Il taglio del cuneo fiscale diventa legge
E' stato approvato definitivamente il cd. “taglio al cuneo fiscale”, che riduce la tassazione sul lavoro dipendente per i redditi sino a 40.000 euro
Si fa seguito alla Notizia n. 47 del
19/02/2020 di Linea Diretta per informare le imprese associate che con la legge n. 21/2020, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 04/04/2020, è stato convertito il D.L. n. 3/2020
recante “Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro
dipendente”: è pertanto stato approvato definitivamente il cd. “taglio al cuneo
fiscale”, che riduce la tassazione sul lavoro dipendente per i redditi sino a
40.000 euro.
Il provvedimento interviene su due fronti,
riconoscendo a favore dei lavoratori dipendenti e dei percettori di redditi
assimilati, a seconda del reddito annuo, un trattamento integrativo del reddito
o una detrazione dall'imposta lorda.
La legge di conversione conferma il
meccanismo introdotto dal D.L. n. 3/2020 che, in sostanza, prevede che ai
lavoratori dipendenti con redditi tra 8.174 euro e 28.000 euro sia riconosciuto direttamente in
busta paga un bonus di 100 euro al mese, mentre ai redditi superiori, fino a
40.000 euro, sia riconosciuta, temporaneamente, una nuova detrazione fiscale.
Redditi da lavoro dipendente e assimilato fino a 28.000 euro (art. 1)
A chi percepisce questo tipo reddito è
riconosciuto un “trattamento integrativo” da 600 euro per il semestre
luglio-dicembre 2020, che diventa di 1.200 euro a decorrere dal 2021.
Questo comporta che, a partire dal 1° luglio
2020, i percettori di un reddito annuo da 8.200 a 26.600 euro che già
beneficiavano del c.d. “Bonus Renzi”, otterranno, complessivamente, una
maggiorazione mensile pari a 20 euro.
Chi, invece, percepisce un reddito da 26.600
euro a 28mila, finora escluso dal bonus, beneficerà per la prima volta di un
incremento netto mensile di 100 euro in busta paga.
Si sottolinea che la percezione di tale
bonus non concorre alla formazione del reddito, quindi non rileva ai fini
Irpef.
Redditi da lavoro dipendente e assimilato da 28.000 a 40.000 euro
(art.2)
A chi percepisce questo tipo di redditi è
riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone
fisiche di 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro,
che decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari
a 40.000 euro, come esemplificato nella tabella sotto riportata.
La detrazione ha carattere temporaneo,
perché riguarda le prestazioni rese nel semestre che va dal 1° luglio al 31
dicembre 2020.
Reddito
(euro |
Detrazione
(euro |
Mensile
(euro) |
28.000 |
600 |
100 |
29.000 |
582,9 |
97,1 |
30.000 |
565,7 |
94,3 |
31.000 |
548,6 |
91,4 |
32.000 |
531,4 |
88,6 |
33.000 |
514,3 |
85,7 |
34.000 |
497,1 |
82,9 |
35.000 |
480 |
80 |
36.000 |
384 |
64 |
37.000 |
288 |
48 |
38.000 |
192 |
32 |
39.000 |
96 |
16 |
40.000 |
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I sostituti d’imposta riconoscono il trattamento integrativo in via
automatica e l’ulteriore detrazione ripartendole fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio
2020, verificando in sede di conguaglio la spettanza degli stessi.
Qualora il trattamento integrativo o la detrazione si rivelino non
spettanti, i sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo.
Con l’adozione di questo provvedimento viene, dunque, estesa la platea
dei beneficiari del “bonus Irpef”, che passa da 11,7 a 16 milioni di lavoratori
dipendenti, tanto del settore privato (in primis operai e impiegati), quanto del
settore pubblico (sempre con redditi annui fino a 40.000 euro).
LB.mb