Conversione in legge del DL Liquidità (D.L. 23/2020) – Norma su responsabilità da Covid-19

Si segnala la previsione inserita all’art. 29-bis recante “obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19”

17 giugno 2020 - 304

Nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020, è stata pubblicata la Legge n. 40/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 23/2020 (c.d. “Decreto Liquidità”), recante: «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali».

 

Tra le modifiche apportate in fase di conversione, si segnala, per quanto di interesse, la previsione inserita all’art. 29-bis recante “obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19”.

 

In particolare, all’articolo suddetto, è stato previsto, in linea con quanto richiesto dall’ANCE, che “Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087[1] del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

 

Tale disposizione fornisce un chiarimento importante rispetto a quanto previsto dall’art. 42 del D.L. n. 18/2020 (Decreto c.d. “Cura Italia”), convertito dalla L. n. 27/2020, ossia che “Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti dell'allegato 2 al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019, recante «Modalità per l'applicazione delle tariffe 2019». La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati”.

 

La suddetta previsione di cui all’art. 42, come noto (vd. Nota di commento ANCE allegata alla notizia N. 110 del 19/03/2020 di “Linea Diretta”), aveva destato notevoli preoccupazioni, non solo in ordine alla qualificazione del COVID come infortunio sul lavoro, nonostante la sua natura di rischio generico, ma soprattutto con riferimento alle possibili conseguenze ai fini della responsabilità penale e civile in capo al datore di lavoro.

 

Con la previsione introdotta all’art. 29-bis in fase di conversione del D.L. n. 23/2020, invece, vengono meglio circoscritti gli obblighi e le conseguenti responsabilità dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19.

 

Sul tema si allega altresì la Circolare della Confindustria dell’8 giugno u.s.

 

 

[1] Art. 2087 C.C.: “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

AI.mb