D.L. “Cura Italia” – L’Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti – C.M. n. 8/E/2020

Sospensione limitata della nuova disciplina relativa ai controlli sul versamento delle ritenute negli appalti, valevole solo per le specifiche categorie di soggetti indicate nel “Decreto Cura Italia”

08 aprile 2020 - 167

Sospensione limitata della nuova disciplina relativa ai controlli sul versamento delle ritenute negli appalti, valevole solo per le specifiche categorie di soggetti indicate nel “Decreto Cura Italia” (ad es., imprese con ricavi inferiori a 2 milioni di euro, imprese delle cd. “zone rosse” originarie), e con efficacia limitata nel tempo (ritenute scadute fra il 21 febbraio/8 marzo ed il 31 marzo 2020).

Questo il principale chiarimento dell’Agenzia delle Entrate nella Circolare n.8/E del 3 aprile 2020, in risposta a quesiti specifici formulati dalle categorie produttive in relazione alle disposizioni in materia fiscale contenute nel D.L. 18/2020 – cd. “Decreto Cura Italia”), in corso di conversione in legge (atto 1766/S).

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate si sofferma sui seguenti argomenti generali:

-     sospensione dei versamenti fiscali (artt. 61 e 62);

-     sospensione dei termini degli adempimenti fiscali (art. 62);

-     premio ai lavoratori dipendenti (art. 63)

-     sospensione dei termini relativi all’attività degli enti impositori (art. 67);

-     sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (art. 68);

-     differimento delle udienze e sospensione dei termini dei procedimenti tributari (art. 83).

Circa gli effetti sulla sospensione dei versamenti fiscali sull’applicabilità della nuova disciplina relativa ai controlli sulle ritenute sul reddito dei lavoratori impiegati negli appalti e subappalti (art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997), l’Agenzia delle Entrate si limita ad affermare che questa non si applica, tra l’altro:

-      ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del “Decreto Cura Italia”, per i versamenti  sospesi delle ritenute scadute tra l’8 marzo ed il 31 marzo 2020 (art. 62, co. 2);

-      a prescindere dall’ammontare dei ricavi conseguiti, a tutti i soggetti che hanno domicilio fiscale, la sede legale o operativa nelle “zone rosse” originarie, ossia nei Comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM 1°marzo 2020, in relazione ai versamenti sospesi delle ritenute scadute tra il 21 febbraio ed il 31 marzo 2020 (art. 62, co. 4 e 5).

Solo con riferimento ai citati soggetti il committente è esonerato dal controllo sulle ritenute e deve effettuare il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice.

I controlli, chiarisce la C.M. 8/E/2020 riprenderanno «dal momento del versamento o dall’omesso versamento delle ritenute alle scadenze previste dai predetti articoli 61 e 62 del Decreto» (ovvero in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi, o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020).

Resta fermo che, sul tema, l’ANCE sta proseguendo nelle opportune iniziative presso tutte le Sedi istituzionali volte ad abrogare l’intera disciplina, anche nell’ambito dei prossimi Provvedimenti attesi dal Governo per il contenimento dell’emergenza sanitaria.

Infine, l’ANCE sta predisponendo degli approfondimenti specifici relativi ai contenuti della C.M. 8/E/2020, al fine di agevolare la rete associativa sulle modalità applicative delle ulteriori misure contenute nel “Decreto Cura Italia”.

LB.mb