Pubblicato il decreto “Semplificazioni”: nuove deroghe al Codice dei contratti pubblici
Il decreto è entrato in vigore il 17 luglio 2020 - Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente a tale data , nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare offerta
Nella Gazzetta
Ufficiale n. 178 - Serie Generale - del 16 luglio 2020, è stato pubblicato il Decreto
Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”.
Il decreto è
entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla
G.U.R.I., ossia, a decorrere dal 17
luglio 2020. Pertanto, si applica alle procedure i cui bandi o avvisi siano
pubblicati successivamente a tale data, nonché, in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non
siano ancora stati inviati gli inviti a presentare offerta. A ciò , si
aggiungono le disposizioni che prevedono una specifica disciplina transitoria.
Il provvedimento è
stato trasmesso al Senato per l’avvio dell’iter di conversione in legge, che
andrà ultimato entro i consueti 60 giorni.
Il decreto - che
si compone di 65 articoli - è suddiviso
nei seguenti titoli:
- Titolo I: Semplificazioni
in materia di contratti pubblici ed edilizia (artt. 1 – 11);
- Titolo II: Semplificazioni
procedimentali e responsabilità (artt. 12 – 23)
- Titolo III: Misure di
semplificazione per il sostegno e la diffusione della amministrazione digitale
(artt. 24 – 37);
- Titolo IV: Semplificazioni
in materia di attività di impresa, ambiente e green economy (artt. 38 –
65).
A sua volta, il Titolo
I si suddivide in 2 Capi:
- Capo I (artt. 1 - 9) –
Semplificazioni in materia di contratti pubblici.
- Capo II (artt. 10 - 11 ) – Semplificazione e altre misure in
materia edilizia e per la ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi
sismici.
A breve dovrebbe essere disponibile il
commento generale predisposto da ANCE.
Di seguito, si riporta una prima sintesi delle novità di maggiore
rilievo per il settore dei lavori pubblici, contenute principalmente
all’interno del Titolo I e II del
decreto.
Art. 1- Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici
durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti
pubblici “sotto-soglia”
Al fine di
incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei
servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche
negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria
globale del Covid-19, vengono previste, per l’affidamento di contratti di
importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, di cui all’art. 35 del citato Codice, procedure
“derogatorie” al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) a condizione
che la determina a contrarre o altro
atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021.
In particolare,
per gli affidamenti di lavori pubblici,
le stazioni appaltanti procedono con le seguenti modalità:
1. fino a 150 mila euro,
mediante affidamento diretto, che
può avvenire anche con determina a contrarre o atto equivalente;
2. da 150 a 350 mila euro, mediante procedura negoziata senza bando con invito a 5 operatori, ove esistenti;
3. da 350 mila a 1 milione euro, mediante procedura negoziata senza bando con invito a 10 operatori, ove esistenti;
4. sopra 1 milione e fino a soglia comunitaria (5,3 mln), mediante procedura
negoziata senza bando con invito a
15 operatori, ove esistenti.
In tali casi, non
viene richiesta la garanzia provvisoria,
salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola
procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta,
condizioni, queste, che l’amministrazione deve indicare nell’avviso di
indizione della gara o in altro atto equivalente; nel caso in cui sia comunque
richiesta, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quanto previsto
“ordinariamente” dal Codice, all’articolo 93.
La selezione degli
operatori da invitare alla procedure negoziate di cui ai punti 2), 3) e 4),
deve avvenire nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle
imprese, individuati in base ad indagini
di mercato o tramite elenchi di operatori economici. In tali casi, l’avviso
sui risultati della procedura di affidamento dovrà contenere anche l’indicazione dei soggetti invitati.
Le stazioni
appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e
di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei
relativi appalti, sulla base del
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più
basso; nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le
stesse si applica l’esclusione
automatica dalla gara delle offerte anomale, qualora il numero delle
offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
In tutti i casi,
salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti
dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del
contraente avviene entro il termine di 2
mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati
a 4 mesi in caso di procedura
negoziata.
Il mancato
rispetto di tale termine, nonché la mancata tempestiva stipulazione del
contratto o anche il tardivo avvio dell’esecuzione, possono essere valutati ai fini della responsabilità erariale del RUP; se invece il ritardo è imputabile
all’operatore, ciò costituisce causa di
esclusione dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento,
dichiarata, senza indugio, dalla stazione appaltante e operante di diritto.
Valutazione
Le
procedure derogatorie, previste dall’articolo in commento, troveranno
applicazione a condizione che la determina a contrarre o altro atto di avvio
del procedimento equivalente venga adottata entro il 31 luglio 2021(comma 1,
primo periodo).
Conseguentemente,
ai fini dell’applicazione di tali misure, non sarà dirimente il momento della
indizione della gara, bensì un atto amministrativo di tipo programmatico, con
efficacia interna, rilevante solo ai fini del procedimento formativo della
volontà del committente pubblico e soltanto
“prodromico” alla successiva adozione, da parte della PA, del bando, dell’avviso o della lettera di
invito, che rendono conoscibile al mercato la determinazione della volontà
pubblica di addivenire alla stipula di un contratto.
Ciò significa, pertanto, che, rispetto
al termine massimo indicato, (31 luglio 2021), in realtà, il regime
derogatorio beneficerà di fatto di un notevole “c.d. effetto trascinamento”.
