Coronavirus – Ordinanza della Regione Lombardia n. 521 del 4 aprile 2020
A decorrere dal 5 aprile 2020 le attività economiche e dei cantieri sono sospese ad eccezione di quelle relative ai codici Ateco 42 (ingegneria civile, ad esclusione dei codici: 42.91 - Costruzione di opere idrauliche; 42.99.09 - Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca; 42.99.01 - Lottizzazione dei terr ...
Si richiama la Notizia
n. 157/2020 di Linea Diretta, con la quale si
segnalava l’entrata in vigore del DPCM 1 aprile 2020 che ha prorogato fino al 13 aprile 2020 l’efficacia,
in particolare, delle disposizioni dei
DPCM 22 marzo 2020, per segnalare
la nuova Ordinanza del Presidente di
Regione Lombardia n. 521 del 4 aprile 2020.
Quest’ultima è stata adottata ai sensi
dell’art. 32 della legge n. 833 del 1978 e dell’art. 3 del D.L. 19/2020, e in
primo luogo si evidenzia che non è
stato reiterato il fermo dei cantieri come precedentemente disciplinato
dall’Ordinanza n. 514 dello scorso 21 marzo 2020. L’Ordinanza n. 514, pertanto,
perde la sua efficacia a partire dal 5 aprile 2020, per effetto dello
spirare del termine previsto dall’art. 2 comma 3 del D.L. 19/2020.
Pertanto, in Lombardia relativamente all’attività dei cantieri, la
normativa di riferimento, al momento, è individuata dal DPCM del 22 marzo 2020 come
integrato dal Decreto del MISE del 25 marzo 2020, con la conseguenza che a decorrere dal 5 aprile 2020 le attività
economiche e dei cantieri sono sospese ad eccezione di quelle relative
ai codici Ateco 42 (ingegneria
civile, ad esclusione dei codici: 42.91
- Costruzione di opere idrauliche; 42.99.09 - Altre attività di costruzione di altre opere di
ingegneria civile nca; 42.99.01 -
Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione) e 43.2 (Installazione di impianti elettrici,
idraulici e altri lavori di costruzione e installazione).
Si riporta per comodità l’elenco dei codici Ateco che
possono operare:
42 |
INGEGNERIA
CIVILE |
42.1 |
COSTRUZIONE
DI STRADE E FERROVIE |
42.11 |
Costruzione
di strade e autostrade |
42.11.0 |
Costruzione
di strade, autostrade e piste aeroportuali |
42.11.00 |
Costruzione
di strade, autostrade e piste aeroportuali |
42.12 |
Costruzione
di linee ferroviarie e metropolitane |
42.12.0 |
Costruzione
di linee ferroviarie e metropolitane |
42.12.00 |
Costruzione
di linee ferroviarie e metropolitane |
42.13 |
Costruzione
di ponti e gallerie |
42.13.0 |
Costruzione
di ponti e gallerie |
42.13.00 |
Costruzione
di ponti e gallerie |
42.2 |
COSTRUZIONE
DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ |
42.21 |
Costruzione
di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi |
42.21.0 |
Costruzione
di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi |
42.21.00 |
Costruzione
di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi |
42.22 |
Costruzione
di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni |
42.22.0 |
Costruzione
di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni |
42.22.00 |
Costruzione
di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni |
42.9 |
COSTRUZIONE
DI ALTRE OPERE DI INGEGNERIA CIVILE |
42.99 |
Costruzione
di altre opere di ingegneria civile nca |
42.99.0 |
Costruzione
di altre opere di ingegneria civile nca |
43.2 |
INSTALLAZIONE
DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI COSTRUZIONE E
INSTALLAZIONE |
43.21 |
Installazione
di impianti elettrici |
43.21.0 |
Installazione
di impianti elettrici ed elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) |
43.21.01 |
Installazione
di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa
manutenzione e riparazione) |
43.21.02 |
Installazione
di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) |
43.21.03 |
Installazione
impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione,
illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e
riparazione) |
Si precisa che per
lo svolgimento delle attività sopra elencate non occorre effettuare alcuna comunicazione al Prefetto,
cosa che invece è dovuta qualora un’impresa, non rientrando nell’ambito
applicativo dei codici Ateco assentiti, debba svolgere attività che sono
funzionali ad assicurare la continuità delle filiere che svolgono lavori sopra
elencati, oppure attività consistenti in servizi di pubblica utilità e servizi
essenziali previsti dalla legge n.
Si rammenta, infine, che per la ripresa
delle attività dovrà essere rispettato
quanto contenuto nel “Protocollo Condiviso di Regolamentazione
delle misure per il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli
ambienti di lavoro del settore edile” del 24 marzo 2020 (cfr. Notizia
n. 138/2020 di Linea Diretta).
All’interno del territorio regionale il protocollo deve essere integrato con le
nuove disposizioni dell’Ordinanza n. 521 del 4 aprile 2020, ed in
particolare dalla lettera a) del comma 1.1. dell’art. 1, la quale dispone che “ogniqualvolta ci si rechi fuori
dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite
e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a
copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione
delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.
EM.mb