Pubblicazione legge di conversione del “Decreto Rilancio” - Le novità per le opere pubbliche
La Legge è entrata in vigore il 19 luglio u.s.. - Le novità con specifico riferimento al settore delle opere pubbliche
Nella Gazzetta
Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 – Supplemento Ordinario n. 25, è stata
pubblicata la Legge
n. 77 del 17 luglio 2020, di conversione, con modificazioni, del decreto c.d. “Rilancio” (Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34) recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia,
nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.
La Legge è entrata
in vigore il 19 luglio u.s..
Con specifico
riferimento al settore delle opere pubbliche, si segnalano le seguenti novità.
Art. 2 – “Riordino della rete ospedaliera in relazione all’emergenza da
Covid-19”
Al fine di
rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito
ospedaliero, viene previsto, a livello regionale, un piano di riorganizzazione
volto a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da Covid-19
in corso, cosi da garantire l’incremento di attività in regime di ricovero in
Terapia Intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure (comma 1).
Il comma 2 prevede
la programmazione da parte di regioni e province autonome di una
riqualificazione di 4.225 posti letto Covid, con relativa dotazione
impiantistica idonea, mediante adeguamento e ristrutturazione di unità di area
medica, mentre il successivo comma 4 stabilisce che le regioni e le province
autonome, che abbiano individuato unità assistenziali in regime di ricovero per
pazienti affetti dal Covid-19, assicurino la ristrutturazione dei Pronto
Soccorso con l’individuazione di distinte aree di permanenza.
A dare attuazione
a tali piani regionali di riorganizzazione della rete ospedaliera, dovrà
provvedere il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento
delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19
- nell’ambito dei poteri conferitigli dall’articolo 122 del decreto legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27 - garantendo la massima tempestività e l’omogeneità territoriale, in
raccordo con ciascuna regione e provincia autonoma.
Sotto il profilo edilizio, la realizzazione
delle opere funzionali all’emergenza Covid-19 è consentita in deroga al Testo
Unico Edilizia (DPR 380/2001), alle leggi regionali, ai piani regolatori, ai
regolamenti edilizi, etc.. I lavori possono essere iniziati contestualmente
alla presentazione della istanza o della denuncia di inizio di attività presso
il comune competente (comma 13).
Art. 65 – “Esonero contributo ANAC”
La norma prevede
l’esonero, per le procedure di gara
avviate dalla data di entrata in vigore della norma e fino al 31 dicembre 2020, per le stazioni appaltanti e gli operatori economici dal versamento del
contributo ANAC.
Valutazione: positiva
Si
tratta di una misura che, limitando gli esborsi a carico delle imprese del
settore per la partecipazione alle gare, contribuisce a trattenere liquidità
utile a superare le difficoltà finanziarie indotte dall’evento pandemico.
Art. 201 – “Incremento Fondo salva-opere”
Al fine di
garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i
lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali a seguito del contagio da Covid-19,
il Fondo “Salva-opere”, di cui all’articolo 47 del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
è stato incrementato di 40 milioni di
euro per l’anno 2020.
Il Fondo, com’è
noto, è stato istituito per soddisfare, nella misura massima del 70%, i crediti
di sub-appaltatori, sub-affidatari e di sub-fornitori nei confronti
dell’appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei
suoi affidatari, sub-fornitori, sub-appaltatori, sub-affidatari, ove questi
fossero entrati in procedura concorsuale.
L’incremento di 40
milioni di euro si aggiunge ai 12 milioni euro stanziati per l’anno 2019 e ai
33,5 milioni di euro già previsti per l’anno 2020, somme, queste, destinate a
“coprire” i crediti insoddisfatti alla
data del 30 giugno 2019, in titolarità di soggetti sottoposti a procedure concorsuali aperte dal 1° gennaio 2018 al 30
giugno 2019 (art. 47, comma 1-quinquies, decreto-legge n. 34/2019).
Al riguardo, si
evidenzia che il decreto MIT
Piano che, a sua
volta, avrebbe dovuto essere predisposto entro il 6 marzo 2020, con obbligo per
le amministrazioni interessate di trasmettere al MIT le certificazioni del
credito entro il 14 febbraio 2020.
