Nuova IMU – I primi chiarimenti della C.M. n. 1/DF del 18 marzo 2020
Modalità di determinazione degli acconti per il primo semestre 2020, anche per i “beni merce”, nuova nozione di area pertinenziale al fabbricato, soggettività passiva nell’ipotesi di leasing immobiliare e dichiarazione IMU
Modalità di determinazione degli acconti per
il primo semestre 2020, anche per i “beni merce”, nuova nozione di area
pertinenziale al fabbricato, soggettività passiva nell’ipotesi di leasing
immobiliare e dichiarazione IMU.
Questi i temi affrontati nella Circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020, che
fornisce i primi chiarimenti sulla disciplina della nuova IMU (risultante
dall’unificazione di IMU e TASI), stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 2020,
dall’art. 1, co. 4-5 e 738-783, della legge 27 dicembre 2020, n.160 – Legge di
Bilancio 2020.
Come noto, l’impianto generale della nuova
imposta ricalca sostanzialmente le regole previgenti, per quanto riguarda
l’ambito soggettivo nonché gli immobili sottoposti a tassazione.
L’aliquota di base è fissata all’8,6 per
mille, con facoltà dei Comuni di azzeramento o innalzamento fino al 10,6 per
mille.
Per quanto riguarda gli immobili di stretto
interesse delle imprese del settore, viene innanzitutto confermato che i
fabbricati costruiti per la vendita e non locati, continueranno a scontare
l’imposta con aliquota dell’1 per mille (con possibilità di variazione dallo 0
al massimo 2,5 per mille), così come già previsto ai fini TASI. Mentre, dal 1° gennaio 2022, viene confermata
l’esenzione totale dei suddetti immobili merce dalla “nuova IMU”, così come è
stato previsto dal D.L. crescita (art. 7-bis D.L. 34/2019, convertito nella
legge n. 58/2019).
In generale, in ordine agli immobili
d’impresa, viene confermata la deducibilità dell’ IMU relativa agli immobili
strumentali nella misura del:
- 50% per il periodo
d'imposta 2019.
- 60% per i periodi 2020 e
2021,
- 100% a decorrere dal
periodo 2022.
Determinazione
dell’acconto per il 2020
L’art. 1, co.762, della legge di Bilancio
2002 prevede che in «sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da
corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per
l'anno 2019».
Si ricorda che il termine di pagamento della
prima la rata IMU scade il 16 giugno 2020.
Al riguardo, il Dipartimento delle Finanze
analizza alcune fattispecie relative al pagamento
dell’acconto per il 2020. Le più significative riguardano le ipotesi di:
1. immobile ceduto nel corso del 2019 - Immobile tenuto a disposizione o
locato nell’anno 2019 che viene destinato ad abitazione principale nell’anno
2020
Al
riguardo, viene chiarito che l’acconto 2020 non è dovuto, poiché non si
verifica il presupposto impositivo;
2. immobile acquistato nel corso del primo semestre 2020 - Immobile
destinato ad abitazione principale nel 2019 che viene tenuto a disposizione o
locato nell’anno 2020
In questa ipotesi, la C.M. 1/DF/2020 ammette
due possibilità:
- non effettuazione del
versamento della prima rata, tenuto conto che nel 2019 mancava il presupposto
impositivo;
- pagamento dell’acconto in
base agli effettivi mesi di possesso dell’immobile nel primo semestre 2020
(sulla base dell’aliquota stabilita nel 2019).
Come evidenziato nella C.M. 1/DF/2020, il
medesimo criterio deve essere utilizzato per entrambi gli immobili, ad
eccezione dell’ipotesi in cui questi si trovino in Comuni diversi.
“Immobili
merce”
Come noto, tali immobili nel 2019 erano
esenti da IMU, ma assoggettati alla TASI, con aliquota dello 0,1%. Di
conseguenza, mantenendo la medesima impostazione per fattispecie simili, il
Dipartimento delle finanze chiarisce che con riferimento all’acconto 2020 si
può, alternativamente:
- non versare alcun acconto,
tenuto conto che, per i “beni merce”, nel 2019 mancava il presupposto
impositivo IMU;
- versare l’acconto IMU in
base all’aliquota dello 0,1% applicabile, nel 2019, ai fini TASI e confermata
anche con la nuova IMU[9];
Enti non
commerciali
Al riguardo, la C.M. 1/DF/2020 conferma che,
in sede di prima applicazione dell'IMU, le due rate di acconto (16 giugno e 16
dicembre 2020) sono di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta
complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.
