Covid-19 - Costituzione Comitati Territoriali - Protocollo anticontagio 24 aprile 2020 - Chiarimenti CNCPT

I Comitati Territoriali avranno la finalità di supportare, organizzare e monitorare l’attività degli enti paritetici e degli RLST, di coordinare le norme del Protocollo con le eventuali specifiche misure che si rendessero necessarie a livello territoriale

20 maggio 2020 - 259

Si informano le imprese associate che sono stati costituiti, con accordo delle Parti sociali edili dei territori rispettivamente di Lecco e di Sondrio, i Comitati Territoriali per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione, previsti dal Protocollo condiviso di regolamentazione per  il  contenimento  della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto  da Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti, Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  ANCI,  UPI,  Anas, S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative , Feneal Uil,  Filca - CISL e Fillea CGIL il 24 aprile u.s. e integralmente riportato in allegato 7 al DPCM 26 aprile 2020 (cfr. Notizia n. 213/2020 di Linea Diretta) e, ora, anche in allegato 13 al DPCM 17 maggio 2020 (cfr. Notizia n.  258  nel presente numero di Linea Diretta)

 

Tale Protocollo, nel suo paragrafo 10 “Aggiornamento del protocollo di regolamentazione” prevede le varie modalità con le quali si esplica il monitoraggio dell’applicazione e della verifica del Protocollo di regolamentazione.

 

I due Comitati Territoriali sono composti dalle rappresentanze delle parti sociali datoriali e sindacali del settore, dai RLST e dagli enti unici (rispettivamente ESPE ed ESFE) presso i quali hanno sede.

 

I Comitati Territoriali avranno la finalità di supportare, organizzare e monitorare l’attività degli enti paritetici e degli RLST,  di coordinare le norme del Protocollo con le eventuali specifiche misure che si rendessero necessarie a livello territoriale.

 

Si coglie l’occasione per sintetizzare alcuni dei tratti salienti del richiamato Protocollo del 24 aprile 2020 che, per comodità di consultazione, si riallega alla presente:

-       viene richiesto il rispetto del distanziamento sociale anche in cantiere

-       per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, sono adottati strumenti di protezione individuale

-       il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede  ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi

-       viene inoltre chiarito che i committenti, attraverso i coordinatori per la sicurezza, vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti contagio

-       l’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari

-       le aggregazioni sociali devono essere evitate anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo vanno incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette

-       è stata inserita una misura che coinvolge il coordinatore in fase di progettazione: quest’ultimo deve adeguare la progettazione del cantiere alle misure contenute nel protocollo, assicurandone la completa attuazione, con il coinvolgimento del RLS/RLST. Tale misura riguarda gli appalti aggiudicati, ma non ancora in fase di esecuzione, per i quali devono essere predisposte le misure anti contagio

-       è previsto che il datore di lavoro si assicuri che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unità) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l’apposito servizio medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attività sono svolte dagli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19. Si segnala che il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, all’articolo 104, comma 4, prevede che tale servizio di primo soccorso possa essere organizzato dal committente.

 

Vale infine la pena segnalare che dalla CNCPT  sono stati diffusi alcuni chiarimenti circa il rapporto tra i protocolli siglati da ANCE ed in particolare tra quello siglato dalle Parti Sociali nazionali il 24 marzo 2020 (cfr. Notizia n. 138/2020 di Linea Diretta)  e quello in oggetto.

Il  Protocollo del 24 aprile 2020 non è sostitutivo, ma integrativo, di quello del 24 marzo 2020 e, in attesa di una eventuale ulteriore specificazione tra le Parti Sociali  Nazionali ed alla luce della lettura comparativa tra i due protocolli, le “Procedure” (https://www.cncpt.it/procedure-attuative-del-protocollo-condiviso-di-regolamentazione-delle-misure-per-il-contrasto-e-il-contenimento-della-diffusione-del-virus-covid-19-negli-ambienti-di-lavoro-del-settore-edile/) elaborate ed i “Supporti informativi” rispondono finora alle strategie di prevenzione e gestione degli spazi di lavoro nei cantieri, così come individuate dal DPCM del 26 aprile 2020.

 

Si allega la nota della CNCPT.

EM.mb