Procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni)
La circolare del Ministero presenta alcuni elementi relativi agli aspetti di sanificazione delle strutture non sanitarie, per facilitare l’approccio agli interventi sulle superfici e sugli ambienti interni
La circolare n.
17644 del 22 maggio 2020 del Ministero della Salute ha come oggetto
“Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2
attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici,
ambienti interni) e abbigliamento”.
L’argomento era
stato già affrontato nella circolare
n. 5443/2020 del Ministero della salute e nei Rapporti ISS n. 5/2020,
19/2020
e, in particolare, 25/2020,
che si erano soffermati sulle caratteristiche dell’attività di sanificazione,
fondamentale nel quadro delle misure per la lotta al Covid - 19.
Si segnala il
Rapporto ISS n. 25/2020, aggiornato al 15 maggio, come valido strumento per
orientare concretamente l’attività di sanificazione.
Con la circolare
in oggetto, il Ministero presenta alcuni elementi relativi agli aspetti di
sanificazione delle strutture non sanitarie, per facilitare l’approccio agli
interventi sulle superfici e sugli ambienti interni.
Dopo una premessa
di inquadramento generale delle azioni di disinfezione nell’ambito del D.lgs.
n. 81/2008 e della legge n. 40/2007 (normativa che regola lo svolgimento
dell’attività di sanificazione, disponendo sostanzialmente che essa si svolga
nel rispetto del Dlgs n. 81/2008), la circolare ricorda il ruolo fondamentale
del distanziamento sociale e della igiene delle mani, ancora prima ed in
aggiunta della corretta sanificazione di superfici e locali e della pulizia
giornaliera.
Valutazione del contesto
Nel dettaglio di
ciascuna attività produttiva, è importante la valutazione del contesto per
attuare idonee, mirate ed efficaci misure di sanificazione.
Valutare
innanzitutto il tipo di postazione di lavoro, per determinare quali tipi di
superfici e materiali sono presenti nell’ambiente, che uso ne viene fatto, con
che frequenza gli spazi vengono frequentati e le superfici vengono toccate.
Definizione
Secondo le
normative vigenti, la sanificazione è definita come il complesso di
procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della
buona qualità dell’aria.
I prodotti e le
procedure da utilizzare per la sanificazione devono essere attentamente
valutati prima dell’impiego, per tutelare la salute di lavoratori,
utilizzatori, e di tutti coloro che accedono alle aree sanificate.
I prodotti
utilizzati a scopo di disinfezione devono essere autorizzati con azione
virucida come presidi medico-chirurgici o come biocidi dal Ministero della
salute, ai sensi della normativa vigente.
Misure organizzative
A seguito della valutazione del contesto,
per attuare idonee, mirate ed efficaci misure di sanificazione è necessario
seguire appropriate misure organizzative, quali:
·
stabilire una procedura di azione e una
pianificazione preventiva contro il SARS-CoV-2
·
aggiornarle secondo le istruzioni delle
autorità sanitarie in ogni momento
·
effettuare la registrazione delle azioni
intraprese, specificando data, ora, persone responsabili, ecc. e salvare tutta
la documentazione che può essere generata
·
incentivare la massima collaborazione di
tutte le persone dell'organizzazione nell'adozione di misure preventive e il
monitoraggio delle raccomandazioni condivise nel protocollo di prevenzione
·
informare e distribuire materiale
informativo comprensibile desunto da fonti affidabili a tutto il personale,
relativamente agli aspetti di base del rischio di contagio:
·
misure di igiene personale e collettiva
·
criteri stabiliti dall'autorità sanitaria
per definire se una persona è stata contaminata
·
linee guida per l'azione di fronte a un caso
sospetto COVID-19.
Nello svolgimento delle procedure di sanificazione è raccomandato
adottare le corrette attività nella corretta sequenza:
1. La
normale pulizia ordinaria con acqua e sapone riduce la quantità di virus
presente su superfici e oggetti, riducendo il rischio di esposizione.
2. La
pulizia di tutte le superfici di mobili e attrezzature da lavoro, macchine,
strumenti, ecc., nonché maniglie, cestini, ecc. deve essere fatta almeno dopo
ogni turno.
3. Il
rischio di esposizione è ridotto ancor più se si effettuano procedure di
disinfezione utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati
(PMC o biocidi). È importante la disinfezione frequente di superfici e oggetti
quando toccati da più persone.
4. I
disinfettanti uccidono i germi sulle superfici. Effettuando la disinfezione di
una superficie dopo la sua pulizia, è possibile ridurre ulteriormente il
rischio di diffondere l'infezione. L’uso dei disinfettanti autorizzati
rappresenta una parte importante della riduzione del rischio di esposizione a
COVID-19.
5. I
disinfettanti devono essere utilizzati in modo responsabile e appropriato
secondo le informazioni riportate nell'etichetta. Non mescolare insieme
candeggina e altri prodotti per la pulizia e la disinfezione: ciò può causare
fumi che possono essere molto pericolosi se inalati.
