Benefici fiscali sul gasolio per autotrazione: terzo trimestre 2020
Entro il 2 novembre 2020 può essere presentata la dichiarazione per il recupero delle accise sul gasolio utilizzato nel terzo trimestre 2020 (dal 1° luglio 2020 al 30 settembre 2020)
Entro il 2 novembre 2020 può essere
presentata la dichiarazione per il recupero delle accise sul gasolio utilizzato
nel terzo trimestre 2020 (dal 1° luglio 2020 al 30 settembre 2020).
Con Circolare Prot.: 331642/RU del 25 settembre
scorso l’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli ha reso nota la disponibilità del software aggiornato per la
compilazione delle domande ed ha definito la misura del beneficio
riconoscibile pari a:
- euro
214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il
1° luglio ed il 30 settembre 2020.
Circolare e software sono disponibili al link https://www.adm.gov.it/ .
Si ricorda
che hanno diritto al beneficio gli esercenti l’attività di autotrasporto
merci per conto proprio o per conto terzi con veicoli di massa massima
complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate e che sono esclusi
dall’agevolazione i veicoli di categoria EURO 2 o inferiore. A tal proposito,
l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che nemmeno l’installazione di sistemi di
riduzione del particolato (FAP) consente di equiparare i mezzi più inquinanti a
quelli di categoria EURO 3 o superiore.
Si ricorda, inoltre che, nella compilazione
della dichiarazione, per litri consumati devono intendersi quelli riforniti
quali risultanti dalle indicazioni riportate in fattura. Conseguentemente, il
momento di effettuazione della fornitura del gasolio costituisce il parametro
per imputarne il consumo al corrispondente periodo di vigenza dell’incremento
di accisa (trimestre solare di pertinenza).
Le dichiarazioni devono essere presentate
agli Uffici dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competenti, con le
seguenti modalità alternative:
- utilizzando
il software attraverso cui compilare e
stampare la dichiarazione. La dichiarazione stampata deve essere trasmessa
all’Agenzia delle Dogane unitamente alla seguente documentazione:
-
dati salvati su supporto informatico
(CD-rom, DVD, pen drive USB);
-
copia delle carte di circolazione dei
veicoli interessati dal beneficio;
-
copia di valido documento d’identità del
sottoscrittore.
-
per mezzo del Servizio Telematico Doganale –
E.D.I..
Le dichiarazioni presentate prive del
supporto informatico che ne riproduce il contenuto nel formato reso disponibile
dall’Agenzia dovranno essere regolarizzate, causando altrimenti un’interruzione
del procedimento di riconoscimento del credito.
Al fine di facilitare l’individuazione
dell’Ufficio delle Dogane territorialmente competente alla ricezione della dichiarazione,
si rinvia al seguente link: https:www.adm.gov.it
Inoltre, pur non essendo allegata alla
dichiarazione, deve essere tenuta a disposizione per eventuali controlli la
seguente documentazione:
-
fatture di acquisto del gasolio (con
indicazione obbligatoria della targa in caso di rifornimento presso impianti di
distribuzione carburanti);
-
licenza/autorizzazione per l’esercizio dei
servizi di trasporto merci;
-
autorizzazione comunale nel caso di possesso
di distributore privato di carburanti.
Si ricorda
che il credito potrà essere utilizzato in compensazione, mediante il
modello F24 utilizzando lo specifico CODICE TRIBUTO 6740 e indicando come anno
di riferimento quello di presentazione della dichiarazione.
Si può utilizzare l'importo del credito
spettante in compensazione (tramite il modello F24) decorsi sessanta giorni dal
ricevimento, da parte dell’Agenzia delle Dogane, della dichiarazione.
Si evidenzia che a decorrere dal 2012 il
credito d’imposta derivante da riduzioni su accise è escluso dal limite di €
250.000,00 per la compensazione nel modello F24.
TERMINI
DI UTILIZZO DEL CREDITO MATURATO
NEL
PRECEDENTE TRIMESTRE
I crediti sorti con riferimento ai consumi
relativi al secondo trimestre dell’anno 2020 potranno essere utilizzati in
compensazione entro il 31 dicembre 2021.
Da tale data decorre il termine per la
presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate
in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno
2022.
NOVITA’
RELATIVE AI CONSUMI DI GASOLIO COMMERCIALE EFFETTUATI A DECORRERE DAL 1°
GENNAIO 2020
L’art. 8 (“Disposizioni in materia di accisa
sul gasolio commerciale), comma 1, del D.L.
26 ottobre 2019, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha introdotto, a partire dal 1° gennaio
2020, un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato
da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per
ogni chilometro percorso.
Da qui la rilevanza del dato sulla
percorrenza specifica di ciascun mezzo, come anticipato nella precedente Notizia
n. 2/2020 di Linea Diretta, essendo l’importo a credito ammissibile
calcolato non solo a partire dai litri consumati ma anche in base ai
chilometri percorsi nel trimestre solare, quali dichiarati dall’esercente ai
fini del rimborso in esame.
Per poter fruire dell’aliquota ridotta di
accisa, sono state apportate modifiche al
Quadro A della dichiarazione
prevista dal comma
4 dell’art. 24-ter del D.Lgs. n.
ELIMINAZIONE
DEL TERMINE DI DECADENZA DEL BENEFICIO
Si ricorda che con nota del 31 maggio 2012 l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che, a
seguito della conversione in legge del decreto n. 16/2012, è stata eliminata la
previsione della decadenza quale sanzione per la mancata presentazione della
dichiarazione entro il termine del mese successivo alla scadenza del trimestre
solare di riferimento che, non avendo più carattere di perentorietà, non
impedisce il riconoscimento del rimborso. Permane l’obbligo per l’esercente
l’attività di trasporto di presentare l’apposita dichiarazione entro il termine
di decadenza biennale decorrente dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe
potuto essere richiesto.
EM.mb