D.L. “Cura Italia” – L’Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti – C.M. n. 8/E/2020
Sospensione limitata della nuova disciplina relativa ai controlli sul versamento delle ritenute negli appalti, valevole solo per le specifiche categorie di soggetti indicate nel “Decreto Cura Italia”
Sospensione limitata della nuova disciplina
relativa ai controlli sul versamento delle ritenute negli appalti, valevole
solo per le specifiche categorie di soggetti indicate nel “Decreto Cura Italia”
(ad es., imprese con ricavi inferiori a 2 milioni di euro, imprese delle cd.
“zone rosse” originarie), e con efficacia limitata nel tempo (ritenute scadute
fra il 21 febbraio/8 marzo ed il 31 marzo 2020).
Questo il principale chiarimento
dell’Agenzia delle Entrate nella Circolare
n.8/E del 3 aprile 2020, in risposta a quesiti specifici formulati dalle
categorie produttive in relazione alle disposizioni in materia fiscale
contenute nel D.L. 18/2020 – cd. “Decreto Cura Italia”), in corso di
conversione in legge (atto 1766/S).
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate si sofferma
sui seguenti argomenti generali:
- sospensione dei versamenti
fiscali (artt. 61 e 62);
- sospensione dei termini
degli adempimenti fiscali (art. 62);
- premio ai lavoratori
dipendenti (art. 63)
- sospensione dei termini
relativi all’attività degli enti impositori (art. 67);
- sospensione dei termini di
versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (art. 68);
- differimento delle udienze
e sospensione dei termini dei procedimenti tributari (art. 83).
Circa gli effetti sulla sospensione
dei versamenti fiscali sull’applicabilità della nuova disciplina relativa ai
controlli sulle ritenute sul reddito dei lavoratori impiegati negli appalti e
subappalti (art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997), l’Agenzia delle Entrate si
limita ad affermare che questa non si
applica, tra l’altro:
- ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta
precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del “Decreto Cura
Italia”, per i versamenti sospesi delle ritenute scadute tra l’8 marzo
ed il 31 marzo 2020 (art. 62, co. 2);
- a prescindere dall’ammontare dei ricavi conseguiti, a tutti i soggetti
che hanno domicilio fiscale, la sede legale o operativa nelle “zone rosse”
originarie, ossia nei Comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM 1°marzo 2020,
in relazione ai versamenti sospesi delle ritenute scadute tra il 21 febbraio ed
il 31 marzo 2020 (art. 62, co. 4 e 5).
Solo con
riferimento ai citati soggetti il committente è esonerato dal controllo sulle
ritenute e deve effettuare il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa
appaltatrice o affidataria o subappaltatrice.
I controlli, chiarisce la C.M. 8/E/2020 riprenderanno «dal momento
del versamento o dall’omesso versamento delle ritenute alle scadenze previste dai predetti articoli 61 e 62
del Decreto» (ovvero in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 senza
applicazione di sanzioni ed interessi, o mediante rateizzazione fino a un
massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020).
Resta fermo
che, sul tema, l’ANCE sta proseguendo nelle opportune iniziative presso tutte
le Sedi istituzionali volte ad abrogare l’intera disciplina, anche nell’ambito
dei prossimi Provvedimenti attesi dal Governo per il contenimento
dell’emergenza sanitaria.
Infine, l’ANCE sta predisponendo degli
approfondimenti specifici relativi ai contenuti della C.M. 8/E/2020, al fine di
agevolare la rete associativa sulle modalità applicative delle ulteriori misure
contenute nel “Decreto Cura Italia”.
LB.mb