Coronavirus – Ordinanza della Regione Lombardia n. 521 del 4 aprile 2020

A decorrere dal 5 aprile 2020 le attività economiche e dei cantieri sono sospese ad eccezione di quelle relative ai codici Ateco 42 (ingegneria civile, ad esclusione dei codici: 42.91 - Costruzione di opere idrauliche; 42.99.09 - Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca; 42.99.01 - Lottizzazione dei terr ...

06 aprile 2020 - 164

Si richiama la Notizia n. 157/2020 di Linea Diretta, con la quale si segnalava l’entrata in vigore del DPCM 1 aprile 2020 che ha prorogato fino al 13 aprile 2020 l’efficacia, in particolare, delle disposizioni dei DPCM  22 marzo 2020, per segnalare la nuova Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 521 del 4 aprile 2020.

 

Quest’ultima è stata adottata ai sensi dell’art. 32 della legge n. 833 del 1978 e dell’art. 3 del D.L. 19/2020, e in primo luogo si evidenzia che non è stato reiterato il fermo dei cantieri come precedentemente disciplinato dall’Ordinanza n. 514 dello scorso 21 marzo 2020. L’Ordinanza n. 514, pertanto, perde la sua efficacia a partire dal 5 aprile 2020, per effetto dello spirare del termine previsto dall’art. 2 comma 3 del D.L. 19/2020.

 

Pertanto, in Lombardia relativamente all’attività dei cantieri, la normativa di riferimento, al momento, è individuata dal DPCM del 22 marzo 2020 come integrato dal Decreto del MISE del 25 marzo 2020, con la conseguenza che a decorrere dal 5 aprile 2020 le attività economiche e dei cantieri sono sospese ad eccezione di quelle relative ai codici Ateco 42 (ingegneria civile, ad esclusione dei codici: 42.91 - Costruzione di opere idrauliche; 42.99.09 - Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca; 42.99.01 - Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione) e 43.2 (Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzione e installazione).

 

Si riporta per comodità l’elenco dei codici Ateco che possono operare:

42

INGEGNERIA CIVILE

42.1

COSTRUZIONE DI STRADE E FERROVIE

42.11

Costruzione di strade e autostrade

42.11.0

Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali

42.11.00

Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali

42.12

Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane

42.12.0

Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane

42.12.00

Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane

42.13

Costruzione di ponti e gallerie

42.13.0

Costruzione di ponti e gallerie

42.13.00

Costruzione di ponti e gallerie

42.2

COSTRUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ

42.21

Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi

42.21.0

Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi

42.21.00

Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi

42.22

Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni

42.22.0

Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni

42.22.00

Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni

42.9

COSTRUZIONE DI ALTRE OPERE DI INGEGNERIA CIVILE

42.99

Costruzione di altre opere di ingegneria civile nca

42.99.0

Costruzione di altre opere di ingegneria civile nca

43.2

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE

43.21

Installazione di impianti elettrici

43.21.0

Installazione di impianti elettrici ed elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)

43.21.01

Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)

43.21.02

Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)

43.21.03

Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione)

 

Si precisa che per lo svolgimento delle attività sopra elencate non occorre effettuare  alcuna comunicazione al Prefetto, cosa che invece è dovuta qualora un’impresa, non rientrando nell’ambito applicativo dei codici Ateco assentiti, debba svolgere attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere che svolgono lavori sopra elencati, oppure attività consistenti in servizi di pubblica utilità e servizi essenziali previsti dalla legge n. 146/1990.

 

Si rammenta, infine, che per la ripresa delle attività dovrà essere rispettato quanto contenuto nel “Protocollo Condiviso di Regolamentazione delle misure per il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile” del 24 marzo 2020 (cfr.  Notizia n. 138/2020 di Linea Diretta).

 

All’interno del territorio regionale il protocollo deve essere integrato con le nuove disposizioni dell’Ordinanza n. 521 del 4 aprile 2020, ed in particolare dalla lettera a) del comma 1.1. dell’art. 1, la quale dispone che  “ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina  o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.

EM.mb