In relazione alle
risorse stanziate per l’anno 2020, lo stesso Ministero, in base alla
certificazione rilasciata a seguito della presentazione dell'istanza per l'anno
2019, avrebbe poi dovuto predisporre, per gli stessi crediti, il piano di
ripartizione entro il 1° aprile 2020.
Questa procedura –
dopo aver subìto un “fermo” amministrativo, a seguito della sospensione dei
termini dei procedimenti amministrativi introdotta dall’art. 103 del decreto
legge Cura Italia (D.L. 18/2020) – ha finalmente trovato completamento nel decreto direttoriale MIT, numero 8447 del 19
giugno 2020, con il quale è stato predisposto un piano di ripartizione unico sia per il 2019 che per il 2020.
Ciò, in quanto il
comma 2 dell’articolo in esame (già introdotto dal decreto legge e rimasto
sostanzialmente invariato in sede di conversione) ha previsto che l'erogazione
delle risorse in favore dei sub-appaltatori, sub-affidatari e i sub-fornitori,
che hanno trasmesso all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente
generale la documentazione comprovante l'esistenza del credito alla data del 24
gennaio 2020, venga effettuata per
l'intera somma spettante, ossia tenendo conto delle risorse stanziate sia
per il 2019 sia per il 2020, cosi ripartendo in un’unica “tranche” tutte le
somme disponibili – e non più in due fasi come originariamente previsto nel
decreto MIT 144 sopracitato.
Ai fini
dell’erogazione delle risorse alle imprese, il MIT viene inoltre esentato dalle
verifiche di regolarità contributiva ai
fini previdenziali, nonché dall’espletamento della procedura per la
verifica di cui all’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 (verifica di “regolarità fiscale”).
Valutazione: Positiva.
Art. 206 – “Interventi urgenti per il ripristino, la messa in sicurezza
e l’ammodernamento delle tratte autostradali A24 e A25 e della strada statale n.
4 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nonché per la
realizzazione di nuove infrastrutture autostradali”
Al fine di
accelerare le attività di messa in sicurezza antisismica e di ripristino della
funzionalità delle Autostrade A24 e A25, viene prevista la nomina, con DPCM, da
adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, di un Commissario straordinario che, tra le
altre cose, può assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e, in
tal caso, opera in deroga alle
disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
La norma è
finalizzata ad accelerare le attività di messa in sicurezza antisismica e di
ripristino delle Autostrade A24 e A25 attualmente gestite in regime di
concessione dalla società strada dei Parchi Spa.
In particolare, è
prevista, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, la nomina di un Commissario straordinario
per le attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione
degli interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorità
per la sicurezza antisismica, nel limite delle risorse che si rendono
disponibili a legislazione vigente per la parte effettuata con contributo
pubblico.
Per l'esercizio
dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale come struttura di
supporto tecnico-amministrativo, di una società
pubblica di gestione di lavori pubblici con la quale stipula apposita
convenzione nonché di esperti o consulenti.
Entro 30 giorni,
il Commissario definisce il programma di riqualificazione delle tratte delle
Autostrade A24 e A25.
Infine, allo scopo di accelerare
ulteriormente la realizzazione delle infrastrutture autostradali, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino al 30 giugno
2021, viene previsto che l’affidamento di cui all’articolo 178, comma 8-ter,
del codice dei contratti pubblici (concessioni autostradali relative ad
autostrade che interessano una o più regioni) può avvenire in favore (oltre che
di società in house di altre PP.AA., come già stabilito dalla norma del codice)
anche di società integralmente partecipate da altre PP.AA. nelle forme previste
dal T.U. sulle società a partecipazione pubblica (D.Lgs. n. 175/2016).
Art. 207 – “Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese
appaltatrici”
Al fine di dare
impulso all’iniziativa imprenditoriale in questa fase di crisi economica e del
mercato, viene prevista la possibilità per le amministrazioni di incrementare
l'importo dell'anticipazione del prezzo contrattuale fino al 30%, rispetto al
20% previsto dal Codice - articolo 35, comma 18, - nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni
singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.
Tale facoltà di
incremento trova applicazione:
1. in relazione alle procedure disciplinate
dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i
quali si indice una gara, sono già stati
pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in
caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui,
alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte
o i preventivi; ma non siano scaduti i relativi termini;
2. in ogni caso, per le procedure disciplinate dal medesimo decreto
legislativo avviate a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno
2021;
3. nonché in favore degli
appaltatori che hanno già usufruito di un'anticipazione contrattualmente
prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver
usufruito di anticipazione, per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo e
comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni
singolo intervento a disposizione della stazione appaltante. La determinazione
dell'importo massimo attribuibile dovrà essere effettuata dalla stazione
appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a tale titolo
all'appaltatore.
