IncentivO Lavoro (IO Lavoro) - Istruzioni Inps
Fornite le istruzioni relative agli adempimenti previdenziali inerenti l’esonero contributivo “IncentivO Lavoro (IO Lavoro)”, previsto dai Decreti Direttoriali Anpal nn. 52 e 66 del febbraio 2020, e la cui gestione è affidata all’Istituto stesso
Si fa seguito alla Notizia
n. 53 del 26/02/2020 di Linea Diretta per informare le imprese
associate che l’Inps, con la Circolare n. 124 del 26 ottobre 2020,
ha fornito le attese istruzioni relative agli adempimenti previdenziali
inerenti l’esonero contributivo “IncentivO Lavoro (IO Lavoro)”, previsto dai Decreti
Direttoriali Anpal nn. 52 e 66 del febbraio 2020, e la cui gestione è affidata all’Istituto stesso.
Si rammenta che il
beneficio contributivo in esame è riconosciuto per le assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati con contratto a
tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, sia nelle ipotesi di rapporti a tempo pieno che a tempo parziale, di soggetti disoccupati [1] di età compresa tra i 16 e i 24 anni
(intesi come 24 anni e 364 giorni) o di soggetti con 25 anni e oltre, che
risultino oltreché disoccupati anche “svantaggiati” [2], effettuate
tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 in tutto il territorio nazionale.
L’incentivo è riconosciuto anche per i contratti di apprendistato professionalizzante, per i
quali spetta solo con riferimento al
periodo formativo e non a quello della successiva prosecuzione del rapporto
di lavoro, e per le trasformazioni a tempo indeterminato di
rapporti a termine.
E’ escluso invece
per i contratti di apprendistato di primo e terzo livello, i contratti di
lavoro intermittente, domestico e occasionale.
Ai fini del
legittimo riconoscimento dell’incentivo, il
lavoratore non deve aver avuto alcun rapporto di lavoro subordinato, di
qualsiasi durata, nei sei mesi precedenti l’assunzione, con il medesimo datore
di lavoro che lo assume con l’incentivo, ad eccezione delle ipotesi di
trasformazione di rapporti a termine (per tali fattispecie non è richiesto
neppure il possesso del requisito di disoccupazione, mentre resta fermo il
rispetto del requisito dell’essere privo di impiego regolarmente retribuito da
almeno sei mesi, qualora alla data della trasformazione il lavoratore abbia
almeno 25 anni di età).
Nelle ipotesi di
assunzione a scopo di somministrazione, l’Istituto precisa che, poiché i
benefici legati all’assunzione o alla trasformazione sono trasferiti in capo
all’utilizzatore, l’osservanza del suddetto requisito va valutata con riguardo
all’impresa utilizzatrice e che l’esonero spetta per la somministrazione sia a
tempo indeterminato che a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in
cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.
Il beneficio è
riconosciuto laddove la sede di lavoro per la quale viene effettuata
l’assunzione sia ubicata nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia), nelle Regioni
“più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia
autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e
Lazio) o nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna),
indipendentemente dalla residenza del lavoratore, quindi su tutto il territorio nazionale ma nei limiti delle risorse
specificatamente stanziate, pari complessivamente a
Nell’ipotesi di
variazione della sede di lavoro da un “macro-contenitore” di Regioni ad un
altro, l’incentivo potrà continuare ad essere fruito solo qualora risultino
disponibili risorse sul contatore regionale di destinazione e, in caso di carenza,
l’agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del
trasferimento.
L’incentivo consiste nell’esonero totale dei contributi previdenziali a
carico del datore di lavoro per un periodo di 12 mesi dalla data di assunzione
o trasformazione, nel limite massimo di 8.060,00 euro su base annua, per
lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.
L’Inps chiarisce
che la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al
periodo di paga mensile è quindi pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per
rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va
riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31)
per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Nelle ipotesi di
rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione è
proporzionalmente ridotto.
Dallo sgravio sono esclusi,
in particolare:
-
i
premi e contributi Inail;
-
il
contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del
settore privato dei trattamenti di fine rapporto
di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
-
il
contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà
di cui agli articoli da 26 a 29 e 40 del D.Lgs.
n.
-
il
contributo, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi
interprofessionali per la formazione continua;
-
le
contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo
di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento
(cfr. Circolare
Inps n. 40/2018).
L’agevolazione in esame è
fruibile, a pena di decadenza, entro il
28 febbraio 2022.
L’Inps evidenzia
che il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso, con differimento temporale del periodo di
godimento, solo in caso di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, ma
anche in tale ipotesi il beneficio deve essere fruito entro il suddetto termine
perentorio: non sarà pertanto possibile recuperare quote di beneficio in
periodi successivi rispetto al termine previsto e l’ultimo mese in cui si
potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell’incentivo è quello
di competenza gennaio 2022.