Infatti,
una volta adottato entro tale termine un atto a mera rilevanza interna – come
appunto la delibera a contrarre o atto equivalente- la procedura “in deroga” potrà invece essere
concretamente avviata e svolta anche oltre tale data.
La
disposizione, peraltro, non prevede neanche un limite temporale, rispetto al
momento dell’ adozione della delibera a
contrarre, per l’indizione della successiva gara.
E’
pertanto evidente il vulnus ai principi di pubblicità, trasparenza e massima
concorrenza, tanto più che i la cd Fase “1” dell’emergenza sanitaria, ossia
quella connotata da maggiore criticità, è ormai alle spalle.
Vieppiù,
tali procedure potranno essere utilizzate per affidare qualunque tipologia di
appalto, senza limiti di tempo e senza alcun connessione diretta con le esigenze impellenti derivanti dalla pandemia
(diversamente da quanto, invece, richiesto dalla Commissione Europea, nella
comunicazione 2020/C 108 I/01)
Ciò
significa consentire alle stazioni appaltanti di utilizzare tali deroghe per
affidare, ad esempio, appalti di manutenzione ordinaria con durata pluriennale,
con l’effetto di procrastinare “ad libitum” tale fase emergenziale.
Per
ANCE, la validità di tali
previsioni avrebbe dovuto essere non oltre il 31 dicembre p.v.
L’assenza
dell’obbligo di avviso – o di elenco – rende peraltro privo di significato il
principio di rotazione degli invitati, che viene solo enunciato (e peraltro
solo nel sottosoglia) e mai declinato, aprendo a possibili fenomeni di chiusura
del mercato.
Infine,
sempre l’assenza di pubblicità, produce anche l’impossibilità, per le imprese,
di presentare offerta in raggruppamento temporaneo, con evidente diminuzione
delle chance di partecipazione delle MPMI.
Quanto
poi al tema della diversa dislocazione
territoriale delle imprese da invitare alle procedure negoziate, l’intento
del legislatore sarebbe da intendere nel senso di una apertura del mercato alle
imprese di tutti i territori.
Con
riferimento al tema della responsabilità
erariale e del rispetto del termine per l’aggiudicazione e/o stipulazione
contratto, se si vuole incentivare realmente la politica del “fare”, è
necessario che il mancato rispetto di tali tempistiche per l’espletamento delle
procedure di gara e per la stipulazione del contratto venga valutata sempre ai
fini della responsabilità erariale, cosi da eliminare ogni possibile “alibi”.
Da
evidenziare che, rispetto alle precedenti versioni del testo, è venuta meno la possibilità, per le
stazioni appaltanti di eseguire i lavori “sotto-soglia” anche in amministrazione diretta, così come viene superato l’obbligo di
motivazione per ricorso al criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, come auspicato da ANCE.
Ciò
posto, la norma va valutata nel suo complesso.
Art. 2 - Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici in
relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici “sopra-soglia”
Al fine di
incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei
servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche
negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria
globale del Covid-19, il decreto prevede l’applicazione delle procedure di affidamento e la disciplina
dell’esecuzione del contratto di seguito descritte, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento
equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021.
In particolare.
- Comma 2: Opere “ordinarie”
Le stazioni
appaltanti procedono mediante:
a) procedura aperta o
ristretta
b) o, previa motivazione dei presupposti di legge, mediante procedura competitiva con negoziazione (in
tale caso, solo gli operatori invitati possono presentare un’offerta in seguito
alla valutazione delle informazioni fornite - rectius i requisiti minimi - l’offerta
costituisce la base per la successiva negoziazione. Per limitare il numero di
operatori da invitare, la stazione appaltante può utilizzare il meccanismo
della cd “forcella”; in tal caso, il numero minimo degli invitati non può
essere inferiore a 3).
Valutazione
Norma
di limitata utilità, dal momento che non aggiunge molto rispetto a quanto già
disposto dal Codice sull’utilizzo delle procedure di gara.
Da
evidenziare che è stato superato l’obbligo di motivazione per ricorso a
procedure aperte, previsto nelle bozze precedenti del decreto in esame.
In tutti i casi,
si prevedono i termini ridotti, previsti
dal Codice in caso d’urgenza;
Salvo che la
procedura sia sospesa per provvedimenti del giudice, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente deve
avvenire entro SEI mesi dall’avvio del procedimento; il mancato rispetto di
tale termine, nonché la tardiva stipulazione del contratto o anche il tardivo
avvio dell’esecuzione possono essere
valutati ai fini della responsabilità erariale del RUP; se invece il ritardo è imputabile all’operatore, costituisce causa di esclusione dalla
procedura o di risoluzione del contratto, dichiarata, senza indugio, dalla
stazione appaltante.
Valutazione
Quanto
al tema della responsabilità erariale e del rispetto del termine per
l’aggiudicazione e/o stipulazione contratto, se si vuole incentivare realmente
la politica del “fare”, è necessario che il mancato rispetto di tali
tempistiche per l’espletamento delle procedure di gara e per la stipulazione
del contratto venga valutata sempre ai fini della responsabilità erariale, cosi
da eliminare ogni possibile “alibi”.
