Elezioni amministrative e referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 - Permessi elettorali per i lavoratori chiamati a svolgere funzioni presso i seggi
La regolamentazione relativa al trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali, contenuta nella legge 29 gennaio 1992, n. 69
Nelle giornate di
domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 si svolgeranno le operazioni di voto per
il referendum costituzionale, e le elezioni amministrative in alcuni Comuni e
Regioni.
Le operazioni di
voto inizieranno domenica 20 settembre 2020, a partire dalle ore 07:00 e fino
alle ore 23:00, e proseguiranno nella giornata di lunedì 21 settembre 2020
dalle 07:00 fino alle 15:00.
Si riepiloga di
seguito la regolamentazione relativa al trattamento dei lavoratori investiti di
funzioni presso i seggi elettorali, contenuta nella legge 29 gennaio 1992, n. 69.
REGOLE GENERALI
Ai soggetti
titolari di un rapporto di lavoro subordinato nominati a svolgere attività ai
seggi elettorali, si deve applicare una specifica disciplina che prevede
diritti collegati all'assenza dal lavoro e al recupero della giornata di riposo
settimanale trascorsa ai seggi.
Destinatari dei
suddetti permessi sono: il presidente di seggio, il segretario, gli scrutatori,
i rappresentanti di lista, gruppo, di partiti o dei comitati promotori in caso
di referendum.
Le norme sopra
richiamate, che regolamentano tale regime, prevedono l'applicazione della
seguente disciplina:
a) per le giornate lavorative (nella generalità
dei casi il lunedì), il dipendente ha diritto al trattamento economico che gli
sarebbe spettato in caso di effettiva prestazione lavorativa e cioè:
- per gli operai, normalmente, 8 ore di
retribuzione e relativo accantonamento presso la Cassa Edile, oltre la
maggiorazione del 4,95% per riposi annui;
- per gli impiegati il trattamento economico
riferito a tali giornate risulta già compreso nello stipendio mensile;
b) per le giornate festive (domenica) o non
lavorative (es.: il sabato nell'ipotesi di orario di lavoro distribuito su
cinque giorni):
- agli operai è dovuto un importo corrispondente
alla retribuzione giornaliera, normalmente ragguagliata a 8 ore, senza
effettuare l'accantonamento alla Cassa Edile e la maggiorazione del 4,95% per
riposi annui, in quanto tali maggiorazioni sono già state calcolate, a
prescindere dall'erogazione di cui trattasi;
- agli impiegati, in aggiunta alla normale
retribuzione mensile, va corrisposto - per ciascuna giornata - un trattamento
economico, quantificabile in 8/173esimi della retribuzione medesima.
Si rammenta che,
anche se l’attività prestata per lo svolgimento delle operazioni elettorali
copre una sola parte della giornata (ad es. il sabato pomeriggio), l’assenza è
legittimata per tutto il giorno lavorativo che, quindi, deve essere retribuito
interamente: analogamente, anche la retribuzione aggiuntiva per le giornate
festive o non lavorative ricomprese nel periodo di svolgimento delle operazioni
elettorali deve essere riferita alla giornata intera, indipendentemente dalla
durata delle operazioni stesse.
Per le giornate di
cui al precedente punto b), la legge prevede l'alternativa di un riposo
compensativo in luogo delle "specifiche quote retributive" appena
illustrate, senza però prevedere a chi competa la scelta tra retribuzione e
riposo compensativo.
Le modalità di
fruizione del riposo non sono precisate dalla legge: in ogni caso devono essere
concordate tra lavoratore e datore di lavoro in funzione delle esigenze
organizzative e produttive dell'azienda e all'utilizzo nell'arco di una
settimana al massimo, vista la natura compensativa del mancato riposo
settimanale.
ADEMPIMENTI
Le norme in
materia di permessi elettorali non disciplinano l'aspetto riguardante gli adempimenti
a carico dei lavoratori nominati a svolgere attività ai seggi, pertanto il
lavoratore dipendente nominato presidente di seggio, scrutatore o
rappresentante di lista, si ritiene che debba assolvere ad una serie di
adempimenti in base ai principi di correttezza e buona fede che ispirano il
rapporto di lavoro subordinato.
In particolare
occorre:
1) preavvisare il proprio datore di lavoro
dell'assenza, consegnandogli, sempre che ne sia in possesso, copia della
convocazione inviatagli dal competente ufficio elettorale;
2) ultimate le operazioni di voto, consegnare al
proprio datore di lavoro copia della documentazione attestante la funzione
svolta presso il seggio elettorale e cioè:
- per scrutatori e segretari: la nomina del
comune o del presidente di seggio (se trattasi di provvedimento di urgenza) e
dichiarazione successiva a cura del presidente che attesta la presenza al
seggio con l’indicazione delle giornate di presenza al seggio e dell’orario di
chiusura;
- per presidenti di seggio: il decreto di nomina
e dichiarazione che comprovi giorno e ora d'inizio delle operazioni presso i
seggi, vistata anche dal vice-presidente;
- per rappresentanti di lista: il certificato
redatto dal presidente di seggio che attesti l'esecuzione dell'incarico
ricevuto dalle liste e recante l'orario di presentazione al seggio e quello
conclusivo delle operazioni di spoglio dell'ultimo giorno.
AI.mb