Covid-19 - Lavoratori fragili - Messaggio Inps n. 4157/2020
Proroga al 15 ottobre 2020 del termine previsto per la tutela dei lavoratori c.d. “fragili”, che, allo stato attuale, risulta quindi riconosciuta per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020
Si fa seguito alle precedenti comunicazioni in
materia (vd., in particolare, la Notizia n. 324 del 26/06/2020 di Linea
Diretta), per informare le Imprese associate che l’Inps, con il Messaggio n. 4157 del 09/11/2020, ha
fornito chiarimenti in merito alla tutela prevista, a fronte dell’emergenza
Covid-19, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in condizione di
particolare fragilità, per i quali l’intero periodo di assenza dal servizio
viene equiparato a degenza ospedaliera a fronte della presentazione della
relativa certificazione.
Nel riepilogare
la disciplina dettata in materia dall’art. 26 del decreto-legge n. 18
del 17 marzo 2020 (c.d. decreto “Cura Italia”), così come modificato dalle
relative disposizioni normative sull’emergenza susseguitesi nel tempo,
l’Istituto rammenta, in particolare, che il decreto c.d. Agosto (comma 1-bis
dell’art. 26 del D.L. n. 104/2020) ha innovato il suddetto articolo 26,
disponendo, con l’attuale comma 2, un’ulteriore proroga al 15 ottobre 2020 del termine previsto per la tutela dei lavoratori c.d. “fragili”, che, allo stato attuale,
risulta quindi riconosciuta per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre
2020, salvo ulteriori eventuali proroghe disposte dal legislatore.
Nella riformulazione di tale comma, il
legislatore, inoltre, ha eliminato, fra i requisiti previsti per
l’individuazione dei lavoratori fragili, il riferimento all’articolo 3, comma
1, della legge n.
Viene, infine, ribadito come, con l’attuale
comma 2-bis, per i lavoratori fragili di
cui trattasi, è previsto, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre
2020, l’esercizio di norma dell’attività lavorativa in modalità agile, anche
attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria
o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o
lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da
remoto.
AI.mb