tra giorni lavorati "in
sede" e giorni lavorabili secondo l'orario di lavoro previsto? Inoltre,
come vanno considerate le giornate di ferie, malattia, congedo?
RISPOSTA: Sulla
base della lettera della norma che rapporta l’ammontare del premio «al numero di giorni di lavoro svolti nella
propria sede di lavoro», si è
dell’avviso che indipendentemente dalla tipologia di contratto, full time e
part time, l’importo del bonus erogabile dovrà essere determinato in ragione
del periodo di lavoro durante il quale il dipendente presta effettivamente
l’attività lavorativa presso la propria sede.
Inoltre, in considerazione della finalità
della norma che vuole premiare i dipendenti che hanno continuato a prestare la
propria attività lavorativa presso la sede di lavoro non devono considerarsi
nel rapporto - né al numeratore né al denominatore – le giornate di ferie o di
malattia.
In base alla medesima ratio, sono esclude
dal calcolo le giornate di assenza per aspettativa senza corresponsione di
assegni.
4.5 Premio ai lavoratori dipendenti. Giorni lavorati
in modalità lavoro agile (“smart working”)
QUESITO: I giorni lavorati in smart working
devono essere esclusi dal calcolo del bonus di 100 euro ai lavoratori
dipendenti e, in caso affermativo, in che modo?
RISPOSTA: In
ragione dell’espresso riferimento fatto dall’articolo 63 del Decreto al «numero di giorni svolti nella propria sede
di lavoro», si è dell’avviso che non
possano rientrare nel computo dei giorni di lavoro rilevanti ai fini della
determinazione dell’importo del cd. premio, il periodo di lavoro svolto a
distanza, ovvero al di fuori dell’ordinaria sede di lavoro e/o degli ordinari
luoghi in cui tradizionalmente viene prestata l’attività lavorativa, anche se
funzionalmente e strutturalmente collegati ad essi attraverso l’ausilio di strumenti
di comunicazione informatici e telematici.
4.6 Premio ai lavoratori dipendenti. Criteri di
determinazione dell’importo del reddito di lavoro dipendente previsto
dall’articolo 63 del Decreto
QUESITO: Ai fini
del calcolo del reddito di lavoro dipendente, che – ai fini della corresponsione
del bonus di cui all’articolo 63 del Decreto - non deve superare l’importo di
40.000 euro rispetto all’anno precedente, devono essere considerati anche i
premi di risultato soggetti a tassazione sostitutiva al 10% e/o le somme soggette
a tassazione separata?
RISPOSTA: Si ritiene che, ai fini della verifica del
rispetto del limite di 40 mila euro previsto dall’articolo 63 del Decreto,
debba considerarsi esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato
a tassazione progressiva IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione
separata o ad imposta sostitutiva. Tanto in coerenza con i chiarimenti già
forniti nella Circolare n. 28/E del 15 giugno 2016.
4.7 Premio ai lavoratori dipendenti. Erogazione del bonus
QUESITO:
Considerato il fatto che l'erogazione del premio per i lavoratori dipendenti di
cui all’articolo 63 del Decreto spetta per il mese di marzo e che l'elaborazione
dei cedolini è già in corso, si chiedono indicazioni operative alle quali allineare
il comportamento (anche in ragione dell'urgenza di garantire la continuità dei
servizi paga e la riduzione del personale legata all’emergenza).
RISPOSTA: Il comma
2 dell’articolo 63 del Decreto dispone, tra l’altro, che i sostituti d’imposta
riconoscono, in via automatica, l’incentivo a partire dalla retribuzione
corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione
delle operazioni di conguaglio di fine anno. Conseguentemente, il
bonus
in esame non dovrà essere erogato necessariamente con le competenze stipendiali
del mese di aprile 2020.
4.8 Premio ai lavoratori dipendente. Erogazione del
bonus. Attestazione redditi del dipendente
QUESITO: Ai fini
dell’erogazione del premio ai lavoratori dipendenti ai sensi dell’articolo 63
del Decreto, per i lavoratori assunti nel corso del 2020 è il datore di lavoro
che deve chiedere al precedente datore i dati reddituali del dipendente?
RISPOSTA:
Analogamente a quanto già chiarito con riferimento alla disciplina di detassazione
dei premi di risultato, si ritiene che, qualora
il datore di lavoro tenuto all'erogazione del premio non sia lo stesso che
abbia rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il
dipendente, al fine di ottenere il premio, dovrà rilasciare al sostituto di
imposta una autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui attestare l’importo
del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno precedente.
4.9 Premio ai lavoratori dipendenti. Utilizzo del
credito d’imposta riconosciuto al datore di lavoro
QUESITO: Il
recupero in compensazione del credito di imposta riconosciuto al sostituto di
imposta per il premio di 100 euro anticipato al dipendente è soggetto ai limiti
di utilizzo dei crediti di imposta?
RISPOSTA: Il recupero in compensazione orizzontale
del premio anticipato al dipendente deve avvenire mediante l’utilizzo dei
servizi telematici dell’Agenzia, come chiarito con la risoluzione n. 110/E del
31 dicembre 2019 e non è soggetto agli
altri limiti o vincoli previsti per l’utilizzo in compensazione dei crediti di
imposta.
Al fine di consentire ai sostituti d’imposta
di recuperare in compensazione il premio erogato ai dipendenti, con la
risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020, sono stati istituiti, per il modello
F24, il codice tributo “1699” e per il modello F24 “enti pubblici” (F24 EP), il
codice, “169E”, denominati “Recupero da
parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del
decreto-legge n. 18 del 2020”.