Chiarimenti della Regione Lombardia sulla validità delle proprie ordinanze e sulle tempistiche per il ritorno alla normale gestione

Regione Lombardia chiarisce che le disposizioni delle Ordinanze n. 520 del 1° aprile 2020 e n. 554 del 29 maggio 2020 trovano applicazione fino alla cessazione dello stato di emergenza inizialmente stabilito, ossia fino al 31 agosto 2020

31 agosto 2020 - 388

Con la nota in allegato Regione Lombardia ha fornito chiarimenti in merito al termine della validità delle due ordinanze contingibili e urgenti emesse al fine di consentire la corretta gestione dei rifiuti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (cfr. notizie n. 160/2020, 280/220 e 376/2020 di Linea Diretta).

 

Regione Lombardia chiarisce che le disposizioni delle Ordinanze n. 520 del 1° aprile 2020 e n. 554 del 29 maggio 2020 trovano applicazione fino alla cessazione dello stato di emergenza inizialmente stabilito, oltre ai successivi trenta giorni necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, ossia fino al 31 agosto 2020.

 

Con riferimento alla corretta gestione dei rifiuti costituti da DPI usati (punto 3 dell’ordinanza n. 520 del 1° aprile 2020, così come modificato dall’ordinanza n. 554 del 29 maggio 2020 – cfr. notizia n. 280/2020 di Linea Diretta), Regione Lombardia precisa che le disposizioni delle Ordinanze, pur essendo vincolanti solo fino alla data del 31/08/2020, costituiranno comunque riferimento tecnico anche successivamente a detta scadenza.

 

Per quanto riguarda invece la corretta gestione del deposito temporaneo (punto 17 dell’Ordinanza n. 520 del 1° aprile 2020 – cfr. notizie 160/2020 e 376/2020 di Linea Diretta), Regione Lombardia precisa che la deroga regionale trova applicazione solo fino al 31/08/2020 e si applicherà ai rifiuti prodotti entro la scadenza del 31 agosto 2020. In seguito a detta scadenza, anche in Regione Lombardia vengono ripristinati gli ordinari limiti quantitativi e qualitativi del deposito temporaneo (art. 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del D.Lgs. 152/2006): i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:

-       con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

-       quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

 

In riferimento alle deroghe introdotte per gli impianti autorizzati al recupero e allo smaltimento di rifiuti:

-    in caso di impianti autorizzati ad operazioni da D1 a D14 e da R1 a R12 con limiti quantitativi orari, giornalieri o di altro periodo inferiore all’anno, in riferimento all’arco temporale del 2020 è da applicarsi come vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di trattamento, eventualmente aumentato come da punto successivo; tale deroga si applica automaticamente agli impianti senza bisogno di comunicazione (punto 15 dell’Ordinanza n. 520 del 1° aprile 2020, così come modificato dall’Ordinanza n. 554 del 29 maggio 2020) – si conferma l’arco temporale di applicazione sull’anno 2020 già previsto dalle ordinanze;

 

-    in caso di impianti autorizzati ad operazioni D8, D9, D13, D14, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12 la potenzialità massima annua in riferimento all’arco temporale del 2020 è aumentata del 10%; tale deroga può applicarsi sin da subito, automaticamente agli impianti; il Direttore tecnico dell’impianto o un tecnico abilito devono inviare una comunicazione a Regione, Provincia/Città Metropolitana territorialmente Competente, alla Prefettura e ai Vigili del Fuoco ed ARPA al fine di avere l’informazione necessaria ad assicurare i successivi controlli (punto 15 dell’Ordinanza n. 520 del 1° aprile 2020, così come modificato dall’Ordinanza n. 554 del 29 maggio 2020) – si conferma l’arco temporale di applicazione sull’anno 2020 già previsto dalle Ordinanze;

 

-    in caso di impianti autorizzati ad operazioni D15 e R13 la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, può essere aumentata nel limite massimo del 20%. Tale disposizione si applica anche ai titolari delle operazioni  di  recupero  assentite  ai  sensi  degli  artt.  214  e 216 del D.Lgs. 152/2006 ferme restando le “quantità massime” fissate dal D.M. 5 febbraio 1998 (allegato IV) e dal D.M. n. 161 del 12 giugno 2002. Il Direttore Tecnico dell’Impianto o tecnico abilitato, per avvalersi di tale deroga, dovrà inviare apposita comunicazione a Regione Lombardia, alla Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente, alla Prefettura, ai Vigili del fuoco ed ARPA che: attesti il rispetto dall’autorizzazione in essere, indichi i quantitativi di rifiuti oggetto della richiesta di aumento e dimostri il rispetto delle indicazioni di cui al punto 16 dell’ordinanza (punto 16 dell’Ordinanza n. 520 del 1° aprile 2020) – trova applicazione solo fino al 31/08/2020. Entro tale data i quantitativi e le aree di stoccaggio dovranno rispettare quanto previsto in autorizzazione;

 

-    nel caso in cui le autorizzazioni alla cessazione della qualifica del rifiuto prevedano un limite temporale entro il quale i prodotti da recupero rifiuti devono essere utilizzati o ceduti, tali limiti siano prorogati di 6 mesi, fatto salvo il mantenimento delle caratteristiche autorizzate per il prodotto (punto 18 dell’Ordinanza n. 520 del 1° aprile 2020) – trova applicazione solo fino al 31/08/2020. La deroga si applicherà ai prodotti da recupero rifiuti generati entro la scadenza del 31/08/2020.

 

Per quanto di interesse del  settore edile, si segnala altresì la decadenza delle deroghe regionali in tema di utilizzo di impianti mobili e terre e rocce da scavo (punti 19 e 20 dell’Ordinanza n. 520 del 1° aprile 2020 – cfr. Notizia n. 160/2020 di Linea Diretta).

EM.mb