COVID-19 - D.L. n. 111/2020 - Smart working e congedo straordinario per genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente a seguito di contatti scolastici

Possibilità che un genitore lavoratore dipendente possa svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di 14 anni

09 settembre 2020 - 400

Si informano le Imprese associate che nella G.U. n. 223 dell’ 8 settembre 2020 è stato pubblicato il D.L. 08 settembre 2020, n. 111, recante “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

 

Tra le disposizioni del decreto, in vigore dal 09 settembre 2020, si evidenziano, per quanto di interesse, le seguenti misure, contenute nell’art. 5, nel quale sono contenute specifiche disposizioni in materia di lavoro agile e congedo straordinario per i genitori, durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente, per contatti scolastici.

 

Nello specifico, viene prevista la possibilità che un genitore lavoratore dipendente possa svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di 14 anni, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

 

Inoltre, nelle sole ipotesi in cui l’attività lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente minore di 14 anni.

 

Per i periodi di congedo fruiti nel suddetto periodo è riconosciuta, in luogo della retribuzione e nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del D.Lgs. n. 151/2001 (indennità di maternità), ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo: i suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

 

Il decreto in oggetto specifica altresì che per i giorni in cui uno dei genitori fruisce di una delle suddette misure, o svolge, anche ad altro titolo, la prestazione di lavoro in modalità agile o non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non potrà fruire delle misure contenute nel presente decreto.

 

Il  suddetto  beneficio è riconosciuto per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.

AI.mb