Ordinanza regionale sulla gestione dei rifiuti e delle bonifiche nell’ambito dell’emergenza Covid-19

Il Presidente della Giunta Regionale ha ritenuto di disporre il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di gestire le conseguenze derivanti, in tale comparto, dall’emergenza epidemiologica in corso

06 aprile 2020 - 160

Nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 14 del 2 aprile u.s. è stata pubblicata l’Ordinanza n. 520 del 1° aprile 2020 riguardante “Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica a seguito dell’emergenza epidemiologica da covid-19”.

L’Ordinanza è stata emanata ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, vista la circolare del MATTM prot. 22276 del 30/03/2020, che fornisce indicazioni alle Regioni che intendono utilizzare lo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente per la gestione delle criticità verificatesi sul proprio territorio nella gestione dei rifiuti.

Il Presidente della Giunta Regionale ha quindi ritenuto di disporre il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di gestire le conseguenze derivanti, in tale comparto, dall’emergenza epidemiologica in corso. Ciò anche a fronte dell’attuale situazione che ha comportato la chiusura di alcune realtà industriali (compresi alcuni impianti che rappresentavano la naturale destinazione di alcune frazioni della raccolta rifiuti sul territorio regionale) e dei cantieri, con la possibile conseguenza del mancato rispetto dei vincoli normativi per il deposito temporaneo dettati dall’art 183 del D.Lgs. n. 152/2006, della gestione terre e rocce da scavo di cui al D.P.R. n. 120/2017, dei termini riferiti alle campagne di impianti mobili, nonché delle attività di messa in sicurezza e/o bonifica in corso.

Per quanto d’interesse per il settore delle costruzioni, vengono previste le seguenti deroghe:

-      per il deposito temporaneo:

i rifiuti gestiti in deposito temporaneo possono essere avviati ad operazioni di recupero o smaltimento con frequenza semestrale, invece che trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito. Devono, invece, essere inviati ad operazione di recupero e smaltimento i quantitativi di rifiuti in deposito temporaneo che raggiungano i 60 mc. di cui al massimo 20 mc di rifiuti pericolosi, invece di 30 mc di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi (per depositi temporanei di durata non superiore ad un anno);

-      per le campagne di trattamento rifiuti effettuate con impianti mobili:

i termini previsti per la durata delle campagne autorizzate ai sensi dell’art. 208 comma 15 del D.Lgs. n. 152/06 per recupero e smaltimento rifiuti con impianti mobili sono sospesi a decorrere dal primo giorno di sospensione dei lavori fino a 30 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza. A tal fine è trasmessa dal soggetto autorizzato all’autorità competente una specifica comunicazione attestante la data di sospensione della campagna;

-      per la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti:

i termini previsti dai piani di utilizzo di cui all’art. 9 e dalle dichiarazioni di utilizzo di cui all’art. 21 del D.P.R. n. 120/2017 già presentate, ivi inclusi i termini per gli eventuali depositi intermedi di cui all’art. 5, sono sospesi a decorrere dal primo giorno di sospensione dei lavori già autorizzati e avviati, fino a 30 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza. A tal fine è trasmessa dal proponente, per i piani di utilizzo, o dal produttore, per le dichiarazioni di utilizzo, una specifica comunicazione ai soggetti destinatari del piano e della dichiarazione, attestante la data di sospensione delle attività di cantiere;

-      per gli interventi di bonifica su siti contaminati:

devono proseguire gli interventi in corso sul territorio regionale riguardanti le misure di prevenzione e di messa in sicurezza d’emergenza, gli interventi di bonifica che interessano le acque sotterranee, i monitoraggi ambientali e la gestione dei rifiuti derivanti da interventi di bonifica, nonché la custodia dei siti per le aree dismesse;

-      per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti:

- in caso di impianti autorizzati ad operazioni D8, D9, D13, D14, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12 la potenzialità massima annua in riferimento all’arco temporale del 2020 è aumentata del 10%. Il Direttore tecnico dell’impianto o un tecnico abilito, per avvalersi di tale deroga, dovrà inviare una comunicazione a Regione Lombardia, alla Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente, alla Prefettura, ai Vigili del fuoco ed ARPA al fine di fornire l’informazione necessaria ad assicurare i successivi controlli;

- in caso di impianti autorizzati ad operazioni D15 e R13 la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, può essere aumentata nel limite massimo del 20%. Tale disposizione si applica anche ai titolari delle operazioni  di recupero  assentite  ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 ferme restando le “quantità massime” fissate dal D.M. 5 febbraio 1998 (allegato IV) e dal D.M. n. 161 del 12 giugno 2002. Il Direttore Tecnico dell’Impianto o tecnico abilitato, per avvalersi di tale deroga, dovrà inviare apposita comunicazione a Regione Lombardia, alla Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente, alla Prefettura, ai Vigili del fuoco ed ARPA che: attesti il rispetto dall’autorizzazione in essere, indichi i quantitativi di rifiuti oggetto della richiesta di aumento e dimostri il rispetto delle indicazioni di cui al punto 16 dell’ordinanza.

L’Ordinanza prevede infine che, a fronte delle deroghe autorizzative concesse, tenuto conto del carattere temporaneo e straordinario delle misure, non siano dovuti eventuali adeguamenti relativi delle garanzie finanziarie.

Non per ultimo, si ricorda quanto ribadito anche al punto 3 del documento, e cioè che i rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti, ecc.) utilizzati come prevenzione al contagio da COVID-19 e i fazzoletti di carta devono essere assimilati agli urbani ed in particolare devono essere conferiti al gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati.

EM.mb