Elezioni amministrative e referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 - Permessi elettorali per i lavoratori chiamati a svolgere funzioni presso i seggi

La regolamentazione relativa al trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali, contenuta nella legge 29 gennaio 1992, n. 69

09 settembre 2020 - 402

Nelle giornate di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 si svolgeranno le operazioni di voto per il referendum costituzionale, e le elezioni amministrative in alcuni Comuni e Regioni.

Le operazioni di voto inizieranno domenica 20 settembre 2020, a partire dalle ore 07:00 e fino alle ore 23:00, e proseguiranno nella giornata di lunedì 21 settembre 2020 dalle 07:00 fino alle 15:00.

Si riepiloga di seguito la regolamentazione relativa al trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali, contenuta nella legge 29 gennaio 1992, n. 69.

REGOLE GENERALI

Ai soggetti titolari di un rapporto di lavoro subordinato nominati a svolgere attività ai seggi elettorali, si deve applicare una specifica disciplina che prevede diritti collegati all'assenza dal lavoro e al recupero della giornata di riposo settimanale trascorsa ai seggi.

Destinatari dei suddetti permessi sono: il presidente di seggio, il segretario, gli scrutatori, i rappresentanti di lista, gruppo, di partiti o dei comitati promotori in caso di referendum.

Le norme sopra richiamate, che regolamentano tale regime, prevedono l'applicazione della seguente disciplina:

a)   per le giornate lavorative (nella generalità dei casi il lunedì), il dipendente ha diritto al trattamento economico che gli sarebbe spettato in caso di effettiva prestazione lavorativa e cioè:

-   per gli operai, normalmente, 8 ore di retribuzione e relativo accantonamento presso la Cassa Edile, oltre la maggiorazione del 4,95% per riposi annui;

-   per gli impiegati il trattamento economico riferito a tali giornate risulta già compreso nello stipendio mensile;

b)   per le giornate festive (domenica) o non lavorative (es.: il sabato nell'ipotesi di orario di lavoro distribuito su cinque giorni):

-   agli operai è dovuto un importo corrispondente alla retribuzione giornaliera, normalmente ragguagliata a 8 ore, senza effettuare l'accantonamento alla Cassa Edile e la maggiorazione del 4,95% per riposi annui, in quanto tali maggiorazioni sono già state calcolate, a prescindere dall'erogazione di cui trattasi;

-   agli impiegati, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, va corrisposto - per ciascuna giornata - un trattamento economico, quantificabile in  8/173esimi  della retribuzione medesima.

Si rammenta che, anche se l’attività prestata per lo svolgimento delle operazioni elettorali copre una sola parte della giornata (ad es. il sabato pomeriggio), l’assenza è legittimata per tutto il giorno lavorativo che, quindi, deve essere retribuito interamente: analogamente, anche la retribuzione aggiuntiva per le giornate festive o non lavorative ricomprese nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali deve essere riferita alla giornata intera, indipendentemente dalla durata delle operazioni stesse.

Per le giornate di cui al precedente punto b), la legge prevede l'alternativa di un riposo compensativo in luogo delle "specifiche quote retributive" appena illustrate, senza però prevedere a chi competa la scelta tra retribuzione e riposo compensativo.

Le modalità di fruizione del riposo non sono precisate dalla legge: in ogni caso devono essere concordate tra lavoratore e datore di lavoro in funzione delle esigenze organizzative e produttive dell'azienda e all'utilizzo nell'arco di una settimana al massimo, vista la natura compensativa del mancato riposo settimanale.

ADEMPIMENTI

Le norme in materia di permessi elettorali non disciplinano l'aspetto riguardante gli adempimenti a carico dei lavoratori nominati a svolgere attività ai seggi, pertanto il lavoratore dipendente nominato presidente di seggio, scrutatore o rappresentante di lista, si ritiene che debba assolvere ad una serie di adempimenti in base ai principi di correttezza e buona fede che ispirano il rapporto di lavoro subordinato.

In particolare occorre:

1)   preavvisare il proprio datore di lavoro dell'assenza, consegnandogli, sempre che ne sia in possesso, copia della convocazione inviatagli dal competente ufficio elettorale;

2)   ultimate le operazioni di voto, consegnare al proprio datore di lavoro copia della documentazione attestante la funzione svolta presso il seggio elettorale e cioè:

-   per scrutatori e segretari: la nomina del comune o del presidente di seggio (se trattasi di provvedimento di urgenza) e dichiarazione successiva a cura del presidente che attesta la presenza al seggio con l’indicazione delle giornate di presenza al seggio e dell’orario di chiusura;

-   per presidenti di seggio: il decreto di nomina e dichiarazione che comprovi giorno e ora d'inizio delle operazioni presso i seggi, vistata anche dal vice-presidente;

-   per rappresentanti di lista: il certificato redatto dal presidente di seggio che attesti l'esecuzione dell'incarico ricevuto dalle liste e recante l'orario di presentazione al seggio e quello conclusivo delle operazioni di spoglio dell'ultimo giorno.

AI.mb