6. Tutti
i detersivi e i disinfettanti devono essere tenuti fuori dalla portata dei
bambini.
7. L’accaparramento
di disinfettanti o altri materiali per la disinfezione può comportare la
carenza di prodotti che potrebbero invece essere utilizzati in situazioni
particolarmente critiche.
8. Bisogna
indossare sempre guanti adeguati per i prodotti chimici utilizzati durante la
pulizia e la disinfezione, ma potrebbero essere necessari ulteriori dispositivi
di protezione individuale (DPI, specie per i prodotti ad uso professionale) in
base al prodotto.
Attività di sanificazione
in ambiente chiuso
Se il posto di
lavoro, o l'azienda non sono occupati da almeno 7-10 giorni, per riaprire
l'area sarà necessaria solo la normale pulizia ordinaria, poiché il virus che
causa COVID-19 non si è dimostrato in grado di sopravvivere su superfici più a
lungo di questo tempo neppure in condizioni sperimentali.
Si tratta di un
rilievo importante, soprattutto se posto in relazione con il Protocollo del 24
aprile 2020, allegato al DPCM 17 maggio 2020, nel quale è previsto che “nelle
aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati
casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è
necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della
circolare 5443 del 22 febbraio 2020”.
·
La maggior parte delle superfici e degli
oggetti necessita solo di una normale pulizia ordinaria.
·
Interruttori della luce e maniglie delle
porte o altre superfici e oggetti frequentemente toccati dovranno essere puliti
e disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida,
autorizzati dal Ministero della salute per ridurre ulteriormente il rischio
della presenza di germi su tali superfici e oggetti (maniglie delle porte,
interruttori della luce, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse,
servizi igienici, rubinetti e lavandini, maniglie della pompa di benzina,
schermi tattili).
·
Ogni azienda o struttura avrà superfici e
oggetti diversi che vengono spesso toccati da più persone. Disinfettare
adeguatamente queste superfici e questi oggetti.
Pertanto:
1. Pulire,
come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua e sapone.
2. Disinfettare
se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida
autorizzati, evitando di mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la
pulizia e la disinfezione.
3. Rimuovere
i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi di
pulizia e disinfezione.
4. Eliminare
elementi d’arredo inutili e non funzionali che non garantiscono il
distanziamento sociale tra le persone che frequentano gli ambienti (lavoratori,
fornitori) Le seguenti indicazioni possono aiutare a scegliere i disinfettanti
appropriati sulla base del tipo di materiale dell’oggetto/superficie; si
raccomanda di seguire le raccomandazioni del produttore in merito a eventuali
pericoli aggiuntivi:
a) materiale duro e non poroso, oggetti in
vetro, metallo o plastica - preliminare detersione con acqua e sapone; -
utilizzare idonei DPI per applicare in modo sicuro il disinfettante; -
utilizzare prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati(*);
b) materiale morbido e poroso o oggetti come
moquette, tappeti o sedute: i materiali morbidi e porosi non sono generalmente
facili da disinfettare come le superfici dure e non porose. I materiali morbidi
e porosi che non vengono frequentemente toccati devono essere puliti o lavati,
seguendo le indicazioni sull'etichetta dell'articolo, utilizzando la
temperatura dell'acqua più calda possibile in base alle caratteristiche del
materiale. Per gli eventuali arredi come poltrone, sedie e panche, se non è
possibile rimuoverle, si può procedere alla loro copertura con teli rimovibili
monouso o lavabili.
Procedure di pulizia e
sanificazione per ambienti esterni di pertinenza
È necessario
mantenere le pratiche di pulizia e igiene esistenti ordinariamente per le aree
esterne. Nello specifico, le aree esterne richiedono generalmente una normale
pulizia ordinaria e non richiedono disinfezione. Alcune aree esterne e
strutture (la circolare fa riferimento a aree quali bar e ristoranti), possono
richiedere azioni aggiuntive, come ad esempio disinfettare superfici dure quali
tavoli, sedie, sedute all'aperto e oggetti spesso toccati da più persone.
Non è stato
dimostrato che spruzzare il disinfettante sui marciapiedi e nei parchi riduca
il rischio di COVID-19 per il pubblico, mentre rappresenta un grave danno per
l’ambiente ed il comparto acquatico.
Tipologia di
disinfettanti
Ad oggi, sul
mercato, sono disponibili diversi disinfettanti autorizzati che garantiscono
l’azione virucida.
Nel rapporto ISS
COVID-19 n.19/20208 sono riportati tutti i principi attivi idonei, con le
indicazioni all’uso. Si raccomanda di attenersi alle indicazioni d’uso
riportate in etichetta.
