INPS - Contributi sospesi per Covid-19 - Modalità di versamento

L’INPS ha illustrato le modalità da seguire per effettuare i versamenti sospesi, in unica soluzione, entro il termine del 16 settembre 2020, ovvero mediante rateizzazione, a partire dalla medesima data

31 luglio 2020 - 362

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni in tema di sospensione dei versamenti  contributivi  (vd., in particolare,  le Notizie  n. 220 del 29/04/2020, n. 239 del 08/05/2020 e n. 272 del 26/05/2020 di Linea Diretta), per informare le imprese associate che l’INPS, con il Messaggio n. 2871 del 20/07/2020, ha illustrato le modalità da seguire per effettuare i versamenti sospesi (compresa la quota contributiva a carico dei dipendenti), in unica soluzione, entro il termine del 16 settembre 2020, ovvero mediante rateizzazione, a partire dalla medesima data.

 

Si riportano di seguito le principali indicazioni fornite dall’Istituto.

 

Modalità di versamento dei contributi sospesi

 

Il pagamento deve essere effettuato tramite modello “F24”, compilando la “Sezione INPS” con le modalità indicate nell’esempio sotto riportato, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice di sospensione utilizzato per la rilevazione del credito.

 

I codici di sospensione di interesse per il nostro settore sono i seguenti:

-        N969: sospensione dei versamenti a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 - D.L. n. 18/2020, articolo 62 comma 2 (datori di lavoro con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019 – vd. Notizia n. 239/2020);

-        N970: sospensione dei versamenti a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 - D.L. n. 23/2020, articolo 18 commi 1 e 2 (imprese con ricavi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 – Vd. Notizie nn. 220 e 239/2020);

-        N971: sospensione dei versamenti a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 - D.L. n. 23/2020, articolo 18 commi 3 e 4 (imprese con ricavi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 - Vd. Notizie nn. 220 e 239/2020).

 

Codice Sede

Causale contributo

Matricola INPS / Codice INPS / Filiale Azienda

Periodo dal

Periodo al

Importi a debito versati

 

DSOS

PPNNNNNCCN9XX

mm/aaaa

mm/aaaa

 

 

L’impresa, nel caso in cui usufruisca di più sospensioni con la medesima scadenza di restituzione, dovrà compilare più righe dal modello “F24”, una per ogni periodo/periodi oggetto di sospensione, valorizzando separatamente i codici corrispondenti. Ad esempio:

 

 

Codice Sede

Causale contributo

Matricola INPS / Codice INPS / Filiale Azienda

Periodo dal

Periodo al

Importi a debito versati

 

DSOS

PPNNNNNCCN969

03/2020

03/2020

 

 

DSOS

PPNNNNNCCN970

04/2020

04/2020

 

 

Indicazione del codice o dei codici di sospensione nel flusso Uniemens

 

Come noto (vd. Notizia n. 239/2020), l’INPS, con messaggio n. 1789/2020, aveva dettato le indicazioni per procedere alla sistemazione, tramite ritrasmissione entro il 20 maggio 2020 della sola sezione aziendale del flusso Uniemens, dei codici di sospensione eventualmente non indicati nei flussi precedenti e necessari per godere della proroga dei versamenti contributivi.

 

Con il messaggio n. 2871/2020 ha ora previsto che, qualora le aziende beneficiarie della sospensione contributiva non abbiano assolto alla ritrasmissione di cui sopra, possano procedervi entro il 16 settembre 2020.

 

In particolare, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le aziende interessate devono inserire nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, il valore “N9xxx” e le relative <SommeACredito> (che rappresentano l’importo dei contributi sospesi).

 

Il risultato dei <DatiQuadratura> - <TotaleADebito> e <TotaleACredito> può dare luogo ad un credito a favore dell’INPS da versare con le consuete modalità, tramite modello “F24”, ovvero ad un credito a favore dell’azienda o ad un saldo pari a zero.

 

Nel caso in cui risulti un credito a favore dell'azienda, lo stesso potrà essere utilizzato in compensazione sul modello F24 con debiti verso altri Enti ovvero richiesto in compensazione, mediante l'apposita istanza telematizzata "Dichiarazione compensazione", con altre partite debitorie nei confronti dell'INPS.

 

Domanda di rateizzazione, importo minimo di ciascuna rata e scadenze di pagamento

 

Il versamento dei contributi sospesi può avvenire anche in modo rateale, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

 

Per tutte le gestioni previdenziali INPS, l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00.

 

Il versamento delle rate successive alla prima dovrà essere eseguito entro il giorno 16 del mese successivo.

 

Il titolare o il legale rappresentante o gli intermediari abilitati delle imprese che intendono fruire della facoltà anzidetta devono preventivamente trasmettere all’INPS, esclusivamente in via telematica, la comunicazione della volontà di avvalersi della rateizzazione.

A tal fine, l’Istituto rende noto che è disponibile nel proprio sito internet il format da inoltrare, seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Rateazione Contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19”.

 

In presenza di uno stesso codice fiscale, con posizioni afferenti a più di una delle gestioni previdenziali INPS (datori di lavoro con dipendenti; committenti di soggetti iscritti alla Gestione separata INPS; artigiani e commercianti), è possibile trasmettere un’unica comunicazione, indicando l’esposizione debitoria relativa ai contributi sospesi suddivisa per ciascuna gestione interessata.

 

Nelle sezioni “Datore di lavoro con dipendenti” e “Gestione separata committenti” devono essere compilati i campi relativi ai codici di sospensione di appartenenza:

-       per i datori di lavoro con dipendenti, i codici sopra riportati (di norma N969, N970, N971);

-       per la “Gestione separata committenti”, di norma i codici “27” (Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto legge n. 18/2020 art. 62, comma 2) o “28” (Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto legge n. 23/2020 art. 18, commi 1 e 2): l’elenco completo dei codici è riportato al punto 2.3 del messaggio n. 2871/2020;

 

oltre ai campi relativi a “periodo di sospensione” - “contributi dovuti” - “numero delle rate” - “importo totale da rateizzare”.

 

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia diritto a più sospensioni nell’ambito della stessa gestione previdenziale INPS, deve compilare più righe, considerando comunque che lo stesso periodo non può essere valorizzato in due codici di sospensione diversi.

 

L’Istituto, da ultimo, evidenzia che nell’applicativo è presente un “Manuale Utente”, che fornisce indicazioni per l’inserimento e la gestione delle comunicazioni di pagamento dilazionato dei contributi sospesi per l’emergenza epidemiologica Covid-19.

 

Ripresa dei versamenti relativi ai piani di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa concessi dall’Istituto

 

Si rammenta che nella sospensione contributiva disposta dai provvedimenti emanati per l’emergenza epidemiologica Covid-19 sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di rateizzazione concessi dall’INPS.

 

In proposito, l’Istituto precisa che, entro la scadenza del 16 settembre 2020, dovranno essere anche versate, in unica soluzione, le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza sia ricaduta nel periodo temporale interessato dalla sospensione.

AI.mb