- Commi 3 e 4: Opere “emergenziali”
Per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo pari o
superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, di cui all’art. 35 del D.Lgs.
n. 50/2016, viene consentito alle stazioni appaltanti di utilizzare la procedura negoziata senza bando, con invito
a 5 operatori, “nella misura
strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli
effetti negativi della crisi causata dalla pandemia Covid-19 o dal periodo di
sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate
per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle
procedure ordinarie non possono essere rispettati”.
In tali casi, le
stazioni appaltanti, per l’affidamento della progettazione e dei lavori, operano, per quanto non regolato
dall’articolo in commento, in deroga
ad ogni disposizione di legge diversa da
quella penale, fatto salvo il rispetto del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione (D.Lgs. n. 159/2011) nonché dai vincoli inderogabili
derivanti da EU, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e
2014/25/UE, dei principi di cui agli
articoli 30, 34 e 42 del Codice degli appalti e delle disposizioni in materia
di subappalto.
Tale regime
derogatorio viene generalizzato, inoltre, per i settori dell’edilizia scolastica, universitaria, sanitaria e
carceraria, delle infrastrutture per la sicurezza pubblica, dei trasporti e
delle infrastrutture stradali,
ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli
interventi inseriti nei contratti di
programma ANAS-Mit
Valutazione: Negativa
Gli
ampi poteri derogatori connessi al “Modello Genova” - cui la norma è ispirata –
sono positivi per “la fase a monte”, mentre sono assolutamente negativi ove applicato alla fase di gara.
Peraltro
la definizione delle opere da “emergenza Covid”
è talmente ampia che può
ricomprendere qualunque intervento infrastrutturale.
Parimenti,
non è assolutamente condivisibile, la lunga esemplificazione contenuta
nell’articolato in commento, di cui al comma 4, che consente di applicare tali procedure a tutti gli interventi
(verosimilmente anche sotto soglia) relativi all’edilizia scolastica,
universitaria, sanitaria e carceraria, alle infrastrutture per la sicurezza
pubblica, ai trasporti e alle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali,
aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei
contratti di programma ANAS-MIT
A
ciò, si aggiunga l’eliminazione del DPCM per la delimitazione delle “opere di
rilevanza nazionale” – previsto nelle bozze precedenti del decreto; fatto,
questo, che ha peggiorato il quadro di indeterminatezza, lasciando la scelta
delle opere “emergenziali” alla totale discrezionalità delle stazioni
appaltanti.
Il
risultato, nefasto, è che, per un numero indefinito di opere, viene
istituzionalizzata una procedura “a concorrenza ridotta” per non dire “esigua”,
con il rischio di effetti fortemente lesivi della concorrenza e della
trasparenza.
Anche per queste opere, peraltro, il regime
derogatorio beneficerà di fatto di un notevole “cd effetto trascinamento”
rispetto alla data del 31 luglio 2021 (vedi sub art. 1).
La
chiusura della concorrenza e del mercato è oltremodo accentuata dalla presenza
delle opere commissariate ex art. 9 del decreto, che, a loro volta, vanno in
deroga agli obblighi di gara
Infine,
si evidenzia che, nel definire i limiti dei poteri derogatori concessi alle
stazioni appaltanti, ai fini degli affidamenti “sopra-soglia”, vengono fatte
salve, tra le altre cose, le disposizioni in materia di subappalto.
Sul
punto, non è chiaro se tale richiamo si riferisca alla disciplina comunitaria o
a quella nazionale, già oggetto di procedura di infrazione (n. 2018/2273) della
Commissione Europea, e più volte censurata dalla Corte di Giustizia dell’Unione
Europea.
Art. 3 - Verifiche antimafia e protocolli di legalità
Fino al 31 luglio 2021, per le verifiche
antimafia (riguardanti l’affidamento e l’esecuzione di contratti pubblici), si
procede mediante il rilascio della informativa
liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione
della BDNA ed alle risultanze delle ulteriori banche dati disponibili, anche
quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito.
L’informativa
consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti
relativi a lavori, servizi e forniture, sotto
condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del
rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro i trenta giorni.
Qualora la
documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle
cause interdittive previste dalla normativa, le stazioni appaltanti recedono
dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e
il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti
delle utilità conseguite.
In ogni caso, con
decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro quindici giorni dalla data
di entrata in vigore del decreto in commento, possono essere individuate ulteriori misure di semplificazione
relativamente alla competenza delle Prefetture in materia di rilascio della
documentazione antimafia ed ai connessi adempimenti.
Infine, il
Ministero dell’Interno può sottoscrivere – anche con le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative o con le imprese di rilevanza strategica
- protocolli o altre intese comunque
denominate, per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità
organizzata, prevedendo, tra le altre cose, modalità di rilascio della
documentazione antimafia, anche su richiesta di soggetti privati.
Valutazione
Il
meccanismo dell’informativa liberatoria provvisoria è senz’altro positivo dal
punto di vista dell’accelerazione delle tempistiche per la stipula,
autorizzazione e approvazione dei contratti, tuttavia, non da una risposta al
problema di fondo che riguarda, come già detto, le tempistiche delle verifiche
antimafia e la non perfetta operatività della BNDA.
Ciò
posto, non è comunque accettabile che, nel 2020, la BDNA non sia ancora in grado di garantire
- considerato il livello di digitalizzazione delle informazioni raggiunto –
di svolgere “in tempo reale” le
verifiche antimafia sugli operatori del mercato.
