Efficienza energetica: in vigore nuove disposizioni
La Commissione Europea ha posto l’efficienza energetica come obiettivo prioritario e, per questo, ha proposto un target a livello europeo per il 2030 più ambizioso di quello concordato dal Consiglio Europeo di ottobre 2014
Il decreto
legislativo n. 73/2020, di attuazione della direttiva europea
Tra le modifiche
ed integrazioni, quelle di interesse per il settore riguardano:
- l’estensione dell'obbligo
di risparmio energetico al periodo
- l’istituzione di un apposito portale
informatico per la gestione delle proposte di intervento per la
riqualificazione energetica degli immobili delle Pubbliche Amministrazioni
centrali e della relativa documentazione ed adempimenti richiesti (art. 5,
comma 3 bis del decreto
- la predisposizione di programmi
per il finanziamento di interventi di miglioramento della prestazione
energetica degli immobili della pubblica amministrazione, con particolare
riferimento agli immobili ospedalieri, scolastici e universitari, agli impianti
sportivi e all’edilizia residenziale pubblica (art. 5, comma 11 bis del decreto
- l’estensione dello stanziamento di risorse del Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici
della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC) fino al 2030, incrementandolo da 30 fino a 50 milioni di
euro annui per il periodo
- la verifica del rispetto dei requisiti
minimi di efficienza energetica per gli immobili delle pubbliche amministrazioni,
allorché acquistati o locati, non più attraverso l'attestato di prestazione
energetica ma mediante la relazione tecnica di cui al comma 1 dell'articolo 8
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (art. 6, comma 1-bis. del
decreto
- le
disposizioni per l'aggiornamento degli strumenti finalizzati a generare
risparmi, quali i certificati bianchi e il conto termico (art. 7, commi 3 e 4
del decreto
Quindi per i certificati bianchi, si potranno prevedere:
- modalità alternative o aggiuntive di conseguimento dei risultati e
di attribuzione dei benefici, nonché sue eventuali dilazioni;
- un’estensione o una variazione dell’ambito dei soggetti obbligati;
- misure per l’incremento dei progetti presentati, per semplificare
l’accesso diretto da parte dei beneficiari agli incentivi concessi, o per tener
conto di nuovi strumenti concorrenti nel frattempo introdotti.
Mentre l’aggiornamento del Conto Termico, che dovrà essere
effettuato entro il 30 giugno 2021, terrà conto della necessità di adeguare in
modo specialistico il meccanismo nel settore civile non residenziale, sia
pubblico che privato, nonché dell’esigenza di semplificare l’accesso al
meccanismo da parte della pubblica amministrazione e dei privati, anche
attraverso la promozione e l’utilizzo di contratti di tipo EPC, e
dell’opportunità di ampliare gli interventi ammissibili, quali ad esempio, gli
interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento
efficiente e l'installazione di impianti di microcogenerazione. Viene anche
specificato che tale aggiornamento dovrà tenere conto delle disposizioni di cui
al Piano d'azione per il miglioramento della qualità dell'aria[1] ed al Piano
nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), con particolare
riferimento alla necessità di:
a) prevedere l'inclusione degli interventi di riqualificazione degli
edifici del settore terziario privato;
b) ampliare, garantendo l'invarianza dei costi in bolletta a carico
degli utenti, il contingente di spesa messo a disposizione delle Pubbliche
Amministrazioni;
c) rivedere le tempistiche relative alla realizzazione dei progetti da
parte delle Pubbliche amministrazioni, al fine di renderle coerenti con le
previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
d) prevedere
la possibilità, almeno nell'ambito degli interventi di riqualificazione
profonda dell'edificio, di promuovere gli interventi di installazione di punti
di ricarica per veicoli elettrici.
- lo scomputo, per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici
e dei rapporti di copertura, del maggiore spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori,
necessario per ottenere una riduzione minima
del 10% dei limiti di trasmittanza
previsti dal D.Lgs.