Valutazione: Positiva.
Si
tratta di una misura auspicata dall’ANCE, che potrà in parte venire incontro
alla crisi di liquidità in cui versano le imprese a causa dell’evento
pandemico.
Ciò
consentirà alle imprese di poter disporre delle risorse necessarie per
affrontare la delicata fase di avvio/prosecuzione dei lavori, a tutto beneficio
dell’interesse pubblico alla corretta e tempestiva realizzazione delle opere.
Con
riferimento all’ambito di operatività del beneficio, ad avviso dell’ANCE,
stante il dettato letterale della norma e tenuto conto della ratio ad essa
sottesa, è da ritenersi che lo stesso trovi applicazione sia ai contratti
derivanti da procedure disciplinate dal Codice 50/2016, sia ai contratti –
ancor oggi in corso di esecuzione – regolati dal codice previgente.
Tra
questi ultimi, peraltro, sono da ricomprendersi anche quelli derivanti da gare
bandite prima del 21 agosto 2013, in relazione alle quali, a causa della
mancata previsione dell’istituto all’epoca della stipula, gli appaltatori non
hanno ricevuto anticipazione (reintrodotta dalla c.d. “Legge del Fare” – D.L.
21 giugno 2013, n. 69, conv. in legge 9 agosto 2013, n. 98 – relativamente alle gare bandite
successivamente al 21 agosto 2013).
Sotto
un ulteriore profilo, va evidenziato, inoltre, che la disposizione in commento
trova applicazione a tutti i contratti di appalto di lavori pubblici, senza
distinzioni in termini di importo (sia sopra che sotto soglia) o di settore
(sia nei settori ordinari che speciali).
Infatti,
l’anticipazione del prezzo è un istituto avente carattere generale, non
derogabile dalle stazioni appaltanti, neanche nei settori speciali; del resto,
l’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 (norma generale in materia di
anticipazione) è applicabile anche ai settori speciali (per via del rinvio ex
art. 114, comma 1, dello stesso Codice), né reca alcuna disciplina
differenziata in ragione dell’importo contrattuale.
Infine,
le somme da utilizzare per garantire l’erogazione dell’incremento
dell’anticipazione devono poter essere desunte, laddove necessario, anche dai
capitoli di spesa non specificamente dedicati all’anticipazione stessa,
compresi i ribassi d’asta e gli accantonamenti per imprevisti, qualora ancora
disponibili.
Sul
punto, infatti, l’articolo 207 in commento consente di incrementare
l’anticipazione fino ad un massimo del 30% “nei limiti e compatibilmente con le
risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della
stazione appaltante”. Con ciò, si intende consentire il riconoscimento
dell’incremento dell’anticipazione ogni qual volta l’Amministrazione disponga
delle risorse necessarie, che hanno il solo limite della capienza delle risorse
annuali a disposizione della stazione appaltante per l’intervento.
Del
resto, ritenere che le risorse debbano essere desunte da un capitolo di spesa
specificamente destinato all’anticipazione del corrispettivo, renderebbe la
norma in commento totalmente inapplicabile e priva di contenuto, considerato
che l’incremento dell’anticipazione potrebbe non essere stato previsto per i
contratti in corso.
Art. 232 – “Edilizia scolastica”
In relazione agli
interventi di edilizia scolastica - di cui al decreto legge 12 settembre 2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 - si
prevede che, al fine di semplificare le procedure di pagamento durante la fase
emergenziale da Covid-19, per tutta la
durata dell’emergenza gli enti locali sono autorizzati a procedere al pagamento
degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli
stessi nell’ambito dei contratti di appalto. (c.d. SAL Emergenziale).
Valutazione: positiva.
Si tratta di una
misura condivisibile, anch’essa in grado di dare un’iniezione di liquidità alle
imprese; proprio per tale ragione, affinché possa essere di beneficio per
l’intero comparto edile, tale previsione dovrebbe essere estesa a tutte le
opere, e non soltanto quelle inerenti l’edilizia scolastica.
MV.mb