Chiarimenti in merito alla fornitura e posa in opera di calcestruzzo preconfezionato
Chiarimenti necessari poiché gli Ispettorati territoriali e i coordinatori per la sicurezza in fase di esecuzione continuano a richiedere il piano operativo di sicurezza (POS) ai fornitori di calcestruzzo, anche in caso di mera fornitura del materiale
La Direzione centrale Tutela, Sicurezza e Vigilanza
del lavoro dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito, con la nota
allegata, inviata ad agosto 2020 agli Ispettorati interregionali e territoriali
del lavoro, chiarimenti in merito alla fornitura e posa in opera di
calcestruzzo preconfezionato.
La nota si è resa necessaria poiché gli
Ispettorati territoriali e i coordinatori per la sicurezza in fase di
esecuzione continuano a richiedere il piano operativo di sicurezza (POS) ai
fornitori di calcestruzzo, anche in caso di mera fornitura del materiale.
La richiesta di POS viene motivata dal fatto
che le imprese fornitrici di calcestruzzo non si limiterebbero alla mera
fornitura, ma parteciperebbero anche alla posa in opera dello stesso, dal
momento che l'operatore addetto al pompaggio del calcestruzzo sposta a distanza
il braccio della pompa, seguendo le indicazioni dell'impresa esecutrice,
mediante l'apposito radio-comando.
Tale interpretazione non è in linea con
quanto riportato agli artt. 26, comma 3 bis, e 96, comma 1 bis, del D.Lgs.
n.81/2008, nella lettera circolare del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali del 10 febbraio 2011, recante "La procedura per la fornitura di
calcestruzzo in cantiere" (cfr. Notizia
n. 60/2011 di Linea Diretta) e
nella nota prot. n. 2597 del 10/02/2016, emanata dalla DG per l'Attività
Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (cfr. Notizia
n. 79/2016 di Linea Diretta).
L'INL, con la nota
di agosto scorso, ha ritenuto opportuno chiarire nuovamente la fattispecie
della mera fornitura di calcestruzzo, ove i lavoratori della ditta fornitrice
non partecipano alle operazioni di getto e non manovrano il terminale in gomma
della pompa o la benna o il secchione nel caso di scarico dalla betoniera, ma
si limitano a posizionare l'autobetoniera e la canala di distribuzione, o a
direzionare, a distanza o da cabina, il braccio, ma non il terminale in gomma,
della pompa per calcestruzzo o dell'autobetonpompa a seconda della modalità di
consegna.
I lavoratori della
ditta esecutrice, invece, provvedono alla posa in opera dirigendo materialmente
il getto del calcestruzzo, manovrando e posizionando la benna, il secchione o
il terminale in gomma della pompa, in modo da garantire l’omogenea
distribuzione del conglomerato durante la lavorazione, nel rispetto della
regola dell’arte.
Per quanto concerne la manovra del braccio
della pompa, si ricorda che l’operazione è svolta degli operatori pompisti
dell'impresa fornitrice, che devono seguire il corso di formazione previsto
dall’art. 73, comma 5, del D. Lgs. n. 81/08 e dell’Accordo Stato-Regioni del
2012, allegato X.
Per completezza di informazioni, si segnala
che nel 2018 il Consiglio Nazionale degli Ingegneri aveva inviato agli ordini
territoriali una circolare, d’accordo con ANCE (cfr. Notizia
n. 319/2018 di Linea Diretta), in cui aveva ribadito che
si tratta di mera fornitura di
calcestruzzo nel caso in cui il lavoratore non tenga e non manovri il terminale
in gomma della pompa o la benna, il secchione e la canala nel caso di scarico
da autobetoniera.
La discriminante,
pertanto, non è l'uso della pompa o dell'autobetoniera, quanto la
partecipazione alla posa in opera che si esplica, appunto, nello svolgimento da
parte del lavoratore dell'impresa fornitrice di operazioni che competono
ai lavoratori dell'impresa esecutrice.
Anche se, in caso di mera fornitura, non è
obbligatoria la redazione del POS da parte dei fornitori, la procedura del
ministero del Lavoro richiede che le informazioni tra i diversi soggetti
coinvolti nell’operazione vengano scambiate, ad esempio nell’ambito di una
riunione di coordinamento, attraverso documenti di cui sia possibile tenere
traccia sia per dimostrare il coordinamento di cantiere, sia in caso specifico
di infortunio.
Tale riunione dovrebbe essere promossa dal
coordinatore per la sicurezza di cantiere, in modo da avere la possibilità di
chiarire e constatare personalmente la natura della prestazione ed efficacia
delle informazioni scambiate.
EM.mb