Reddito di lavoro dipendente - Cuneo fiscale

Il provvedimento interviene su due fronti, riconoscendo a favore dei lavoratori dipendenti e dei percettori di redditi assimilati, a seconda del reddito annuo, un trattamento integrativo del reddito o una detrazione dall'imposta lorda

02 luglio 2020 - 331

Si fa seguito alla notizia n. 47 del 19/02/2020 di “Linea Diretta”, per informare la Imprese associate che nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 04/04/2020 è stata pubblicata la legge n. 21/2020, di conversione del decreto legge n. 3/2020 recante “Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente”, con la quale è stato approvato definitivamente il cd. “taglio al cuneo fiscale”, che riduce la tassazione sul lavoro dipendente per i redditi sino a 40.000 euro.

Il provvedimento interviene su due fronti, riconoscendo a favore dei lavoratori dipendenti e dei percettori di redditi assimilati, a seconda del reddito annuo, un trattamento integrativo del reddito o una detrazione dall'imposta lorda.

La legge di conversione conferma il meccanismo introdotto dal D.L. n. 3/2020 che, in sostanza, prevede che ai lavoratori dipendenti con redditi tra 8.174 euro e 28.000 euro, sia riconosciuto direttamente in busta paga un bonus di 100 euro al mese, mentre ai redditi superiori, fino a 40.000 euro, sia riconosciuta, temporaneamente, una nuova detrazione fiscale.

 

Trattamento integrativo per redditi da lavoro dipendente e assimilato fino a 28.000 euro (art. 1)

A chi percepisce questo tipo reddito è riconosciuto un “trattamento integrativo” da 600 euro per il semestre luglio-dicembre 2020, che diventa di 1.200 euro a decorrere dal 2021.

Questo comporta che, a partire dal 1° luglio 2020, i percettori di un reddito annuo da 8.200 a 26.600 euro (che già beneficiavano del “Bonus Renzi”), otterranno, complessivamente, una maggiorazione mensile pari a 20 euro.

Chi, invece, percepisce un reddito da 26.600 euro a 28mila, finora escluso dal bonus, beneficerà per la prima volta di un incremento netto mensile di 100 euro in busta paga.

Si sottolinea che la percezione di tale bonus non concorre alla formazione del reddito, e quindi non rileva ai fini Irpef.

L’importo del bonus sarà determinato in funzione del numero dei giorni di lavoro.

Tenuto conto che la nuova disposizione si applica con riferimento alle prestazioni rese nel secondo semestre dell’anno 2020, il rapporto al periodo di lavoro deve essere effettuato considerando i giorni lavorati dal 1° luglio al 31 dicembre del 2020.

Il trattamento integrativo sarà riconosciuto in busta paga dal datore di lavoro e in sede di conguaglio lo stesso datore di lavoro dovrà verificare l’effettiva spettanza dello stesso, sulla base dei redditi percepiti.

Qualora venga superato il limite complessivo annuo di 28.000 euro, il sostituto di imposta recupera l’importo in unica soluzione - nel caso di restituzione di importi fino a 60 euro - o in quattro rate di pari importo, a partire dalla retribuzione successiva a quella in cui avviene il conguaglio fiscale.

Al fine di consentire ai sostituti di imposta di utilizzare in compensazione il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo, con Risoluzione ministeriale n. 35/E del 26 giugno 2020 è stato istituito il codice tributo “1701” denominato “credito maturato dai sostituti di imposta per l’erogazione del trattamento integrativo – articolo 1, comma 4, del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3”.

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.

Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati rispettivamente il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo.

Si rammenta che, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

 

Detrazione per redditi da lavoro dipendente e assimilato da 28.000 a 40.000 euro (art. 2)

A chi percepisce questo tipo di redditi è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche di 600 euro, in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro, che decresce progressivamente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.

La detrazione è pari a:

-   480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;

-   480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.

La detrazione in oggetto ha carattere temporaneo, perché riguarda le prestazioni rese nel semestre che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

Come per il trattamento integrativo, i sostituti d’imposta riconosceranno la detrazione ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 e verificheranno in sede di conguaglio la spettanza della stessa.

Qualora in tale sede la detrazione si riveli non spettante, il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, provvede al recupero del relativo importo.

Nel caso in cui l’importo da recuperare sia superiore a 60 euro, il recupero è effettuato in otto rate di pari importo, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, attraverso l’istituto della compensazione.

 

Salvaguardia del “Bonus Renzi” e del “trattamento integrativo”

Il Decreto c.d. “Rilancio” (art. 128 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34) ha previsto che il credito 80 euro (cd. “Bonus Renzi”) e il trattamento integrativo di 100 euro, spettanti rispettivamente fino al 30 giugno 2020 e dal 1° luglio 2020 ai lavoratori dipendenti, siano riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito prodotto nel 2020, in conseguenza degli effetti della crisi epidemiologica da Covid-19.

Il Bonus 80 euro non attribuito nei mesi in cui il lavoratore ha fruito delle misure a sostegno del lavoro verrà corrisposto dal datore di lavoro a decorrere dalla prima retribuzione utile e, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

AI.pa