Ciò,
anche nell’interesse delle singole imprese che potrebbero selezionare,
adeguatamente e senza rischi, gli operatori con cui collaborare.
Art. 4 - Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali
Tale articolo
introduce alcune modifiche al Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016)
e al Codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010), nell’ottica
di accelerare la sottoscrizione dei
contratti, una volta aggiudicata la gara, anche in caso di ricorso
giurisdizionale.
In particolare,
viene previsto che la stipula del
contratto deve (e non può, come precedentemente previsto) avvenire entro 60 giorni da quando
l’aggiudicazione è divenuta efficace; il differimento di tale deve essere
motivato con specifico riferimento all’interesse della stazione appaltante e a
quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutato ai fini della responsabilità
erariale e disciplinare del dirigente preposto.
A tal fine, non costituisce giustificazione
adeguata la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia
stata disposta o inibita la stipulazione del contratti.
In caso di ricorso
avverso le procedure di cui all’art. 2, comma 2 (opere “emergenziali”), inoltre, si prevede l’applicano delle
disposizioni concernenti le infrastrutture strategiche, che “limitano”
fortemente la possibilità di concessione di misure cautelari.
Vengono, infine,
previste misure “ a regime” di accelerazione del giudizio amministrativo in
tema di contratti pubblici, intervenendo sull’art. 120 del Codice del processo
amministrativo.
Nello specifico,
viene previsto che, in caso di impugnazione di
provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici
lavori, servizi e forniture, il giudizio
viene di norma definito, in esito
all’udienza cautelare, ove ne ricorrano i presupposti, e, solo in mancanza,
con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e da
tenersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la
costituzione delle parti diverse dal ricorrente
La definizione immediata del giudizio - in
tema di appalti pubblici - nell'udienza cautelare diviene, quindi, la
regola, e non più l’eccezione, come previsto in precedenza.
Inoltre, viene
ridotto a 15 (da 30) il termine entro cui il giudice deposita la sentenza con
la quale definisce il giudizio, che decorrere dall'udienza di discussione; solo
quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il giudice
pubblica il dispositivo nel suddetto termine, indicando anche le domande
eventualmente accolte e le misure per darvi attuazione, e poi deposita la sentenza entro trenta giorni
dall’udienza.
Valutazione: Positiva
Art. 5 - Sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica
1) Fino al 31 luglio 2021,
in deroga all’art. 107 del Codice degli appalti, la sospensione, volontaria o
coattiva, delle opere pubbliche “sopra-soglia”,
anche se già iniziate, può avvenire, esclusivamente e nel limite di tempo
strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:
a) cause previste da legge
penali, codice antimafia e da vincoli inderogabili derivanti della UE. In
tale caso, ove non vi sia la possibilità di prosecuzione del contratto, la SA dichiara senza indugio la risoluzione di
diritto e provvede secondo le modalità di cui al successivo punto 3) lettere
a), b) c) e d);
b) gravi ragioni di ordine
pubblico, salute pubblica o di soggetti coinvolti nella realizzazione delle
opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l’emergenza sanitaria
globale da Covid-19. In tale caso, la stazione appaltante propone - su
determinazione del collegio consultivo tecnico, da adottarsi entro 15 giorni dalla comunicazione della
sospensione allo stesso organo - alle autorità preposte l’autorizzazione alla
prosecuzione, che deve essere concessa nei successivi 10 giorni, salvo assoluta
e motivata incompatibilità tra causa della sospensione e prosecuzione dei
lavori;
c) gravi ragioni di ordine
tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione dell’opera a regola d’arte,
in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le
parti.
In tal caso, il
collegio consultivo tecnico, entro 15 gg dalla comunicazione della
sospensione ovvero dalla causa che potrebbe determinarla, adotta una
determinazione con cui accerta l’esistenza di una causa tecnica di legittima
sospensione, dichiara la risoluzione del
contratto e indica le modalità- tra
quelle previste al successivo punto 3), lettere a) b), c) e d) - con cui proseguire i lavori, con le
eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell’opera a
regola d’arte. La stazione appaltante provvede conseguentemente nei successivi
cinque giorni;
d) gravi ragioni di pubblico
interesse; in tale caso, la stazione
appaltante propone, su determinazione del collegio consultivo tecnico - da
adottarsi entro 15 giorni dalla
comunicazione della sospensione allo stesso organo - alle autorità preposte
l’autorizzazione alla prosecuzione, che deve essere concessa nei successivi 10
giorni, salvo assoluta e motivata incompatibilità tra causa della sospensione e
prosecuzione dei lavori.
2) Nell’ipotesi in cui il contratto,
per qualsiasi motivo, ivi incluse le situazioni di entrata in procedura
fallimentare dell’impresa (anche in caso di concordato con continuità
aziendale), non possa proseguire con il
soggetto designato
ovvero
l’impresa sia in ritardo non giustificato nella
realizzazione dell’opera (per un numero di giorni pari o superiore a 1/10
del tempo previsto e, comunque, pari ad almeno 30 giorni per ogni anno - e
comunque da calcolarsi a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge)
la S.A. previo parere del Collegio consultivo tecnico, dichiara senza indugio la risoluzione del contratto;
**Eccezione: ciò, salvo che non risulti
preferibile, per gravi motivi tecnici ed economici, anche tenuto conto del
parte del citato collegio, proseguire il lavoro con il medesimo soggetto.