Il decreto prevede
anche:
- il conseguimento dell’obiettivo obbligatorio di efficienza energetica tramite misure di
promozione dell’efficienza energetica (art. 7, comma 1 ter del decreto
- l’aggiornamento della disciplina dell'obbligo di eseguire diagnosi
energetiche per le grandi imprese che prevede l’esenzione dall’obbligo di periodicità (ogni 4 anni) di eseguire una
diagnosi energetica se le stesse hanno adottato sistemi di gestione
conformi alla sola norma ISO 50001 e non più per chi si è dotata di schemi EMAS
e di certificazioni ISO 14001. In sintesi viene quindi eliminata l’esenzione
dalla diagnosi per le grandi imprese che sono dotate di schemi EMAS e di
certificazioni ISO 14001. Non sono inoltre soggette all'obbligo di eseguire
diagnosi energetiche le grandi imprese che presentino consumi energetici
complessivi annui inferiori a 50 tep. Per tali imprese, con decreto del
Ministero dello sviluppo economico verrà definita la tipologia di
documentazione da trasmettere (articolo 8, commi 1 e 3-bis del decreto
legislativo
- l’emanazione dei bandi pubblici per finanziare l'efficienza
energetica nelle PMI finalizzate a favorire i sistemi di gestione dell'energia
conformi alla norma ISO 50001 (articolo 8, comma 10 bis del decreto legislativo
- un programma annuale di sensibilizzazione e assistenza alle
piccole e medie imprese, elaborato dall’ENEA, per l’esecuzione delle diagnosi
energetiche presso i propri siti produttivi e per la realizzazione degli
interventi di efficientamento energetico proposti nelle diagnosi stesse
(articolo 8, comma 10-ter del decreto
- le
prescrizioni per la misurazione e la fatturazione dei consumi energetici,
prevedendo che i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i sistemi di
contabilizzazione del calore individuali siano leggibili da remoto a partire
dal 25 ottobre 2020. Entro il 1° gennaio 2027, tutti i predetti sistemi
dovranno essere dotati di dispositivi che ne permettono la lettura da remoto. Viene
inoltre evidenziato che le società di vendita di energia al dettaglio non
ostacolino i consumatori nel passaggio a un altro fornitore (articolo 9 del
decreto
Ulteriori
modifiche riguardano:
- i regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione,
chiarendo gli ambiti di intervento degli esperti in gestione dell'energia con
la previsione di norme tecniche finalizzate ad individuarne le specifiche
competenze in materia di esecuzione delle diagnosi energetiche. Inoltre sono
previsti programmi di formazione finalizzati alla qualificazione degli
installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione
energetica degli edifici (art. 12 del D.lgs.
- la
valorizzazione delle risultanze delle diagnosi energetiche, che dovranno tener
conto delle possibilità e degli strumenti proposti dall’iniziativa sui
Finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti promossa dalla Commissione
europea, al fine di stimolare i finanziamenti privati per la realizzazione di
interventi di efficienza energetica promossi dal Fondo nazionale per
l’efficienza energetica (art. 15 comma 4-bis del D.lgs.
Altre novità riguardano anche le definizioni
per integrare nella normativa nazionale le nuove definizioni introdotte dalla
direttiva europea
Con la pubblicazione del decreto legislativo
n. 73 del 14 luglio 2020, le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 29
luglio.
[1]
Istituito con protocollo di intesa tra Governo e regioni del 4 giugno 2019.
[2] Esperto
in Gestione dell'energia (EGE): persona fisica certificata secondo la norma UNI
CEI 11339 rilasciata da organismo accreditato che, tra l'altro, esegue diagnosi
energetiche conformi alle norme UNI CEI EN 16247.
Auditor
energetico: figura coincidente con quella dell'EGE per le attività previste dal
D.Lgs. 73/2020 in relazione all'esecuzione di diagnosi energetiche.
[3] Impresa
che occupa più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di
euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro ogni entità,
a prescindere dalla forma giuridica, che eserciti un’attività economica con più
di 250 occupati e con un fatturato annuo che superi i 50 milioni di euro,
oppure il cui totale di bilancio annuo superi i 43 milioni di euro, i cui
effettivi e soglie finanziarie sono calcolabili secondo i criteri ed i principi
stabiliti dalla raccomandazione 2003/362/CE della Commissione europea del 6
maggio 2003.
MV.mb