Il taglio del cuneo fiscale diventa legge

E' stato approvato definitivamente il cd. “taglio al cuneo fiscale”, che riduce la tassazione sul lavoro dipendente per i redditi sino a 40.000 euro

08 aprile 2020 - 166

Si fa seguito alla Notizia n. 47 del 19/02/2020 di Linea Diretta per informare le imprese associate che con la legge n. 21/2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 04/04/2020, è stato convertito il D.L. n. 3/2020 recante “Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente: è pertanto stato approvato definitivamente il cd. “taglio al cuneo fiscale”, che riduce la tassazione sul lavoro dipendente per i redditi sino a 40.000 euro.

Il provvedimento interviene su due fronti, riconoscendo a favore dei lavoratori dipendenti e dei percettori di redditi assimilati, a seconda del reddito annuo, un trattamento integrativo del reddito o una detrazione dall'imposta lorda.

La legge di conversione conferma il meccanismo introdotto dal D.L. n. 3/2020 che, in sostanza, prevede che ai lavoratori dipendenti con redditi tra 8.174 euro e  28.000 euro sia riconosciuto direttamente in busta paga un bonus di 100 euro al mese, mentre ai redditi superiori, fino a 40.000 euro, sia riconosciuta, temporaneamente, una nuova detrazione fiscale.

 

Redditi da lavoro dipendente e assimilato fino a 28.000 euro (art. 1)

A chi percepisce questo tipo reddito è riconosciuto un “trattamento integrativo” da 600 euro per il semestre luglio-dicembre 2020, che diventa di 1.200 euro a decorrere dal 2021.

Questo comporta che, a partire dal 1° luglio 2020, i percettori di un reddito annuo da 8.200 a 26.600 euro che già beneficiavano del c.d. “Bonus Renzi”, otterranno, complessivamente, una maggiorazione mensile pari a 20 euro.

Chi, invece, percepisce un reddito da 26.600 euro a 28mila, finora escluso dal bonus, beneficerà per la prima volta di un incremento netto mensile di 100 euro in busta paga.

Si sottolinea che la percezione di tale bonus non concorre alla formazione del reddito, quindi non rileva ai fini Irpef.

 

Redditi da lavoro dipendente e assimilato da 28.000 a 40.000 euro (art.2)

A chi percepisce questo tipo di redditi è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche di 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro, che decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro, come esemplificato nella tabella sotto riportata.

La detrazione ha carattere temporaneo, perché riguarda le prestazioni rese nel semestre che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.


 

 

Reddito (euro

Detrazione (euro

Mensile (euro)

28.000

600

100

29.000

582,9

97,1

30.000

565,7

94,3

31.000

548,6

91,4

32.000

531,4

88,6

33.000

514,3

85,7

34.000

497,1

82,9

35.000

480

80

36.000

384

64

37.000

288

48

38.000

192

32

39.000

96

16

40.000

-

-

 

I sostituti d’imposta riconoscono il trattamento integrativo in via automatica e l’ulteriore  detrazione  ripartendole  fra  le  retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020, verificando in sede di conguaglio la spettanza degli stessi.

Qualora il trattamento integrativo o la detrazione si rivelino non spettanti, i sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo.

Con l’adozione di questo provvedimento viene, dunque, estesa la platea dei beneficiari del “bonus Irpef”, che passa da 11,7 a 16 milioni di lavoratori dipendenti, tanto del settore privato (in primis operai e impiegati), quanto del settore pubblico (sempre con redditi annui fino a 40.000 euro).

LB.mb