3) Successivamente alla risoluzione, la S.A. realizza i lavori
attraverso una delle seguenti modalità:
a) esecuzione dei lavori in via diretta, anche avvalendosi, nei
casi consentiti, di altri enti o società pubbliche;
b) interpello degli altri
soggetti in graduatoria se tecnicamente ed economicamente possibile e alle
stesse condizioni proposte
dall’operatore economico interpellato;
c) indizione di una nuova
procedura di gara;
d) proposta di un commissario straordinario su nomina governativa come
regolati dall’art. 4 del decreto “sblocca-cantieri (n. 32/2019).
4) Fuori dai casi di sospensione di cui al precedente punto n. 1),
non è consentito far valere l’inadempimento di controparte come causa di
sospensione della prestazione.
5) Sono previste, infine, misure che rendono estremamente residuale
la concessione del provvedimento cautelare di sospensione dei lavori.
Valutazione
Norma
farraginosa, poco comprensibile, di difficile lettura e applicazione stante il
continuo ricorso alla tecnica del rinvio normativi;
Si
percepisce comunque una “filosofia di fondo” vessatoria per le imprese, che,
anziché superarla, peggiora l’attuale impostazione del rapporto
“suddito-sovrano”, di stampo ottocentesco, che connota l’attuale regime dei contratti
di appalto con la pa.
Positivo, tuttavia, il
fatto che l’interpello degli altri soggetti in graduatoria, se tecnicamente ed
economicamente possibile, avvenga alle stesse condizioni proposte
dall’operatore economico interpellato (e non a quelle offerte dall’originario
aggiudicatario).
Cosi
operando, si garantisce che la prosecuzione dei lavori avvenga a regola d’arte
e nei termini previsti, con un notevole risparmio, sia economico sia di tempo, per la stazione
appaltante.
Art. 6 - Collegio consultivo tecnico
Fino al 31 luglio 2021, viene prevista
l’operatività di tale istituto con le seguenti modalità.
- In fase di esecuzione
La costituzione del Collegio Consultivo Tecnico,
prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque entro 10 giorni da tale data, con
funzioni di assistenza per la rapida
risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura
suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso, è:
1) obbligatoria per le
opere di importo pari o superiore alla soglia comunitaria;
2) facoltativa per le
opere diverse.
Per i contratti
già in esecuzione, il collegio è nominato entro il termine di trenta giorni
dall’entrata in vigore del provvedimento
- Nella fase “a monte”
La costituzione del Collegio Consultivo Tecnico è facoltativa
per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura, suscettibili
di insorgere anche nella fase
antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni
delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o
dell’invito nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione,
dei criteri di selezione e di aggiudicazione.
Come funziona:
1) il collegio è costituito da 3 o 5 componenti
(in caso di motivata complessità dell’opera e di eterogeneità delle
professionalità richieste e solo se in fase esecutiva) a scelta delle parti,
dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia
dell'opera tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata
esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti
pubblici.
2) I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di
comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini
uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di
presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le
parti non trovino accordo sulla nomina, questo è designato entro i successivi
cinque giorni dal MIT per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle
province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere
di rispettivo interesse.
3) L’inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo
tecnico viene valutata ai fini della
responsabilità del funzionario per danno erariale e costituisce, salvo
prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l’osservanza
delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione
della responsabilità del funzionario per danno erariale, salvo il dolo.
4) Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale salva
diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle
parti; sono adottate con atto scritto recante le sottoscrizioni della
maggioranza dei componenti entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla
data della comunicazione dei quesiti, con succinta motivazione che può essere
integrata nei successivi quindici giorni;
5) I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e
proporzionato al valore dell’opera, al numero, alla qualità e alla tempestività
delle determinazioni assunte
6) Infine, sono abrogate le disposizioni del DL “Sblocca-cantieri”
(n. 32/2019) sul tema.
Valutazione
Occorrerebbe
prevedere l’obbligatorietà della nomina del Collegio Consultivo Tecnico non
solo per il sopra soglia, ma anche per il “sottosoglia”.
L’estensione
dell’istituto anche ai contratti in corso di esecuzione fa nascere la necessità
di porre alcune norme di raccordo e coordinamento per i contratti ante Codice
50, per i quali erano previste le
commissioni per gli accordi bonari ex art. 240 del Codice n.
Art. 7 - Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche
Viene istituito,
presso il MIT, un fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche “sopra soglia” finalizzato ad evitare
che tali opere si blocchino per la mancanza temporanea di risorse pubbliche,
causate da “maggiori fabbisogni finanziari dovuti a sopravvenute esigenze
motivate nel rispetto della normativa vigente, ovvero per temporanee
insufficienti disponibilità finanziarie annuali.
Il Fondo non può
finanziare nuove opere e l'accesso non può essere reiterato ad esclusione del
caso in cui la carenza delle risorse derivi da un'accelerazione della
realizzazione delle opere rispetto al cronoprogramma aggiornato.
Rispetto alle
precedenti versioni, il Fondo viene alimentato con stanziamenti ad hoc ( non
più attraverso il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del
valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici
di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore alle soglie di
rilevanza comunitaria).
