Benefici fiscali sul gasolio per autotrazione: secondo trimestre 2020

Entro il 31 luglio 2020 può essere presentata la dichiarazione per il recupero delle accise sul gasolio utilizzato nel secondo trimestre 2020 (dal 1° aprile 2020 al 30 giugno 2020)

07 luglio 2020 - 332

Entro il 31 luglio 2020 può essere presentata la dichiarazione per il recupero delle accise sul gasolio utilizzato nel secondo trimestre 2020 (dal 1° aprile 2020 al 30 giugno 2020).

 

Con circolare del 24 giugno scorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha reso nota la disponibilità del software aggiornato per la compilazione  delle domande  ed ha definito la misura del beneficio riconoscibile pari a:

 

-       € 214,18  per  mille  litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno 2020.

 

Circolare e software sono disponibili al link  https://www.adm.gov.it .

 

Si ricorda  che hanno diritto al beneficio gli esercenti l’attività di autotrasporto merci per conto proprio o per conto terzi con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate e che, a seguito delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, dal 1° gennaio 2016 sono esclusi dall’agevolazione i veicoli di categoria EURO 2 o inferiore. A tal proposito, l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che nemmeno l’installazione di sistemi di riduzione del particolato (FAP) consente di equiparare i mezzi più inquinanti a quelli di categoria EURO 3 o superiore.

 

Si ricorda, inoltre che, nella compilazione della dichiarazione, per litri consumati devono intendersi quelli riforniti quali risultanti dalle indicazioni riportate in fattura. Conseguentemente, il momento di effettuazione della fornitura del gasolio costituisce il parametro per imputarne il consumo al corrispondente periodo di vigenza dell’incremento di accisa (trimestre solare di pertinenza).

 

Le dichiarazioni devono essere presentate agli Uffici dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competenti, con le seguenti modalità alternative:

 

-       utilizzando il software  attraverso cui compilare e stampare la dichiarazione. La dichiarazione stampata deve essere trasmessa all’Agenzia delle Dogane unitamente alla seguente documentazione:

-          dati salvati su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB);

-          copia delle carte di circolazione dei veicoli interessati dal beneficio;

-          copia di valido documento d’identità del sottoscrittore.

-          per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I..

 

Le dichiarazioni presentate prive del supporto informatico che ne riproduce il contenuto nel formato reso disponibile dall’Agenzia dovranno essere regolarizzate, causando altrimenti un’interruzione del procedimento di riconoscimento del credito. 

Al fine di facilitare l’individuazione dell’Ufficio delle Dogane territorialmente competente alla ricezione della dichiarazione, si rinvia al seguente link: https://www.adm.gov.it

 

Inoltre, pur non essendo allegata alla dichiarazione, deve essere tenuta a disposizione per eventuali controlli la seguente documentazione:

 

-      fatture di acquisto del gasolio (con indicazione obbligatoria della targa in caso di rifornimento presso impianti di distribuzione carburanti);

-      licenza/autorizzazione per l’esercizio dei servizi di trasporto merci;

-      autorizzazione comunale nel caso di possesso di distributore privato di carburanti.

 

Si ricorda  che il credito potrà essere utilizzato in compensazione, mediante il modello F24 utilizzando lo specifico CODICE TRIBUTO 6740 e indicando come anno di riferimento quello di presentazione della dichiarazione.

 

Si può utilizzare l'importo del credito spettante in compensazione (tramite il modello F24) decorsi sessanta giorni dal ricevimento, da parte dell’Agenzia delle Dogane, della dichiarazione.

 

Si evidenzia che a decorrere dal 2012 il credito d’imposta derivante da riduzioni su accise è escluso dal limite di € 250.000,00 per la compensazione nel modello F24.

 

 

TERMINI DI UTILIZZO DEL CREDITO MATURATO 

NEL PRECEDENTE TRIMESTRE

 

I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell’anno 2020 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2021.

 

Da tale data decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2022.

 

 

NOVITA’ RELATIVE AI CONSUMI DI GASOLIO COMMERCIALE EFFETTUATI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2020

 

L’art. 8 (“Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale), comma 1, del  D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso.

 

Da qui la rilevanza del dato sulla percorrenza specifica di ciascun mezzo, come anticipato nella  precedente Notizia n. 2/2020 di Linea Diretta, essendo l’importo a credito ammissibile calcolato non solo a partire dai litri consumati ma anche in base ai chilometri percorsi nel trimestre solare, quali dichiarati dall’esercente ai fini del rimborso in esame.

 

Per poter fruire dell’aliquota ridotta di accisa, sono state apportate modifiche al  Quadro  A  della  dichiarazione  prevista  dal  comma 4 dell’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/1995, per la cui modalità di compilazione obbligatoria si rinvia alle prescrizioni di dettaglio fornite con la Direttiva n. 74668/RU del 12 marzo 2020  consultabile al link:   https://www.adm.gov.it/portale .

 

 

ELIMINAZIONE DEL TERMINE DI DECADENZA DEL BENEFICIO

 

Si ricorda che con nota del 31 maggio 2012 l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che, a seguito della conversione in legge del decreto n. 16/2012, è stata eliminata la previsione della decadenza quale sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione entro il termine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento che, non avendo più carattere di perentorietà, non impedisce il riconoscimento del rimborso. Permane l’obbligo per l’esercente l’attività di trasporto di presentare l’apposita dichiarazione entro il termine di decadenza biennale decorrente dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto.

EM.mb