Inps - Precisazioni in materia di Durc On Line - Mess. n. 2510/2020
La proroga di validità dei Durc On Line, deve intendersi limitata ai soli Documenti aventi scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020
L’Inps, con il Messaggio n. 2510 del 18 giugno 2020, ha fornito alcune
precisazioni in merito alla modifica, da ultimo introdotta dall’art. 81 del
D.L. n. 34/2020 (c.d. “decreto Rilancio”), all’art. 103, comma 2 del D.L. n.
18/2020 (c.d. “decreto Cura Italia”), già modificato in sede di conversione
dalla L. n. 27/2020.
L’Istituto, nel richiamare quanto già
comunicato con il messaggio n. 2103 del 21 maggio 2020 (vd. Notizia n. 263 del
22/05/2020 di Linea Diretta), ha ribadito che la proroga di validità di cui
all’articolo 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020, con riguardo ai Durc On Line,
deve intendersi limitata ai soli Documenti aventi scadenza compresa tra il 31
gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conservano la propria validità fino al 15
giugno 2020 (sul punto era stato previamente acquisito l’assenso dell’Ufficio
legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).
Alla luce delle criticità connesse alla
corretta interpretazione del testo, l’Istituto ha informato il Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali delle osservazioni pervenute, al fine, in particolare,
della corretta trattazione delle richieste di verifica della regolarità
contributiva presentate nel periodo dal 30 aprile 2020 (data di entrata in
vigore della L. n. 27/2020) fino al 19 maggio 2020 (data di pubblicazione ed
entrata in vigore del D.L. n. 34/2020).
Al riguardo, l’istituto ha informato che
l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, con la nota n. 6198 del 15
giugno 2020, ha chiarito che l’articolo 81 del D.L. n. 34/2020 «può essere considerato alla stregua di
norma di interpretazione autentica, che come tale, è idonea a privare ab
origine di effetti la previsione normativa dell’articolo 103, comma 2, del
decreto-legge n. 18/2020, come modificata dalla legge di conversione n.
27/2020».
Pertanto, la proroga di validità di cui all’articolo 103, comma 2, del D.L.
n. 18/2020, con riguardo ai Durc On
Line, deve intendersi limitata ai soli Documenti aventi scadenza compresa tra
il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conservano la propria validità fino
al 15 giugno 2020.
Restano, dunque, confermate le indicazioni
procedurali già fornite nel sopra citato messaggio n. 2103 del 21 maggio 2020,
ossia:
- la
funzione della procedura Durc On Line è stata aggiornata, escludendo dalla
consultazione i Documenti con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15
aprile 2020 che hanno conservato la validità fino al 15 giugno 2020, ai sensi
dell’articolo 103, comma 2 del decreto-legge n. 18/2020;
- dal 16 giugno 2020, alle nuove richieste di
verifica, analogamente a quelle pervenute a far data dal 16 aprile 2020, si
applicano gli ordinari criteri previsti dal D.M. 30
gennaio 2015 recante “Semplificazione in
materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”, così come
modificato dal D.M. 23 febbraio 2016.
L’Inps ricorda infine che gli adempimenti e i versamenti
previdenziali, per i quali la normativa emergenziale vigente ha disposto la
sospensione, non rilevano ai fini della verifica della regolarità contributiva,
in quanto l’articolo
3, comma 2, lettera b), del D.M. 30 gennaio
2015, stabilisce che la regolarità
sussiste comunque in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni
legislative.
AI.mb