In particolare,
per il 2020, lo stanziamento è di 30 milioni di euro. Per gli anni successivi,
con il disegno di legge di bilancio, è iscritto sul Fondo un importo
corrispondente al 5 per cento delle maggiori risorse stanziate nella prima
delle annualità del bilancio, nel limite massimo di 100 milioni di euro.
Il Fondo è altresì
alimentato:
a) dalle risorse
disponibili in bilancio anche in conto residui, destinate al finanziamento
dell’opera e non più necessarie in quanto anticipate a valere sul Fondo;
b) dalle somme
corrispondenti ad eventuali anticipazioni del Fondo alla stazione appaltante
per residui passivi caduti in perenzione.
Le concrete
modalità operative di accesso e utilizzo del Fondo e i criteri di assegnazione
delle risorse dovranno essere individuate con decreto del MIT, di concerto con
il MEF, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto in commento.
Valutazione: Positiva,
a condizione che l’operatività del fondo sia estesa anche alle opere “sotto-soglia”.
Art. 8 - Altre disposizioni
urgenti in materia di contratti pubblici
L’articolo in
esame interviene sulla normativa in materia di lavori pubblici su 4 differenti
piani, prevedendo le seguenti misure:
a) per le gare in corso alla data
di entrata in vigore del decreto e per quelle indette fino al 31 luglio 2021
1. è sempre autorizzata consegna
in via d’urgenza;
2. l’obbligo di sopralluogo è possibile solo ove sia strettamente
indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità
dell’appalto da affidare;
3. in relazione alle procedure ordinarie, si applica la riduzione dei
termini per ragioni di urgenza, senza necessità di motivazione alcuna;
4. le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono
essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di
programmazione già adottati, a condizione che vengano aggiornati entro 30
giorni;
5. Per le procedure per le quali sia scaduto il termine per la
presentazione delle offerte entro il 22 febbraio 2020, le stazioni appaltanti
devono procedere ad aggiudicazione entro 31 Dicembre 2020;
6. Per gli accordi quadro efficaci alla data di entrata in vigore del
decreto, le stazioni appaltanti provvedono, nei limiti delle risorse
disponibili, entro il 31 dicembre 2020,
all’aggiudicazione degli appalti
ovvero all’esecuzione degli stessi (stipulazione contratti).
Valutazione: Positiva.
Con
riferimento alle misure di cui punti 5 e 6, rispetto alla precedente versione
del DL in commento, viene ulteriormente procrastinato, da ottobre a dicembre,
il termine per dare attuazione alle stesse.
La
situazione di emergenza e crisi che stanno vivendo le imprese non consente di
posticipare ulteriormente le tempistiche per dare attuazione a quelle misure
che possono immettere sul mercato quella liquidità necessaria a rimettere in
moto l’economia del Paese.
Occorre
fare presto, introducendo un termine temporale più breve (almeno settembre)
altrimenti il settore, in poco tempo, sarà destinato al totale collasso.
b) per i lavori in corso alla
data di entrata in vigore del decreto:
1. emissione di un SAL
d’emergenza (entro 15 giorni, 5 per certificato di pagamento e 15 per
pagamento), anche se non sono stati effettuati gli interventi necessari,
secondo le previsioni contrattuali, per emissione SAL;
2. rimborso maggiori costi
derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento COVID-19, a valere sulle
somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici
dell’intervento, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d’asta; il
rimborso di detti oneri avviene in occasione del pagamento del primo stato di
avanzamento successivo all’approvazione dell’aggiornamento del piano di
sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi;
3. il rispetto delle misure di
contenimento, ove impedisca di realizzare a regolare d’arte i lavori, i
servizi o le forniture costituisce causa
di forza maggiore e, qualora impedisca di ultimarli, anche solo
parzialmente, nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile
all’esecutore, ai fini della proroga di detto termine.
Valutazione: Positiva.
Quanto
alla questione dei maggiori oneri, per i lavori, pubblici e privati, in corso
di esecuzione e nell’ottica di evitare il collasso delle imprese di
costruzioni, la norma andrebbe completata prevedendo
il pagamento di tutti i maggiori oneri, diretti e indiretti, connessi
all’emergenza sanitaria relativa alla diffusione del virus Covid-19, ivi
inclusi quelli riconducibili all’adesione ai protocolli sanitari siglati in
funzione anticontagio, che hanno generato una sottoproduzione del cantiere.
c) Modifiche “a regime” al
codice dei contratti:
1. possibilità di escludere l’operatore economico se la S.A. è a
conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato al pagamento di imposte Tasse e contributi
previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca
una grave violazione;
2. consentito al privato di proporre concessioni anche per opere
presenti negli strumenti di programmazione approvati dalla amministrazione
(oggi consentito solo per opere non presenti negli strumenti);
Valutazione: Negativa per quanto riguarda la
modifica di un al punto 1, positiva, invece, quella di cui al punto 2
.
Da
evidenziare che, rispetto alle precedenti versioni, sono venute meno le
disposizioni in tema di subappalto.
Sul
punto, sembra – ma non è chiarissimo - quindi restare vigente l’attuale assetto
normativo, che però è oggetto di procedura di infrazione da parte della
Commissione Europea(n. 2018/2273), oltre ad essere stata più volte censurata
dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Peraltro,
il provvedimento in esame non contiene, come invece per altre disposizioni del
decreto ”sblocca-cantieri”, la proroga della disposizione che eleva (dal 30) al
40 per cento il limite massimo per il
ricorso al sub-appalto e che sospende l’operatività della terna dei subappaltatori
in gara.
