Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e per sospensione dell’attività didattica dei figli in presenza in favore dei lavoratori dipendenti - Circolare Inps n. 132/2020
Ulteriori istruzioni in merito alla fruizione del congedo “COVID-19” per quarantena scolastica dei figli minori e per sospensione dell’attività didattica dei figli in presenza, riconosciuto in favore dei lavoratori dipendenti per periodi compresi entro il 31 dicembre 2020
Si fa seguito alle precedenti comunicazioni in
materia (vd., da ultima, la notizia n. 495 del 31/10/2020), per informare le
Imprese associate che l’Inps, con la Circolare
n.
Nel rammentare che la disciplina del congedo
in esame, introdotto dal D.L. n.
Con riferimento all’ampliamento dei casi, il
novellato articolo 21-bis del D.L. n.
Per poter fruire del congedo in esame, in
tutti i casi di contatto richiamati, la quarantena deve essere disposta con
provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente
competente.
Sul punto, l’Inps ha precisato che il
congedo per quarantena disposto per contatto verificatosi nei luoghi
individuati, diversi dal plesso scolastico, è fruibile e indennizzabile solo a
decorrere dal 14 ottobre 2020, data di entrata in vigore della legge n.
Successivamente, il D.L. n.
Nel merito, l’Inps ha precisato che il
congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza è fruibile e
indennizzabile solo a partire dal 29 ottobre 2020, data di entrata in vigore
del D.L. n.
Con riguardo alla
compatibilità/incompatibilità del congedo con l’altro genitore, l’Istituto
sottolinea in particolare che, ai sensi del comma 5 dell’articolo 21-bis, fermo
restando il presupposto della necessaria sussistenza della convivenza del
figlio con il genitore richiedente il congedo, se un genitore fruisce del
congedo per quarantena scolastica del figlio o per sospensione dell’attività
didattica in presenza dello stesso, l’altro genitore non potrà fruire negli
stessi giorni di tali misure, né di lavoro agile, per il medesimo figlio, ma
potrà invece fruirne per altro figlio minore di 14 anni avuto da un altro
rapporto, purché il genitore dell’altro figlio non stia a sua volta fruendo di
congedo o lavoro agile per quarantena del figlio ovvero per la sospensione
dell’attività didattica in presenza dello stesso.
In ordine alle disposizioni sul lavoro agile
in presenza di soggetti con disabilità di cui agli articoli 39 del D.L. n.
18/2020 e 21-ter del D.L. n.
Per quanto attiene le modalità di
presentazione dell’istanza di congedo, viene sottolineato che la domanda di
congedo per quarantena scolastica del figlio convivente può essere avanzata
esclusivamente per via telematica tramite il Portale web, il Contact center o i
Patronati, anche senza riportare nell’immediato gli elementi identificativi del
provvedimento e selezionando l’apposita dichiarazione: “Mi impegno a comunicare alla Struttura INPS territorialmente
competente, entro trenta giorni dalla data della presente domanda, i dati del
provvedimento richiesti nel punto precedente, a pena di reiezione”, con
possibilità di allegare la documentazione ritenuta utile a tal fine dal
richiedente.
L’Inps evidenzia, infine, che saranno
fornite successivamente le istruzioni per la presentazione della domanda di
congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio
convivente (la quale potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti
alla data di presentazione della stessa, ma comunque decorrenti dalla predetta
data del 29 ottobre 2020), nonché con riferimento al congedo straordinario per
la sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo
grado riconosciuto a favore dei genitori lavoratori dipendenti ai sensi
dell’art. 13 del D.L. n. 149 del 9 novembre 2020 (c.d. decreto Ristori bis).
AI.mb