Contratto collettivo nazionale 18 luglio 2018 - Istituzione fondo sanitario, fondo per i prepensionamenti, fondo per l’occupazione giovanile e il ricambio generazionale

I fondi sono finanziati attraverso una contribuzione a carico dei datori di lavoro

05 aprile 2019 - 111

L’accordo nazionale 18 luglio 2018, di rinnovo del CCNL dell’industria edile (vd. Notizia n. 254 del 13/09/2018), ha previsto, con decorrenza dal 1° ottobre 2018,  la costituzione dei seguenti fondi:

a)      “Fondo sanitario” nazionale, denominato “SANEDIL” (con prestazioni a favore di operai e impiegati);

b)      “Fondo prepensionamenti” nazionale (con prestazioni economiche per favorire il pensionamento anticipato di operai);

c)      “Fondo incentivo all’occupazione”, finalizzato ad incentivare l’occupazione  giovanile e il ricambio generazionale (con sgravi contributivi / incentivi economici in favore di imprese che assumono giovani operai anche in sostituzione di lavoratori accompagnati alla pensione).

I fondi di cui sopra, in base a quanto previsto dall’accordo 18 luglio 2018, sono finanziati attraverso una contribuzione a carico dei datori di lavoro. Per quanto riguarda i fondi di cui alle lettere b) e c), la contribuzione è calcolata sulla retribuzione dei soli operai, mentre relativamente al fondo di cui alla lettera a), la contribuzione è calcolata sulla retribuzione anche degli impiegati, in quanto anch’essi saranno destinatari delle prestazioni sanitarie previste dal CCNL.

Le contribuzioni relative agli operai per tutti i fondi di cui sopra sono versate dalle imprese alla Cassa Edile, mentre la contribuzione relativa agli impiegati per il fondo di cui alla lettera a), a scelta del datore di lavoro, può essere versata alla Cassa Edile (che inserirà nelle denunce appositi campi) o, in alternativa, direttamente al Fondo (che è in via di costituzione).

Per quanto riguarda le Imprese iscritte alla Cassa Edile di Como e Lecco ed alla Cassa Edile di Sondrio, le contribuzioni in oggetto, anche per i periodi pregressi, dovranno essere versate con gli adempimenti afferenti le denunce relative al mese di marzo 2019, unitamente a quelle del mese stesso.

Le imprese dovranno pertanto effettuare il versamento alla Cassa Edile degli arretrati con la denuncia relativa alla retribuzione del mese di marzo: di conseguenza, ad aprile, le imprese dovranno versare i contributi per il periodo ottobre 2018 – febbraio 2019, sotto forma di “contributo straordinario”, nonché il contributo “ordinario” per il mese di marzo.

Al fine di facilitare le operazioni delle imprese, entrambe le Casse Edili provvederanno ad inserire nelle denunce relative al mese di marzo 2019 anche l’importo del contributo straordinario.

Nel caso di operai iscritti (anche) a Casse Edili di altre province, sarà necessario attenersi alle istruzioni fornite dalle medesime Casse Edili.

Di seguito si riepilogano le principali indicazioni relative ai singoli fondi di nuova costituzione (rinviando alle Circolare delle Casse Edili, di prossima emanazione, per quanto attiene gli aspetti più propriamente operativi, sulla scorta delle istruzioni fornite dalla CNCE), nonché alcuni suggerimenti in merito al loro  trattamento ai fini contributivi e fiscali.

 

FONDO SANITARIO (SANEDIL)

-       Operai

Per gli operai, il fondo sanitario è finanziato attraverso un contributo iniziale da versare alla Cassa Edile, nella misura dello 0,35% (a regime, quando il Fondo sarà operativo, tale contributo sarà elevato allo 0,60%), da applicare sulle seguenti voci retributive: minimo di paga base, contingenza, indennità territoriale di settore, EDR.

Si tratta di un imponibile diverso dal “normale” imponibile Cassa Edile.

La contribuzione è dovuta per le ore lavorate, ma con un versamento minimo di almeno 120 ore nel mese di riferimento: qualora, pertanto, le ore lavorate siano inferiori a 120, il contributo dovrà comunque essere calcolato su 120 ore. Al fine del raggiungimento del “minimale”, è possibile far valere le ore denunciate per lo stesso lavoratore e nello stesso mese in altra Cassa Edile.

-       Impiegati

Per gli impiegati, l’aliquota contributiva per il finanziamento del fondo sanitario è fissata dal CCNL nella misura dello 0,26%, da calcolare su minimo di stipendio, contingenza, premio di produzione, EDR.

Come sopra ricordato, la contribuzione relativa agli impiegati, a scelta del datore di lavoro, può essere versata alla Cassa Edile, che inserirà appositi campi nelle denunce mensili o, in alternativa, direttamente al fondo.

Elaborazione delle buste paga: disciplina fiscale e contributiva.

I contributi versati dal datore di lavoro a fondi di assistenza sanitaria integrativa del SSN sono soggetti a trattamento contributivo e fiscale specifico e di miglior favore (3.615,20 euro di deduzione IRPEF su base annua a favore dei lavoratori, contributo "INPS" di solidarietà del 10% per le imprese).

Nello specifico, la deduzione fiscale è riconosciuta per “i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale” che operino in specifici ambiti di intervento stabiliti con decreto ministeriale (art. 51 TUIR).

Per poter applicare il regime fiscale basato sulla deduzione di cui sopra, è necessario che il Fondo sia effettivamente costituito e anche iscritto all'anagrafe nazionale di cui al D.M. 27 ottobre 2009 (c.d. “decreto Sacconi”).

