COVID-19 - Ulteriori proroghe di validità delle abilitazioni alla guida

Tale proroga è oggetto di una circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, datata 27 agosto 2020, dalla quale si segnala quanto di interesse del settore edile e che sia allega alla presente

07 settembre 2020 - 399

Si informano le imprese associate che la legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 e la decisione della Commissione Europea del 20 agosto 2020 C (2020) 5591 final, hanno disposto un’ulteriore proroga di validità delle abilitazioni alla guida. Tale proroga è oggetto di una circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, datata 27 agosto 2020, dalla quale si segnala quanto di interesse del settore edile e che sia allega alla presente.

 

PATENTI DI GUIDA RILASCIATE IN ITALIA

 

-       Patenti con scadenza compresa nel periodo 1° febbraio 2020 - 31 maggio 2020: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, fino al 31 dicembre 2020. Per il territorio degli altri paesi dell’UE è prevista la proroga di validità di sette mesi, decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse;

-        patenti con scadenza compresa nel periodo 1° giugno 2020 – 31 agosto 2020: è prevista la proroga di validità di sette mesi dalla data di scadenza;

-       patenti scadute in data 31 gennaio 2020 oppure con scadenza compresa nel periodo 1° settembre 2020 - 30 dicembre 2020: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, fino al 31 dicembre 2020.

 

Si segnala, inoltre, la proroga di validità, al 29 ottobre 2020, dei permessi provvisori di guida, rilasciati ai titolari di patenti di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.

 

CARTE DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE RILASCIATE IN ITALIA

 

-       CQC con scadenza nel periodo 1° febbraio 2020 - 29 marzo 2020: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, fino al 29 ottobre 2020. Sul territorio degli altri paesi dell’UE è prevista la proroga di validità di sette mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione.

-       CQC con scadenza compresa nel periodo 30 marzo 2020 - 31 dicembre 2020: è prevista la proroga di validità di sette mesi dalla scadenza;

-       CQC scadute in data 31 gennaio 2020: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, fino al 29 ottobre 2020.

 

Si segnala, inoltre, la proroga di validità, al 29 ottobre 2020, degli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale (carta di qualificazione del conducente), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020. Precedentemente, la proroga al 29 ottobre, riguardava gli attestati in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020.

EM.mb