Le concentrazioni da
utilizzare e i tempi di contatto da rispettare per ottenere una efficace azione
disinfettante sono dichiarati sull’etichetta apposta sui prodotti disinfettanti
stessi, sotto la responsabilità del produttore. Quest’ultimo, infatti, deve
presentare test di verifica dell’efficacia contro uno o più microorganismi
bersaglio per l’autorizzazione del prodotto PMC o del prodotto biocida. Le
informazioni relative a principio/i attivo/i e sua concentrazione,
microrganismo bersaglio e tempi di azione riportati in etichetta sono oggetto
di valutazione da parte dell’Autorità competente che ne emette
l’autorizzazione. Pertanto, la presenza in etichetta del numero di
registrazione/autorizzazione (PMC/Biocida), conferma l’avvenuta valutazione di
quanto presentato dalle imprese su composizione, stabilità, efficacia e
informazioni di pericolo. Organismi nazionali ed internazionali e i dati
derivanti dai PMC attualmente autorizzati suggeriscono, come indicazioni
generali per la disinfezione delle superfici, a seconda della matrice
interessata, i principi attivi riportati in Tabella
Superfici |
Principi
Attivi |
Superfici
in pietra, metalliche o in vetro escluso il legno |
Detergente
neutro e disinfettante virucida – sodio ipoclorito 0,1 % o etanolo (alcol
etilico) al 70% o altra concentrazione, purché sia specificato virucida |
Superfici
in legno |
Detergente
neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a base di etanolo (70%) o
ammoni quaternari (es. cloruro di benzalconio; DDAC) |
Servizi |
Pulizia con
detergente e disinfezione con disinfettante a base di sodio ipoclorito almeno
allo 0.1% sodio ipoclorito |
Tessili
(es. cotone, lino) |
Lavaggio
con acqua calda (70°C-90°C) e normale detersivo per bucato; in alternativa:
lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti
per il bucato |
Nel caso sia
necessario effettuare interventi in ambienti di rilevante valore storico va
tenuto conto della linea guida elaborata per il trattamento del patrimonio archivistico
e librario nel corso della Pandemia COVID-19 (Istituto Centrale per la
patologia degli Archivi e del Libro del MIBACT).
Procedure
di sanificazione riconducibili a OZONO, CLORO ATTIVO generati in-situ,
PEROSSIDO D’IDROGENO applicato mediante vaporizzazione/aerosolizzazione
Tali procedure di
sanificazione, non assimilabili a interventi di disinfezione, sono descritte
nel Rapporto ISS COVID-19 n. 25 del 15/05/2020. Nel Rapporto sono anche
riportate dettagliate indicazioni per il loro corretto utilizzo.
Queste sostanze
generate in situ non sono autorizzate come disinfettanti, e quindi attualmente
non possono essere utilizzate in attività di disinfezione: solo al termine di
una valutazione eventualmente positiva da parte dell’Autorità sanitaria di idonea
documentazione tecnico scientifica che ne dimostri l'efficacia e la sicurezza,
si potranno definire sostanze disinfettanti e si potranno autorizzare sistemi
di generazione in-situ.
Tali sostanze sono
tutte caratterizzate da un profilo di rischio critico che richiede il rispetto
di complesse e definite procedure di utilizzo utili a garantire da un lato
l'efficacia dell'applicazione e dall'altro la sicurezza degli operatori e la
tutela della salute pubblica; quindi, tali sostanze sanitizzanti devono essere
impiegate esclusivamente da personale rispondente ai requisiti tecnico
professionali, definiti dalla normativa di settore citata.
Da rilevare che,
nonostante tale posizione preclusiva (anche sul versante dei rischi nell’uso di
queste sostanze), poi la circolare ne disciplina l’uso. Tali procedure possono,
infatti, essere utilizzate per finalità di sanificazione, intesa in questo caso
come il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati
ambienti mediante la pulizia e il controllo e il miglioramento della qualità
dell’aria. Le procedure di utilizzo delle sostanze sanificanti possono essere
complementari a procedure di pulizia e ottimizzazione ambientale, o essere
integrate con attività di disinfezione: in questo ultimo scenario, la procedura
di sanificazione deve prevedere la preventiva disinfezione diretta delle
superfici esposte secondo il seguente ordine: 1. pulizia 2. disinfezione
diretta delle superfici esposte con disinfettanti autorizzati 3. trattamento di
sanificazione con sostanze generate in situ a completamento ed ottimizzazione
delle procedure di pulizia e disinfezione, 4. adeguata areazione dei locali.
(*) 8 Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 - “Raccomandazioni ad interim sui
disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e
biocidi. Versione del 25 aprile 2020” https://www.iss.it/rapporti-covid-19
Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392. Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio di presidi medicochirurgici, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 266, 13/11/1998. Ministero della Sanità. Provvedimento 5 febbraio 1999. Approvazione dei requisiti della domanda e relativa documentazione da presentare ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio ed alla variazione di autorizzazioni già concesse per i presidi medicochirurgici. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.34 del 11/02/1999.
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