Modifiche alle leggi regionali d’interesse ambientale contenute nella L.R. 18/2020
La Regione disciplina sul tema indicando che gli interventi che comportano l’asportazione di sedimenti, laddove non sia possibile la movimentazione dei sedimenti stessi all’interno del corso d’acqua, sono realizzati nell’ambito dei piani e dei programmi regionali di settore strutturati a scala di bacino
Nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia dell’11 agosto 2020, n. 33 (Suppl.) è pubblicata la Legge
Regionale 7 agosto 2020 - n. 18 concernente “Assestamento al bilancio 2020 – 2022 con modifiche di leggi regionali”
che contiene anche disposizioni di interesse ambientale.
Mediante l’art. 14 “interventi di manutenzione mediante estrazione di sedimenti dagli
alvei del reticolo idrico. Modifica dell’art. 20 della L.R. 4/2016” la Regione
disciplina sul tema indicando che gli interventi che comportano l’asportazione
di sedimenti, laddove non sia possibile la movimentazione dei sedimenti stessi
all’interno del corso d’acqua, sono realizzati nell’ambito dei piani e dei
programmi regionali di settore strutturati a scala di bacino.
Qualora il materiale litoide asportato abbia
valore commerciale si dovrà procedere alla corresponsione di un canone o alla
valorizzazione del materiale estratto, secondo quando verrà definito nel
contratto stipulato tra l’ente gestore del reticolo idrico e l’appaltatore dei
lavori idraulici.
A tal fine, la Giunta regionale, entro 120
giorni dalla data di entrata in vigore della legge, delibererà gli indirizzi
per: la redazione e l'approvazione dei programmi di gestione dei sedimenti finalizzati
alla manutenzione degli alvei, con interventi da realizzare previa concessione
rilasciata; la definizione delle modalità tecnico-amministrative per il
rilascio delle concessioni e per la quantificazione delle relative cauzioni, e
per la corresponsione del canone dovuto all'ente concedente per ogni metro cubo
di materiale estratto anche in relazione alla relativa qualità. Tramite l’art.
15 “Modalità di finanziamento degli
interventi sostitutivi delle autorità competenti e indirizzi tecnico-amministrativi
relativi alle discariche. Modifiche alla L.R. 26/2003” la legge interviene
modificando gli articoli 15 e 16 ed introducendo un nuovo articolo 17-ter alla
L.R. n. 26/2003 “Disciplina dei servizi
locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei
rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”.
Gli articoli 15 e 16 definiscono le funzioni
di Comuni e Province in tema di discariche abusive, discariche ante-norma
(avviate prima dell’entrata in vigore della L.R. n. 94/1980) e discariche
cessate.
Per mezzo del nuovo art. 17-ter “Discariche ante-norma, cessate, abusive, in
gestione operativa o post-operativa e con gestione post-operativa terminata”
viene invece definita la disciplina tecnico-operativa per le discariche
ante-norma, cessate, abusive, in gestione operativa o post-operativa e con
gestione post-operativa terminata, nel rispetto dei principi di prevenzione e
precauzione, di sostenibilità e proporzionalità, di “chi inquina paga”, di
tutela dell'ambiente e della salute, nonché di corretta gestione del
territorio, al fine di assicurare il coordinamento, da parte delle autorità
competenti, della correlata attività amministrativa, secondo criteri di
efficienza, efficacia ed economicità. Si segnala, in particolare, la
disposizione contenuta al comma 3 secondo la quale i depositi anteriori al
termine previsto per la denuncia di cui all'art. 28, comma 1, della L.R. n. 94/1980
sono da considerarsi analoghi ai riporti, fatta salva la possibilità di
assimilarli a discariche ante-norma laddove la quantità o anche le
caratteristiche dei rifiuti depositati siano tali da richiedere un intervento a
tutela della salute e dell'ambiente. L'assimilazione, di cui al precedente
periodo, può essere richiesta alla Regione dall'ARPA o dalla Provincia,
illustrando le motivazioni di tale necessità.
Entro 120 giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, la Giunta regionale, stabilirà: indirizzi
tecnico-amministrativi e procedure per il coordinamento dell'azione
amministrativa; indicazioni tecniche sulle modalità di intervento, qualora
necessario per la presenza di contaminazione di matrici ambientali o per motivi
di sicurezza e tutela della salute o per situazioni di degrado o per la
realizzazione di opere o progetti sulla porzione di territorio interessata;
indicazioni sui possibili utilizzi delle aree interessate e su eventuali
limitazioni e prescrizioni.
Con deliberazione della Giunta regionale
saranno, altresì, stabiliti criteri e modalità per l'accertamento della fine della
gestione post-operativa della discarica, da parte dell'autorità competente (nel
rispetto di quanto previsto dalla normativa statale) ed eventuali limitazioni
all'utilizzo delle aree con gestione post-operativa terminata. Sarà, invece,
compito delle Province avviare un censimento delle discariche ante-norma e
cessate secondo le modalità previste dal Programma Regionale di Gestione
Rifiuti, con la finalità di assicurare la corretta gestione del territorio nel
quale insistono.
La L.R. n. 18/2020 è entrata in vigore il 12
agosto 2020.
MV.mb