Covid-19 - Costituzione Comitati Territoriali - Protocollo anticontagio 24 aprile 2020 - Chiarimenti CNCPT
I Comitati Territoriali avranno la finalità di supportare, organizzare e monitorare l’attività degli enti paritetici e degli RLST, di coordinare le norme del Protocollo con le eventuali specifiche misure che si rendessero necessarie a livello territoriale
Si informano le imprese associate che sono
stati costituiti, con accordo delle Parti sociali edili dei territori
rispettivamente di Lecco e di Sondrio, i Comitati Territoriali per
l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione, previsti
dal Protocollo condiviso di regolamentazione per il
contenimento della diffusione del
COVID-19 nei cantieri, sottoscritto da Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero
del lavoro e delle politiche
sociali, ANCI, UPI,
Anas, S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative , Feneal Uil, Filca - CISL e Fillea CGIL il 24 aprile u.s.
e integralmente riportato in allegato 7 al DPCM 26 aprile 2020 (cfr. Notizia
n. 213/2020 di Linea Diretta) e, ora, anche in
allegato 13 al DPCM 17 maggio 2020 (cfr. Notizia n. 258
nel presente numero di Linea Diretta)
Tale Protocollo, nel suo paragrafo 10
“Aggiornamento del protocollo di regolamentazione” prevede le varie modalità
con le quali si esplica il monitoraggio dell’applicazione e della verifica del
Protocollo di regolamentazione.
I due Comitati Territoriali sono composti
dalle rappresentanze delle parti sociali datoriali e sindacali del settore, dai
RLST e dagli enti unici (rispettivamente ESPE ed ESFE) presso i quali hanno
sede.
I Comitati Territoriali avranno la finalità
di supportare, organizzare e monitorare l’attività degli enti paritetici e
degli RLST, di coordinare le norme del
Protocollo con le eventuali specifiche misure che si rendessero necessarie a
livello territoriale.
Si coglie
l’occasione per sintetizzare alcuni dei tratti salienti del richiamato Protocollo del 24 aprile 2020 che, per
comodità di consultazione, si riallega alla presente:
- viene
richiesto il rispetto del distanziamento sociale anche in cantiere
- per
gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere
assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in
relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di
un metro come principale misura di contenimento, sono adottati strumenti di
protezione individuale
- il
coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi
del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di
coordinamento e la relativa stima dei costi
- viene
inoltre chiarito che i committenti, attraverso i coordinatori per la sicurezza,
vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti contagio
- l’articolazione
del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il
distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel
luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con
flessibilità di orari
- le
aggregazioni sociali devono essere evitate anche in relazione agli spostamenti
per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con
particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo
vanno incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato
distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di
navette
- è
stata inserita una misura che coinvolge il coordinatore in fase di
progettazione: quest’ultimo deve adeguare la progettazione del cantiere alle
misure contenute nel protocollo, assicurandone la completa attuazione, con il
coinvolgimento del RLS/RLST. Tale misura riguarda gli appalti aggiudicati, ma
non ancora in fase di esecuzione, per i quali devono essere predisposte le
misure anti contagio
- è
previsto che il datore di lavoro si assicuri che in ogni cantiere di grandi
dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unità) sia attivo il
presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l’apposito servizio medico e
apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attività sono
svolte dagli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata
formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure
di contenimento della diffusione del virus COVID-19. Si segnala che il D.Lgs. 9
aprile 2008, n. 81, all’articolo 104, comma 4, prevede che tale servizio di
primo soccorso possa essere organizzato dal committente.
Vale infine la pena segnalare che dalla
CNCPT sono stati diffusi alcuni
chiarimenti circa il rapporto tra i protocolli siglati da ANCE ed in particolare
tra quello siglato dalle Parti Sociali nazionali il 24 marzo 2020 (cfr. Notizia
n. 138/2020 di Linea Diretta) e quello in oggetto.
Il Protocollo
del 24 aprile 2020 non è sostitutivo, ma integrativo, di quello del 24 marzo
2020 e, in attesa di una eventuale ulteriore specificazione tra le Parti
Sociali Nazionali ed alla luce della
lettura comparativa tra i due protocolli, le “Procedure” (https://www.cncpt.it/procedure-attuative-del-protocollo-condiviso-di-regolamentazione-delle-misure-per-il-contrasto-e-il-contenimento-della-diffusione-del-virus-covid-19-negli-ambienti-di-lavoro-del-settore-edile/)
elaborate ed i “Supporti informativi” rispondono finora alle strategie
di prevenzione e gestione degli spazi di lavoro nei cantieri, così come
individuate dal DPCM del 26 aprile 2020.
Si allega la nota della CNCPT.
EM.mb