D.L. n. 52/2020: misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale
I datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso di durata massima di quattordici settimane dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, possono usufruire delle ulteriori quattro settimane
Nelle more della pubblicazione delle
indicazioni amministrative da parte dell’Inps, per opportuna informativa si
comunica che, sulla Gazzetta Ufficiale n. 151/20, è stato pubblicato l’allegato
D.L. n. 52 del 16 giugno 2020,
contenente "Ulteriori misure urgenti
in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini
in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro."
In particolare il decreto, entrato in vigore in data 17 giugno 2020, prevede, all’art. 1, che i datori di lavoro che abbiano
interamente fruito del periodo precedentemente concesso di durata massima di
quattordici settimane (9 + 5) dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria,
Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, possano usufruire delle ulteriori quattro settimane, in deroga a quanto
previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del D.L. n. 18/2020, convertito
dalla legge n. 27/2020 e così come modificato dal D.L. 34/2020, anche per periodi
aventi una decorrenza antecedente al 1° settembre
2020.
La concessione di tali ulteriori quattro
settimane avverrà nei limiti di spesa di 1.162,2 milioni di euro per l'anno
2020: a tal fine l’Inps, che è tenuta al relativo monitoraggio di spesa, non
potrà emettere ulteriori provvedimenti concessori nel caso di sforamento, anche
in via prospettica, della suddetta dotazione finanziaria, che costituisce un di
cui dello stanziamento previsto dall'articolo 22-ter, comma 1, del D.L. n. 18/2020,
convertito nella L. n. 27/2020, pari a 2.740,8 milioni di euro, per il
finanziamento delle quattro settimane per periodi usufruibili con decorrenza
dal 1° settembre 2020.
Sempre in deroga a quanto previsto dagli
artt. 19 e 22 del suddetto D.L. n. 18/2020, come convertito nella L. n. 27/2020
e s.m.i., i termini previsti per la presentazione delle istanze di Cigo,
Assegno Ordinario e Cassa in deroga (entro la fine del mese successivo a quello
di inizio delle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa), in sede di
prima applicazione sono stati spostati al 17 luglio 2020, nel caso in cui tale
ultima data sia posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle
domande.
Per le domande riferite a periodi di
sospensione o riduzione di orario che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso
tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine decadenziale
è stato spostato
al 15 luglio 2020 (originariamente 31 maggio 2020).
Alle disposizioni relative ai suddetti
termini, così come previsti dal comma 2 dell’art. 1 del Decreto in oggetto, non
si applica quanto disposto dall'articolo 19, comma 2-bis del D.L. n. 18/2020, convertito
nella legge n. 27/2020 e s.m.i., il quale prevede, nel caso in cui la domanda
sia presentata dopo la scadenza stabilita nel mese successivo dall’inizio delle
sospensioni, che l’eventuale trattamento di integrazione salariale non possa aver
luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di
presentazione della domanda.
In caso di pagamento diretto della prestazione
da parte dell'Inps, anche in questo caso, in sede di prima applicazione, i
termini per l’invio all'Istituto di tutti i
dati necessari per il pagamento o per il
saldo dell'integrazione salariale sono spostati al trentesimo giorno successivo
all'entrata in vigore del decreto in oggetto (17 luglio 2020) se tale ultima data
è posteriore a quella del mese successivo dall’inizio delle sospensioni: trascorsi
inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi
rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
AI.mb