D.L. n. 52/2020: misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale

I datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso di durata massima di quattordici settimane dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, possono usufruire delle ulteriori quattro settimane

19 giugno 2020 - 314

Nelle more della pubblicazione delle indicazioni amministrative da parte dell’Inps, per opportuna informativa si comunica che, sulla Gazzetta Ufficiale n. 151/20, è stato pubblicato l’allegato D.L. n. 52 del 16 giugno 2020, contenente "Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro."

 

In particolare il decreto, entrato in vigore in data 17 giugno 2020, prevede, all’art. 1, che i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso di durata massima di quattordici settimane (9 + 5) dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, possano usufruire delle ulteriori quattro settimane, in deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 e così come modificato dal D.L. 34/2020,  anche  per  periodi  aventi  una decorrenza antecedente al 1° settembre 2020.

 

La concessione di tali ulteriori quattro settimane avverrà nei limiti di spesa di 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020: a tal fine l’Inps, che è tenuta al relativo monitoraggio di spesa, non potrà emettere ulteriori provvedimenti concessori nel caso di sforamento, anche in via prospettica, della suddetta dotazione finanziaria, che costituisce un di cui dello stanziamento previsto dall'articolo 22-ter, comma 1, del D.L. n. 18/2020, convertito nella L. n. 27/2020, pari a 2.740,8 milioni di euro, per il finanziamento delle quattro settimane per periodi usufruibili con decorrenza dal 1° settembre 2020.

 

Sempre in deroga a quanto previsto dagli artt. 19 e 22 del suddetto D.L. n. 18/2020, come convertito nella L. n. 27/2020 e s.m.i., i termini previsti per la presentazione delle istanze di Cigo, Assegno Ordinario e Cassa in deroga (entro la fine del mese successivo a quello di inizio delle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa), in sede di prima applicazione sono stati spostati al 17 luglio 2020, nel caso in cui tale ultima data sia posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande.

 

Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione di orario che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine  decadenziale   è  stato  spostato  al  15 luglio 2020  (originariamente 31 maggio 2020).

 

Alle disposizioni relative ai suddetti termini, così come previsti dal comma 2 dell’art. 1 del Decreto in oggetto, non si applica quanto disposto dall'articolo 19, comma 2-bis del D.L. n. 18/2020, convertito nella legge n. 27/2020 e s.m.i., il quale prevede, nel caso in cui la domanda sia presentata dopo la scadenza stabilita nel mese successivo dall’inizio delle sospensioni, che l’eventuale trattamento di integrazione salariale non possa aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione della domanda.

 

In caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell'Inps, anche in questo caso, in sede di prima applicazione, i termini per l’invio all'Istituto di tutti i

 

dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto in oggetto (17 luglio 2020) se tale ultima data è posteriore a quella del mese successivo dall’inizio delle sospensioni: trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

 AI.mb