Coronavirus: DPCM 24 ottobre 2020
In vigore da oggi e fino al 24 novembre prossimo e sostitutivo del precedente DPCM 13 ottobre 2020, già modificato dal DPCM 18 ottobre 2020.
Si informano
le imprese associate che sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020 è stato pubblicato il DPCM
24 ottobre 2020, in
vigore da oggi e fino al 24 novembre prossimo e sostitutivo del precedente
DPCM 13 ottobre 2020, già modificato dal DPCM 18 ottobre 2020.
Il provvedimento prevede, in particolare, le
seguenti misure:
- è fortemente raccomandato a tutte le persone
fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che
per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di
necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;
- sono
sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere,
centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio
o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli
essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri
ricreativi;
- sono
sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto,
sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto;
- sono
sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che
si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono
nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico;
nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità
a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato
svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;
- le
attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,
pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 fino alle 18:00; il consumo al
tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che
siano tutti conviventi; dopo le ore 18:00 è vietato il consumo di cibi e
bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
- le
attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre
alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in
modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del
tempo necessario all'acquisto dei beni;
- fermo
restando che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di
istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in
presenza, per contrastare la diffusione del contagio, le istituzioni
scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili
nell'organizzazione dell'attività didattica incrementando il ricorso alla
didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle
attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e
di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni
pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9:00;
- in
ordine alle attività professionali si raccomanda che esse siano attuate anche
mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio
o in modalità a distanza; siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per
i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione
collettiva; siano assunti protocolli di
sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di
protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee
guida vigenti; siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di
lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- nelle
pubbliche amministrazioni è incentivato il lavoro agile con le modalità
stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione;
- le
pubbliche amministrazione dispongono una differenziazione dell’orario di
ingresso del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario,
nonché quello impegnato in attività connessa all’emergenza o in servizi
pubblici essenziali. È raccomandata la differenziazione dell’orario di ingresso
del personale anche da parte dei datori di lavoro privati;
- è
fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei
datori di lavoro privati
In Lombardia rimangono in vigore, fino al 13
novembre prossimo, le limitazioni agli spostamenti notturni dalle ore 23:00
alle ore 5:00 e l’attivazione della didattica a distanza per tutte le scuole
secondarie di secondo grado già organizzate. Per aggiornamenti: https://www.regione.lombardia.it
.
EM.mb