Ciò,
con l’effetto che, a decorrere dal 1 gennaio 2021, tornerà a rivivere la
disciplina del subappalto censurata della CGUE, in quanto in contrasto con la
normativa comunitaria, e che, peraltro, è stata anche oggetto di infrazione da
parte della Commissione Europea.
Da
ultimo, non si può non evidenziare la disparità di trattamento che il Governo
sta attuando per ovviare alle censure da parte delle istituzioni UE.
Infatti,
per quanto riguarda le procedure d’infrazione mosse dalla UE a tutela degli
operatori economici (quali quelle in tema di pagamenti o di subappalto, come
sopra detto), Il Governo è ancora fermo.
Quando
invece si è trattato di procedure a tutela delle casse dello Stato (come per il
tema della causa di esclusione per violazioni degli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali anche non
definitivamente accertate) la risposta del Governo è stata assolutamente
tempestiva.
Positivo il fatto che,
rispetto alle precedenti bozze, non viene più abrogato:
1. il tetto
massimo del 30 per cento per incidenza prezzo, in caso di OEPV.
2. l’obbligo
di motivare ricorso affidamenti “in house” di un contratto.
d) Proroghe al decreto “Sblocca-cantieri”:
1. proroga sino al 31 dicembre 2021 della sospensione del divieto di
appalto integrato;
2. proroga sino al 31 dicembre 2021 della sospensione dell’obbligo di
scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso
l'Autorità nazionale anticorruzione;
3. proroga sino al 31 dicembre 2021 della sospensione dell’obbligo,
per i comuni non capoluogo di provincia,
di ricorrere alle centrali di committenza o agli soggetti qualificati di cui
all’art. 37, comma 4, del Codice, nei casi previsti.
4. proroga sino al 31 dicembre 2021 della possibilità di inversione
procedurale apertura offerte e verifica requisiti anche per i settori ordinari;
5. elevato, da 70 a 100 mln, fino al 31 dicembre 2021, l’importo
minimo del progetto di fattibilità tecnico-economica oltre il quale è
obbligatorio il parere dello stesso Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
per i lavori pubblici di importo
inferiore a 50 milioni di euro si prescinde dall’acquisizione di detto parere (novità).
Viene infine
prorogata sino al 31 dicembre 2022
anche la previsione che, per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture
strategiche, consente ai soggetti aggiudicatori di approvare direttamente le
eventuali varianti, qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato; in caso contrario,
dovranno tornare al CIPE per l’approvazione. Detta proroga è disciplinata all’
art. 42 del decreto in commento.
Valutazione: Positiva,
salvo le proroghe delle seguenti misure:
1)
possibilità di inversione procedurale
apertura offerte e verifica requisiti anche per i settori ordinari, che se non
accompagnata quantomeno da un inasprimento delle sanzioni in caso di false
dichiarazioni degli operatori economici, apre ad effetti distorsivi.
2)
sospensione dell’obbligo di ricorrere ai
commissari “esterni”. Ciò, rischia di compromettere definitivamente
l’entrata in vigore di tale importante novità legislativa che garantisce
trasparenza e correttezza nell’affidamento delle gare, specialmente nei casi in
cui venga utilizzato il criterio dell’OEPV.
Art. 9 - Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali
Viene riformulato
l’articolo 4 del decreto 32/2019 (cd” sblocca-cantieri”), prevedendo la nomina
- con uno o più DPCM, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020 - di Commissari
straordinari per “gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato
grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o
attuativa, da complessità delle procedure tecnico – amministrative ovvero che
comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello
nazionale, regionale o locale”.
Con uno o più
decreti successivi, da adottarsi entro il 30 giugno 2021, il Presidente del
Consiglio dei Ministri può, inoltre, individuare ulteriori interventi per i quali
disporre la nomina di Commissari straordinari.
Per l'esecuzione
degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad
assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti
pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34
e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni
del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea , ivi inclusi quelli derivanti
dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto.
Al fine di
garantire l’uniformità nelle gestioni commissariali finalizzate alla
realizzazione di opere pubbliche o interventi infrastrutturali, tali poteri
“derogatori” vengono estesi a tutti i
commissari nominati per tali finalità sulla base di specifiche norme di legge.
Valutazione
Come
già evidenziato in tema di opere “emergenziali” (sub articolo 2), per
realizzare celermente gli interventi infrastrutturali prioritari o le opere da
“sbloccare”, è senz’altro positivo semplificare le procedure “a monte” della
gara, relative alle fasi di programmazione e approvazione dei relativi
progetti, analogamente a quanto avvenuto, a livello nazionale, per il
Commissario per la tratta dell’Alta Velocità Napoli-Bari.
La
fase di affidamento e di realizzazione delle opere, invece, deve avvenire nel
pieno rispetto delle procedure previste dal Codice dei contratti e dalla
legislazione ad esso connessa, in omaggio al principio di concorrenza ed a
garanzia di una corretta esecuzione.
Non
può quindi, assolutamente condividersi la previsione di andare in deroga alla
materia degli appalti, che di fatto, comporta una deregulation per le gare
analoga a quella del modello “Genova”.