Condizioni per la
fruizione dell’incentivo sono:
-
il rispetto di quanto previsto dall’articolo
1, comma 1175, della legge n.
- regolarità
degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in
materia di DURC;
- assenza
di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto
degli altri obblighi di legge;
- rispetto
degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali,
territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale;
- l’applicazione
dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione (vd. art. 31, D.Lgs.
n. 150/2015).
L’incentivo può essere riconosciuto in favore dello stesso lavoratore
per un solo rapporto: dopo la prima concessione non è, pertanto,
possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo
stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del
precedente rapporto e dall’entità del beneficio fruito.
In ordine alla cumulabilità
con altri incentivi, ai sensi del Decreto Anpal n. 52/2020,
il beneficio in esame è cumulabile con
l’incentivo per i datori di lavoro che assumano percettori del reddito di
cittadinanza di cui all’articolo 8 del D.L. n. 4/2019 e s.m., nonché con
altri incentivi di natura economica previsti dalle Regioni a favore dei datori
di lavoro che abbiano sede nel territorio regionale di riferimento.
Secondo quanto
previsto dal successivo Decreto Anpal n. 66/2020, il beneficio è inoltre cumulabile con l’esonero dal
versamento del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite
massimo di 3.000 euro su base annua per l’assunzione stabile di giovani fino a
trentacinque anni di età, introdotto dalla legge di bilancio 2018, come
modificata dalla legge di bilancio 2020, nel limite massimo di contribuzione
datoriale esonerabile pari a 8.060 euro su base annua.
Con riferimento
alla disciplina comunitaria inerente gli aiuti di Stato, il datore di lavoro
che intende fruire dell’incentivo deve optare, con riguardo al singolo rapporto
di lavoro, per uno dei due alternativi regimi in materia: rispetto del
Regolamento Ue n.
Procedura
Per la fruizione del beneficio il datore di lavoro
privato deve inoltrare all’Inps,
esclusivamente per via telematica, tramite il servizio dedicato, avvalendosi
del modulo di istanza “IO Lavoro”, una domanda preliminare di ammissione
all’incentivo, recante le specifiche informazioni richiamate al paragrafo 10
della circolare.
In tutte le ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata venga
accolta, il datore di lavoro, entro dieci giorni di calendario, deve comunicare
- a pena di decadenza - l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della
prenotazione effettuata in suo favore.
L’inosservanza del
termine di dieci giorni per presentare la domanda definitiva determina
l’inefficacia della precedente prenotazione, ferma restando la possibilità di
presentare successivamente un’altra domanda.
L’autorizzazione
alla fruizione dell’incentivo verrà effettuata in base all’ordine cronologico
di presentazione delle istanze.
L’Inps sottolinea,
in particolare, che, nella fase di prima
applicazione, le richieste che perverranno nei 10 giorni successivi al rilascio
del modulo telematico per l’istanza, effettuato in data contestuale alla
pubblicazione della circolare in esame, non saranno elaborate entro il giorno
successivo all’inoltro, ma saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa
posticipata.
Le sole istanze relative alle assunzioni/trasformazioni
effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il
giorno precedente il rilascio del modulo telematico saranno elaborate secondo
l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.
Le istanze
relative alle assunzioni effettuate, invece, dal giorno di rilascio del modulo
telematico, saranno elaborate secondo il criterio generale dell’ordine
cronologico di presentazione dell’istanza.
Fino alla data
dell’elaborazione cumulativa posticipata, le istanze risulteranno ricevute
dall’Inps e saranno suscettibili di annullamento, richiesto anche qualora
l’interessato intenda modificarne il
contenuto.
Contestualmente
all’elaborazione cumulativa posticipata, sarà resa disponibile la funzionalità
di inoltro dell’istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio.
L’elaborazione
delle istanze inviate successivamente alla data di lavorazione cumulativa sarà
effettuata secondo l’ordine cronologico di presentazione della richiesta,
indipendentemente dalla data di assunzione.
Per quanto ivi non
riportato e, in particolare, con riguardo al flusso Uniemens, si rinvia alla Circolare
n.
* * * * * * *
[1] Si tratta dei lavoratori
disoccupati ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n.
[2] Il lavoratore che, al momento dell’assunzione incentivata, ha già
compiuto 25 anni di età, oltre ad essere disoccupato, deve risultare privo di
impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, secondo la definizione di
“lavoratori svantaggiati” di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) del D.M. 17
ottobre 2017. Nel merito, l’Inps ricorda che è privo di impiego regolarmente
retribuito chi, nei sei mesi precedenti la data dell’evento agevolato, non ha
prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato
della durata di almeno sei mesi ovvero non ha svolto attività di lavoro
autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito cui corrisponde
un’imposta lorda superiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del
TUIR.
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