Poiché ad oggi il Fondo sanitario nazionale dell’edilizia SANEDIL è in via di costituzione e non è ancora iscritto all’anagrafe, si ritiene che lo specifico regime fiscale NON possa attualmente operare e pertanto, ad avviso di chi scrive, è opportuno non applicare, per il momento, la deduzione, rimandando il suo riconoscimento al conguaglio di fine anno, quando sarà già avvenuta l’iscrizione del SANEDIL all’apposita anagrafe nazionale.

Relativamente al regime previdenziale da cui discende l’applicazione del contributo di solidarietà, è sufficiente il versamento o l’accantonamento dei contributi, in forza di contratti collettivi e/o regolamenti aziendali, presso casse o fondi aventi finalità di carattere assistenziale in favore dei lavoratori e/o dei loro familiari (art. 27 del D.P.R. 797/1955, così come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997).

Occorre tuttavia determinare se, per l’applicazione della predetta disciplina previdenziale, sia sufficiente la destinazione delle contribuzioni in argomento a prestazioni sanitarie in virtù del CCNL, o sia necessaria anche la costituzione e l’effettiva operatività del fondo destinato ad erogare le prestazioni.

Su questo specifico aspetto sono in corso approfondimenti tra ANCE nazionale e gli enti competenti.

Nel caso tali approfondimenti portino a concludere che sia sufficiente la destinazione delle contribuzioni a finalità di carattere assistenziale, sulla base delle previsioni del CCNL, allora le imprese dovranno applicare ai predetti contributi  il  contributo  di  solidarietà  del 10% di cui all'articolo 9-bis del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 giugno 1991, n. 166: ciò varrebbe sia per le contribuzioni degli operai, sia per quelle degli impiegati.

Qualora invece dovesse ritenersi necessaria l’effettiva costituzione e operatività del fondo, per l’aspetto previdenziale relativo alla contribuzione degli operai troverebbe applicazione l’art 9 del D.L. 29 marzo 1991 n. 103, convertito nella Legge 1 giugno 1991 n. 166, di interpretazione autentica dell’art. 12, comma 6, Legge 30 aprile 1969, n. 153, che recita: “Le somme versate alle Casse Edili per ferie, gratifica natalizia e riposi annui sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza per il loro intero ammontare. Le somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle predette Casse ad altro titolo sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza nella misura pari al 15 per cento del loro ammontare”: si tratta della disciplina previdenziale già applicata dalle imprese ad una parte dei contributi Cassa Edile, con esclusione delle quote di adesione contrattuale e dei contributi associativi, che risultano esenti.

Per gli impiegati, invece, il contributo di finanziamento del fondo di solidarietà sarebbe soggetto a contribuzione.

 

Riassumendo:

1.    per l’aspetto fiscale: si suggerisce di non applicare, per il momento, la deduzione, rimandando il suo riconoscimento al conguaglio di fine anno, in seguito all’avvenuta iscrizione del SANEDIL all’anagrafe nazionale;

2.    per l’aspetto previdenziale: sussistono ad oggi incertezze che auspichiamo vengano chiarite nei prossimi giorni. In considerazione delle tempistiche ristrette legate all’elaborazione dei cedolini, nelle more delle indicazioni che ci verranno fornite ed in via prudenziale e cautelativa, si suggerisce per il momento di NON applicare il regime di solidarietà, ma il contributo “ordinario”, sia per gli operai (assumendo come base imponibile il 15% del suo ammontare, come sopra indicato), sia per gli impiegati.

 

FONDO PER I PREPENSIONAMENTI

-       Operai

Il fondo prepensionamenti è finanziato con una contribuzione pari allo 0,20% del “normale” imponibile Cassa Edile.

Tale fondo assorbe quello per i lavori usuranti (che è stato contestualmente abrogato), per il quale già le imprese versavano un contributo dello 0,10%: l’incremento contributivo netto risulta pertanto pari allo 0,10%.

-       Impiegati

Le prestazioni del fondo per i prepensionamenti sono rivolte esclusivamente agli operai, per cui le imprese non dovranno versare alcuna contribuzione per gli impiegati.

Elaborazione delle buste paga: disciplina fiscale e contributiva.

Tale contributo dovrà essere assoggettato a contribuzione per il 15% del suo ammontare e concorrerà ad incrementare l’imponibile fiscale dell’operaio.

 

FONDO PER L’OCCUPAZIONE GIOVANILE E IL RICAMBIO GENERAZIONALE

-       Operai

Il fondo in argomento è finanziato attraverso un contributo fissato dal CCNL nella misura dello 0,10% calcolato su minimo di paga base in vigore al 1° luglio 2018, contingenza, indennità territoriale di settore, EDR.

-       Impiegati

Il fondo in argomento è rivolto all’incentivazione delle assunzioni di lavoratori operai, per cui le imprese non dovranno versare alcuna contribuzione per gli impiegati.

Elaborazione delle buste paga: disciplina fiscale e contributiva

Tale contributo dovrà essere assoggettato a contribuzione per il 15% del suo ammontare.

Per quanto riguarda l’aspetto fiscale, nelle more della definizione nel dettaglio della tipologia di prestazioni di pertinenza del fondo in argomento, si consiglia di inserirlo nell’imponibile IRPEF dell’operaio, essendo comunque possibile, ad esito della definizione delle prestazioni in argomento, operare eventuali correzioni in sede di conguaglio di fine anno.

AI.mb