Conversione in legge del Decreto “Cura Italia”: tutte le modifiche per edilizia, ambiente e autotrasporto
Le modifiche – in vigore dal 30 aprile 2020 – recepiscono, i suggerimenti che l’ANCE ha formulato nell’ambito dell’iter parlamentare per ridurre l’impatto economico del blocco delle attività edilizie, determinato dai vari provvedimenti governativi di contrasto all’emergenza da COVID-19
Nella Gazzetta
Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020, Suppl. Ord. n. 16, è pubblicata la Legge
29 aprile 2020, n. 27 di conversione del Decreto Legge n. 18/2020 cd. “Cura
Italia”, apportando diverse modifiche e integrazioni rispetto al testo
originario.
Le modifiche – in vigore dal 30 aprile 2020 –
recepiscono, seppure in alcuni casi parzialmente, i suggerimenti che l’ANCE ha
formulato nell’ambito dell’iter parlamentare per ridurre l’impatto economico
del blocco delle attività edilizie ed in particolare di quelle private,
determinato dai vari provvedimenti governativi di contrasto all’emergenza da
COVID-19.
Tra le modifiche
approvate durante la conversione in legge del provvedimento si evidenziano:
- la proroga dei titoli
abilitativi edilizi e delle autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali comunque
denominate, in scadenza fra il 31
gennaio e il 31 luglio 2020, per un periodo di 90 gg. decorrente dalla
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria (attualmente
fissato al 31 luglio 2020) (comma 2 dell’art. 103). Sono inoltre prorogati di 90 giorni i termini di
validità e di inizio e fine lavori delle convenzioni di lottizzazione e degli
accordi similari comunque denominati nonché dei relativi piani attuativi
(comma 2-bis dell’art. 103).
In entrambi i casi l’ANCE – consapevole non
solo delle difficoltà in cui si trova il settore, ma anche del fatto che il
loro ottenimento rappresenta il risultato di procedure amministrative lunghe e
complesse – aveva suggerito proroghe di maggiore durata e con diversa
articolazione;
- la norma (comma 2-ter dell’art. 103) che accoglie le indicazioni
dell’ANCE finalizzate a dare liquidità alle imprese del settore privato
attraverso il pagamento all’appaltatore,
indipendentemente dalle previsioni contrattuali, dei lavori realizzati tra
l’ultimo stato di avanzamento liquidato o comunque l’ultimo pagamento a
qualsiasi titolo ricevuto e la data di sospensione dei lavori decretata dal
Governo. A queste indicazioni, che superano le eventuali previsioni
contrattuali di segno contrario, si aggiunge anche la possibilità di avvalersi
di una doppia proroga di 90 gg. sia per l’inizio dei lavori sia per la loro
ultimazione.
Per una più approfondita conoscenza delle
norme sopra richiamate e più in generale dei contenuti in materia di edilizia,
ambiente e autotrasporto del D.L. 18 coordinato con la legge di conversione 27,
si rinvia alla nota allegata, predisposta
da ANCE.
MV.mb