Pubblicazione in GU del DL "Ristori Bis" (D.L. n. 149/2020) – Disposizioni in materia di lavoro
L’art. 12 del decreto in esame interviene sotto due profili sulla cassa integrazione per COVID-19 disciplinata dal primo Decreto Ristori
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9
novembre 2020 è stato pubblicato il Decreto
Legge 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. Decreto “Ristori
bis”), recante “Ulteriori misure urgenti
in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e
giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”: il decreto è
in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (9
novembre 2020).
Per quanto riguarda le disposizioni di
interesse per il settore in materia lavoristica e previdenziale, si segnala in
primo luogo che l’art. 12 del decreto in esame interviene sotto due profili
sulla cassa integrazione per COVID-19 disciplinata dal primo Decreto Ristori [1]:
- sono
prorogati al 15 novembre 2020 i termini di decadenza per l’invio delle domande
di accesso ai trattamenti di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. n.
18/2020 e s.m.i., e per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o
per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si
collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020: viene pertanto abrogata la
disposizione di cui all’art. 12, comma 7, del D.L. n.
- i trattamenti di integrazione salariale di
cui all’art. 12 del D.L. n.
Per entrambe le disposizioni di cui sopra è
stabilito un limite massimo di spesa pari a 57,8 milioni di euro (di cui 41,1
milioni per i trattamenti di CIGO) [3].
Inoltre, con l’art. 13 del Decreto in esame
viene introdotto, limitatamente alle c.d. Regioni
rosse, un congedo straordinario per
i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole
secondarie di primo grado.
Tale congedo è riconosciuto nelle sole ipotesi in cui la prestazione
lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e spetta alternativamente
ad entrambi i genitori (lavoratori dipendenti) per l’intera durata della
sospensione dell’attività didattica in presenza prevista dal DPCM 3
novembre 2020.
Per questi periodi di congedo è prevista, in
luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa [4],
nonché la copertura della contribuzione figurativa.
Il medesimo congedo straordinario è
riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità
[5],
iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a
carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi
dei DPCM 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020.
Le misure di cui sopra sono riconosciute nel
limite complessivo di 52,1 milioni di euro per l’anno 2020. [6]
Il successivo art. 14 prevede, limitatamente
alle c.d. Regioni rosse e nella
medesima fattispecie di sospensione della didattica in presenza delle scuole
secondarie di primo grado, un “bonus
baby-sitting” [7] nel limite
massimo complessivo di 1.000,00 euro per i genitori lavoratori iscritti alla
Gestione Separata, di cui all’art. 2 comma 26 del legge n.
Per requisiti e condizioni di fruizione, si
rinvia al testo del citato art. 14: si evidenzia che, anche in tal caso, il
bonus spetta nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa
essere svolta in modalità agile.
Il suddetto “bonus baby-sitting” trova
applicazione anche con riferimento ai figli con disabilità in situazione di
gravità [8],
iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a
carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi
dei DPCM 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020.
__________________
[1] Art. 12 del D.L. n.
[2] Tale disposizione aveva fissato al 31 ottobre 2020 la scadenza
dei termini di cui sopra che, in applicazione della disciplina ordinaria, si
collocano tra il 1 e il 10 settembre 2020.
[3] L’INPS provvede al monitoraggio del suddetto limite di spesa.
Qualora da tale monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via
prospettica il predetto limite, l’INPS non prende in considerazione ulteriore
domande.
[4] L’indennità è calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23
del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. n.
[5] Accertata ai sensi dell’art. 4 comma 1 della legge
[6] Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvederà al
monitoraggio (comunicandone le risultanze al Ministero del Lavoro e al MEF) e,
qualora dallo stesso emerga il superamento del suddetto limite di spesa,
l’Istituto procederà al rigetto delle domande presentate
[7] Diritto a fruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di
baby-sitting nel suddetto limite massimo complessivo di 1.000 euro, da
utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività
didattica in presenza prevista dal DPCM 3 novembre 2020.
[8] Accertata ai sensi dell’art. 4 comma 1 della legge
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