Impiegati: premio annuo

Agli impiegati non in prova deve essere corrisposto – entro il 30 giugno di ogni anno - il premio annuo, nella misura di un'intera mensilità da computarsi sugli elementi di cui ai nn. dall'1 al 15 dell'articolo 44 dello stesso C.c.n.l.

14 giugno 2019 - 179
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