Immobili
posseduti dagli IACP
Sul tema, il Dipartimento conferma che si
applica l’aliquota IMU ordinaria (o ridotta), ivi compresa la detrazione di 200
euro, con la novità, operante dal 2020, per i Comuni di azzerare l’aliquota.
Su tale ultimo punto, la C.M. 1/DF/2020
chiarisce che l’azzeramento dell’aliquota è consentito «per tutti gli immobili
di proprietà di tali istituti e, quindi, non
solo per gli alloggi regolarmente assegnati ma anche (...) per quelli sfitti».
Alloggi
sociali
Per gli alloggi sociali, la C.M. 1/DF/2020
conferma che sono assimilati
all’abitazione principale unicamente quelli che rispondono alle caratteristiche
del D.M. 22 aprile 2008, con la conseguenza che, per gli immobili posseduti
dagli IACP che non possono essere considerati “alloggi sociali” in tal senso,
si applica la detrazione di 200 e l’aliquota IMU ordinaria (o ridotta).
Area
fabbricabile pertinenza del fabbricato
L’art. 1, co. 741, lett. a, della legge
In sostanza, dal 1° gennaio 2020, viene
superata la precedente impostazione, basata sul richiama alla nozione
civilistica di pertinenza (artt. 817 e segg. del codice civile).
Sul tema, la C.M. 1/DF/2020 chiarisce che la
«parte residua di un’area oggetto di
sfruttamento edificatorio può essere considerata pertinenza ai fini IMU solo
nel caso in cui la stessa risulti accatastata unitariamente al fabbricato,
anche mediante la tecnica catastale della cosiddetta “graffatura”».
In tale
ipotesi,
afferma la C.M. 1/DF/2020, nel valore
del fabbricato deve essere inclusa anche la pertinenza.
Diversamente, se l’area antistante il fabbricato
non è ad esso unita dal punto di vista catastale, questa mantiene la qualifica
di “area edificabile”, e rileva
autonomamente ai fini IMU sulla base delle regole di determinazione della base
imponibile per tali immobili (valore venale in comune commercio, e non, come
per i fabbricati, rendita catastale rivalutata del 5% ad aumentata dei
moltiplicatori).
Leasing
immobiliare – Effetti della risoluzione ai fini della soggettività passiva
Dal 1° gennaio 2020, in caso di leasing
immobiliare (ivi compresi gli immobili da costruire o in corso di costruzione)
anche nella disciplina della nuova IMU viene confermato che «il soggetto
passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la
durata del contratto».
Sul punto, il Dipartimento chiarisce che ciò
esclude quanto previsto in materia ai fini della TASI fino al 2019 (il
locatario era considerato soggetto passivo fino “alla data di riconsegna del
bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna”).
In sostanza, l’indicazione della C.M. 1/DF/2020,
anche se con incerta formulazione, sembrerebbe volta a precisare che, con l’entrata in vigore della nuova IMU, il locatario è il
soggetto passivo finché dura il contratto di leasing.
Di conseguenza, questi perde la soggettività
passiva in caso di risoluzione del contratto, e viene eliminato il riferimento
alla riconsegna del bene al locatore (stabilito, invece, ai fini della TASI).
Dichiarazione
IMU
Come per la disciplina IMU originaria, anche
ai fini della nuova IMU viene confermato che la dichiarazione debba essere
presentata o trasmessa telematicamente «entro il 30 giugno dell'anno successivo
a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute
variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta».
Sul punto, la C.M. 1/DF/2020 rileva che
l’art. 3-ter del D.L. 34/2019, convertito, con modificazioni, nella legge
58/2019 aveva posticipato tale termine al 31 dicembre dell’anno successivo.
Alla luce della nuova IMU, quindi, il
Dipartimento precisa che il termine del
31 dicembre per la presentazione della dichiarazione vale unicamente nell’ipotesi in cui il possesso dell’immobile ha avuto
inizio o sono intervenute variazioni nel corso del 2019.
Pertanto, solo per il 2019 il termine
per la presentazione della dichiarazione
IMU è fissato al 31 dicembre 2020.
Inoltre, viene confermato che, anche a seguito dell’entrata in vigore della nuova
IMU, resta ferma l’esclusione dalla
presentazione della dichiarazione per i possessori
dell’immobile locato a canone concordato
(di cui alla legge 431/1998), o concesso
in comodato gratuito.
Si ricorda che con Decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze dovranno essere approvate le modalità di
presentazione della dichiarazione IMU (quindi in sostituzione del D.M. 30
ottobre 2012 che ha approvato l’attuale Modello di dichiarazione, il quale
resta valido fino all’adozione del nuovo Decreto).
LB.mb