Pubblicazione in GU del DL "Ristori Bis" (D.L. n. 149/2020) – Disposizioni in materia di lavoro

L’art. 12 del decreto in esame interviene sotto due profili sulla cassa integrazione per COVID-19 disciplinata dal primo Decreto Ristori

11 novembre 2020 - 504

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020 è stato pubblicato il Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. Decreto “Ristori bis”), recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”: il decreto è in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (9 novembre 2020).

 

Per quanto riguarda le disposizioni di interesse per il settore in materia lavoristica e previdenziale, si segnala in primo luogo che l’art. 12 del decreto in esame interviene sotto due profili sulla cassa integrazione per COVID-19 disciplinata dal primo Decreto Ristori [1]:

 

-    sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. n. 18/2020 e s.m.i., e per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020: viene pertanto abrogata la disposizione di cui all’art. 12, comma 7, del D.L. n. 137/2020 [2];

 

-    i trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 12 del D.L. n. 137/2020 sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto (9 novembre 2020).

 

Per entrambe le disposizioni di cui sopra è stabilito un limite massimo di spesa pari a 57,8 milioni di euro (di cui 41,1 milioni per i trattamenti di CIGO) [3].

 

Inoltre, con l’art. 13 del Decreto in esame viene introdotto, limitatamente alle c.d. Regioni rosse, un congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado.

 

Tale congedo è riconosciuto nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e spetta alternativamente ad entrambi i genitori (lavoratori dipendenti) per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza prevista dal DPCM 3 novembre 2020.

 

Per questi periodi di congedo è prevista, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa [4], nonché la copertura della contribuzione figurativa.

 

Il medesimo congedo straordinario è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità [5], iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020.

 

Le misure di cui sopra sono riconosciute nel limite complessivo di 52,1 milioni di euro per l’anno 2020. [6]

 

Il successivo art. 14 prevede, limitatamente alle c.d. Regioni rosse e nella medesima fattispecie di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, un “bonus baby-sitting” [7] nel limite massimo complessivo di 1.000,00 euro per i genitori lavoratori iscritti alla Gestione Separata, di cui all’art. 2 comma 26 del legge n. 335/1995, o iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

 

Per requisiti e condizioni di fruizione, si rinvia al testo del citato art. 14: si evidenzia che, anche in tal caso, il bonus spetta nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile.

 

Il suddetto “bonus baby-sitting” trova applicazione anche con riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità [8], iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020.

 

__________________

 

[1]    Art. 12 del D.L. n. 137/2020 - Vd. notizia n. 495 del 30/10/2020 di Linea Diretta.

[2]    Tale disposizione aveva fissato al 31 ottobre 2020 la scadenza dei termini di cui sopra che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1 e il 10 settembre 2020.

[3]    L’INPS provvede al monitoraggio del suddetto limite di spesa. Qualora da tale monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il predetto limite, l’INPS non prende in considerazione ulteriore domande.

[4]    L’indennità è calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. n. 151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23.

[5]    Accertata ai sensi dell’art. 4 comma 1 della legge 104/1992.

[6]    Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvederà al monitoraggio (comunicandone le risultanze al Ministero del Lavoro e al MEF) e, qualora dallo stesso emerga il superamento del suddetto limite di spesa, l’Istituto procederà al rigetto delle domande presentate

[7]    Diritto a fruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel suddetto limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza prevista dal DPCM 3 novembre 2020.

[8]    Accertata ai sensi dell’art. 4 comma 1 della legge 104/1992.

AI.mb