Modifiche alle leggi regionali d’interesse ambientale contenute nella L.R. 18/2020

La Regione disciplina sul tema indicando che gli interventi che comportano l’asportazione di sedimenti, laddove non sia possibile la movimentazione dei sedimenti stessi all’interno del corso d’acqua, sono realizzati nell’ambito dei piani e dei programmi regionali di settore strutturati a scala di bacino

11 settembre 2020 - 414

Nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dell’11 agosto 2020, n. 33 (Suppl.) è pubblicata la Legge Regionale 7 agosto 2020 - n. 18  concernente “Assestamento al bilancio 2020 – 2022 con modifiche di leggi regionali” che contiene anche disposizioni di interesse ambientale.

 

Mediante l’art. 14 “interventi di manutenzione mediante estrazione di sedimenti dagli alvei del reticolo idrico. Modifica dell’art. 20 della L.R. 4/2016” la Regione disciplina sul tema indicando che gli interventi che comportano l’asportazione di sedimenti, laddove non sia possibile la movimentazione dei sedimenti stessi all’interno del corso d’acqua, sono realizzati nell’ambito dei piani e dei programmi regionali di settore strutturati a scala di bacino.

 

Qualora il materiale litoide asportato abbia valore commerciale si dovrà procedere alla corresponsione di un canone o alla valorizzazione del materiale estratto, secondo quando verrà definito nel contratto stipulato tra l’ente gestore del reticolo idrico e l’appaltatore dei lavori idraulici.

 

A tal fine, la Giunta regionale, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, delibererà gli indirizzi per: la redazione e l'approvazione dei programmi di gestione dei sedimenti finalizzati alla manutenzione degli alvei, con interventi da realizzare previa concessione rilasciata; la definizione delle modalità tecnico-amministrative per il rilascio delle concessioni e per la quantificazione delle relative cauzioni, e per la corresponsione del canone dovuto all'ente concedente per ogni metro cubo di materiale estratto anche in relazione alla relativa qualità. Tramite l’art. 15 “Modalità di finanziamento degli interventi sostitutivi delle autorità competenti e indirizzi tecnico-amministrativi relativi alle discariche. Modifiche alla L.R. 26/2003” la legge interviene modificando gli articoli 15 e 16 ed introducendo un nuovo articolo 17-ter alla L.R. n. 26/2003 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”.

 

Gli articoli 15 e 16 definiscono le funzioni di Comuni e Province in tema di discariche abusive, discariche ante-norma (avviate prima dell’entrata in vigore della L.R. n. 94/1980) e discariche cessate.

 

Per mezzo del nuovo art. 17-ter “Discariche ante-norma, cessate, abusive, in gestione operativa o post-operativa e con gestione post-operativa terminata” viene invece definita la disciplina tecnico-operativa per le discariche ante-norma, cessate, abusive, in gestione operativa o post-operativa e con gestione post-operativa terminata, nel rispetto dei principi di prevenzione e precauzione, di sostenibilità e proporzionalità, di “chi inquina paga”, di tutela dell'ambiente e della salute, nonché di corretta gestione del territorio, al fine di assicurare il coordinamento, da parte delle autorità competenti, della correlata attività amministrativa, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Si segnala, in particolare, la disposizione contenuta al comma 3 secondo la quale i depositi anteriori al termine previsto per la denuncia di cui all'art. 28, comma 1, della L.R. n. 94/1980 sono da considerarsi analoghi ai riporti, fatta salva la possibilità di assimilarli a discariche ante-norma laddove la quantità o anche le caratteristiche dei rifiuti depositati siano tali da richiedere un intervento a tutela della salute e dell'ambiente. L'assimilazione, di cui al precedente periodo, può essere richiesta alla Regione dall'ARPA o dalla Provincia, illustrando le motivazioni di tale necessità.

 

Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, stabilirà: indirizzi tecnico-amministrativi e procedure per il coordinamento dell'azione amministrativa; indicazioni tecniche sulle modalità di intervento, qualora necessario per la presenza di contaminazione di matrici ambientali o per motivi di sicurezza e tutela della salute o per situazioni di degrado o per la realizzazione di opere o progetti sulla porzione di territorio interessata; indicazioni sui possibili utilizzi delle aree interessate e su eventuali limitazioni e prescrizioni.

 

Con deliberazione della Giunta regionale saranno, altresì, stabiliti criteri e modalità per l'accertamento della fine della gestione post-operativa della discarica, da parte dell'autorità competente (nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale) ed eventuali limitazioni all'utilizzo delle aree con gestione post-operativa terminata. Sarà, invece, compito delle Province avviare un censimento delle discariche ante-norma e cessate secondo le modalità previste dal Programma Regionale di Gestione Rifiuti, con la finalità di assicurare la corretta gestione del territorio nel quale insistono.

 

La L.R. n. 18/2020 è entrata in vigore il 12 agosto 2020.

MV.mb