COVID 19 – Ulteriore proroga per gli impianti di distribuzione ad uso privato

L’obbligo di comunicazione di attività e il conseguente onere di tenuta del registro di carico e scarico, per i soggetti sopra menzionati, è stato differito al 1° gennaio 2021

29 maggio 2020 - 274

Richiamando le precedenti Notizie n. 33/2020 e n. 78/2020 di Linea Diretta, si informano  le imprese associate che il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – c.d. D.L. Rilancio (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 128 del 19 maggio 2020), ha introdotto delle novità in merito agli obblighi di licenza fiscale e tenuta di registri di carico e scarico per i depositi e gli impianti ad uso privato di carburanti. 

 

In particolare, l’obbligo di denuncia all’Agenzia delle Dogane territorialmente competente per il rilascio della licenza fiscale (a carico degli  esercenti di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi e dei depositi di prodotti energetici assoggettati ad accisa per uso privato, agricolo, industriale aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi) è stato sostituito con una comunicazione di attività, con attribuzione di un codice identificativo.

 

Si coniugano, in tal modo, le esigenze di censimento degli operatori da parte dell’Amministrazione finanziaria con le necessarie semplificazioni procedurali e riduzione degli oneri per le imprese.

 

L’obbligo di comunicazione di attività e il conseguente onere di tenuta del registro  di carico e scarico, per i soggetti sopra menzionati, è stato differito al 1° gennaio 2021.

 

Si ricorda che tali adempimenti sarebbero decorsi dal 1° aprile 2020 e che sono stati soggetti ad una prima proroga al 30 giugno 2020 (vedasi Notizia n. 128/2020 di Linea Diretta).

 

A seguito di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Dogane saranno trasmesse, con una successiva notizia, informazioni più dettagliate circa le modalità operative riguardanti l’obbligo di comunicazione di attività.

 

Per quanto concerne la tenuta del registro di carico e scarico, viene confermato l’obbligo di tenuta in modalità semplificata, secondo le indicazioni della Determinazione  n. 240433 del 27 dicembre 2019 dell’Agenzia delle Dogane, che si rende disponibile in allegato,  per una pronta consultazione.

EA.mb