Chiarimenti della Regione Lombardia sulla validità delle proprie ordinanze e sulle tempistiche per il ritorno alla normale gestione
Regione Lombardia chiarisce che le disposizioni delle Ordinanze n. 520 del 1° aprile 2020 e n. 554 del 29 maggio 2020 trovano applicazione fino alla cessazione dello stato di emergenza inizialmente stabilito, ossia fino al 31 agosto 2020
Con la nota in allegato Regione Lombardia ha fornito chiarimenti in
merito al termine della validità delle due ordinanze contingibili e urgenti
emesse al fine di consentire la corretta gestione dei rifiuti a seguito
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (cfr. notizie n.
Regione Lombardia chiarisce che le disposizioni delle Ordinanze n. 520
del 1° aprile 2020 e n. 554 del 29 maggio 2020 trovano applicazione fino alla
cessazione dello stato di emergenza inizialmente stabilito, oltre ai successivi
trenta giorni necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio
pubblico di gestione dei rifiuti, ossia fino al 31 agosto 2020.
Con riferimento alla corretta gestione dei rifiuti costituti da DPI
usati (punto 3 dell’ordinanza n.
520 del 1° aprile 2020, così come modificato dall’ordinanza n. 554 del 29
maggio 2020 – cfr. notizia n.
Per quanto riguarda invece la corretta gestione del deposito
temporaneo (punto 17 dell’Ordinanza
n. 520 del 1° aprile 2020 – cfr. notizie
- con
cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- quando
il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri
cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso,
allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il
deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.
In riferimento
alle deroghe introdotte per gli impianti autorizzati al recupero e allo
smaltimento di rifiuti:
- in
caso di impianti autorizzati ad operazioni da D1 a D14 e da R1 a R12 con limiti
quantitativi orari, giornalieri o di altro periodo inferiore all’anno, in
riferimento all’arco temporale del 2020 è da applicarsi come vincolante
soltanto il quantitativo massimo annuo di trattamento, eventualmente aumentato
come da punto successivo; tale deroga si applica automaticamente agli impianti
senza bisogno di comunicazione (punto 15 dell’Ordinanza n. 520 del 1° aprile
2020, così come modificato dall’Ordinanza n. 554 del 29 maggio 2020) – si
conferma l’arco temporale di applicazione sull’anno 2020 già previsto dalle
ordinanze;
- in
caso di impianti autorizzati ad operazioni D8, D9, D13, D14, R2, R3, R4, R5,
R6, R7, R8, R9, R11, R12 la potenzialità massima annua in riferimento all’arco
temporale del 2020 è aumentata del 10%; tale deroga può applicarsi sin da
subito, automaticamente agli impianti; il Direttore tecnico dell’impianto o un
tecnico abilito devono inviare una comunicazione a Regione, Provincia/Città
Metropolitana territorialmente Competente, alla Prefettura e ai Vigili del
Fuoco ed ARPA al fine di avere l’informazione necessaria ad assicurare i
successivi controlli (punto 15 dell’Ordinanza n. 520 del 1° aprile 2020, così
come modificato dall’Ordinanza n. 554 del 29 maggio 2020) – si conferma
l’arco temporale di applicazione sull’anno 2020 già previsto dalle Ordinanze;
- in
caso di impianti autorizzati ad operazioni D15 e R13 la capacità annua di
stoccaggio, nonché quella istantanea, può essere aumentata nel limite massimo
del 20%. Tale disposizione si applica anche ai titolari delle operazioni di recupero
assentite ai sensi degli artt. 214 e
216 del D.Lgs.
- nel
caso in cui le autorizzazioni alla cessazione della qualifica del rifiuto
prevedano un limite temporale entro il quale i prodotti da recupero rifiuti
devono essere utilizzati o ceduti, tali limiti siano prorogati di 6 mesi, fatto
salvo il mantenimento delle caratteristiche autorizzate per il prodotto (punto
18 dell’Ordinanza n. 520 del 1° aprile 2020) – trova applicazione solo fino
al 31/08/2020. La deroga si applicherà ai prodotti da recupero rifiuti generati
entro la scadenza del 31/08/2020.
Per quanto di
interesse del settore edile, si segnala
altresì la decadenza delle deroghe regionali in tema di utilizzo di impianti
mobili e terre e rocce da scavo (punti 19 e 20 dell’Ordinanza n. 520 del 1° aprile 2020 – cfr. Notizia
n.
EM.mb