Infine,
la formulazione troppo generica della tipologia di interventi “commissariabili”
(vedi definizione in corsivo sub punto 1), rende replicabile tale modello su un
numero non definito di opere, con il rischio di produrre effetti fortemente
lesivi della concorrenza e della trasparenza.
Peraltro,
gli interventi commissariabili possono essere individuati anche con un più
decreti successivi, da adottare fino al 30 giugno 2021.
Cosi
operando, tali deroghe non troveranno un’applicazione limitata nel tempo, bensì
potranno essere applicate per l’esecuzione di opere ben oltre il 2021, essendo
funzionali a realizzare tutti gli interventi commissariati a prescindere da
quando questi saranno affidati.
In
sostanza, quindi, si consente ai commissari di operare in deroga ad ogni legge,
ivi incluso il Codice dei contratti, senza alcun limite.
Vieppiù,
le deroghe e i poteri attributi ai commissari previsti dall’articolo 4 del
decreto 32/2019 (cd ”sblocca-cantieri”) vengono estesi a tutti i commissari
nominati per la realizzazione di opere pubbliche o interventi infrastrutturali,
sulla base di specifiche norme di legge.
Unito
anche alle deroghe previste per gli interventi di cui al comma 2, è difficile
comprendere quali siano gli interventi che saranno appaltanti nel rispetto
delle procedure di gara del Codice e delle vigenti direttive comunitaria, la
cui applicazione diviene, de facto, residuale ed eccezionale, invece, che
ordinaria.
Art. 11 - Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica
nelle aree colpite da eventi sismici
Tale articolo -
contenuto nel capo II del titolo I del decreto in commento - attribuisce al Commissario straordinario per
la ricostruzione post sisma 2016 il compito di individuare, con propria
ordinanza, gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche
relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti,
per i quali i poteri di ordinanza (ex articolo 2, comma 2, del decreto-legge n.
189 del 2016) sono esercitabili in
deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo
il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché
dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi
inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE.
Sul punto, si
ricorda che l’art. 2 del decreto n.
Una volta
predisposto, l’elenco degli interventi e delle opere è comunicato al Presidente
del Consiglio dei Ministri, che può impartire direttive.
La norma, infine, precisa che i lavori di
competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di
importo non superiore alla soglia
comunitaria per singolo lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata sia per
l’affidamento della progettazione che dei lavori.
Art. 21 - Responsabilità erariale
Su tale tema, le
novità del decreto impattano sotto un duplice profilo:
1. “ A regime”
Viene chiarito
che, ai fini della configurazione della responsabilità erariale dei dipendenti
pubblici, la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento
dannoso.
2. Fino al 31 Luglio 2021
La responsabilità
erariale, per i fatti commessi dall’entrata in vigore della disposizione e fino
al 31 luglio 20121, è limitata al solo profilo del dolo (e non per colpa
grave). Tale limitazione non si applica per i danni cagionati da omissione ed
inerzia del pubblico funzionario.
Valutazione: Positiva,
in linea con quanto da ANCE auspicato, in speciale modo la previsione di cui al
n. 2. È, infatti, più che condivisibile l’obiettivo di rendere più rischioso,
per i pubblici dipendenti, il non fare (omissioni e inerzie) piuttosto che il
fare.
Art. 22 - Controllo concomitante della corte dei conti sugli interventi
di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale
Viene introdotta
una nuova forma di controllo
concomitante della Corte dei conti, anche su richiesta del Governo o delle
competenti commissioni parlamentari, sui principali piani, programmi e progetti
relativi agli interventi di sostegno e
di rilancio dell’economia nazionale.
L’eventuale
accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e
ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi secondo le vigenti
procedure amministrative e contabili, è immediatamente trasmesso
all’amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale.
Da valutare
Non
è chiaro quale sia la portata applicativa di tale controllo che potrebbe,
tuttavia, comportare dei rallentamenti nella fase di approvazione dei singoli
provvedimenti.
Occorrerebbe,
quindi, prevedere una disciplina il più possibile snella e veloce.
Art. 23 - Abuso d’ufficio
Viene definita in
maniera più compiuta la fattispecie di reato, attribuendo rilevanza alla violazione, nello svolgimento delle
pubbliche funzioni, non più di qualunque norma di legge o di regolamento bensì
di specifiche regole di condotta espressamente
previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino
margini di discrezionalità.
Valutazione
Sebbene
si condivida la ratio dell’intervento, che è quella di definire in maniera più
compiuta la fattispecie di reato, tuttavia, la nuova formulazione non sembra
capace di raggiungere completamente tale obiettivo.
Occorrerebbe,
piuttosto, legare la condotta di abuso al compimento di un atto dell’ufficio.
Il legame con l’atto dell’ufficio consentirebbe di escludere la penale
rilevanza di attività meramente materiali o comunque non inserite in un
contesto procedimentale volto alla emanazione di un atto: il (possibile)
giudizio di responsabilità risulterebbe così limitato soltanto al compimento
dell’atto finale, produttivo di effetti giuridici.
Il secondo profilo
di novità dovrebbe consistere nella maggiore specificazione del requisito
attuale della necessaria “violazione di norma di legge o di regolamento”. Le
norme violate dovrebbero essere anche formalmente identificate (esclusi dunque
i casi di mero eccesso o sviamento di potere) e rivolte alla specifica
disciplina della funzione o del servizio (non dunque norme di principio o
programmatiche).
MV.mb