Regione Lombardia: bando per l’assegnazione di contributi ai cittadini per la rimozione di coperture e di altri manufatti contenenti amianto da edifici privati
Il contributo, finanziato tramite fondo regionale, sarà a fondo perduto fino alla concorrenza massima del 50% dell’importo della spesa ammissibile e, in ogni caso, non oltre un massimo di € 15.000,00 per il singolo intervento
Si informano le imprese associate che, sul
BURL n. 48 del 25 novembre 2020, la Regione Lombardia ha pubblicato
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la D.g.r. n. 3724 del 26 ottobre
2020 “Criteri per l’assegnazione di contributi ai
cittadini per la rimozione di coperture e di altri manufatti contenenti amianto
da edifici privati”
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la D.d.u.o. 4 novembre 2020
- n. 13269
“Approvazione del bando per
l’assegnazione di contributi ai cittadini per la rimozione di coperture e di
altri manufatti contenenti amianto da edifici privati”.
Le risorse messe a
disposizione dalla Regione
Lombardia sono
pari a €
Possono presentare domanda, in qualità di potenziali beneficiari del
sostegno finanziario, unicamente privati cittadini (persone fisiche, anche
associate nel “Condominio” qualora sia costituito) proprietari di edifici, di
qualsiasi destinazione d’uso, situati in Lombardia, nei quali siano presenti
manufatti contenenti amianto.
Il contributo, finanziato tramite fondo regionale, sarà a fondo perduto
fino alla concorrenza massima del 50% dell’importo della spesa ammissibile e,
in ogni caso, non oltre un massimo di € 15.000,00 per il singolo intervento. La quota minima di
autofinanziamento a carico del beneficiario è perciò pari al 50% della spesa
ammissibile. La graduatoria rimarrà aperta e potrà essere finanziata
successivamente, nei limiti della disponibilità di bilancio.
Saranno oggetto di finanziamento regionale
le spese sostenute per la rimozione e lo smaltimento di manufatti contenenti
amianto nel rispetto delle seguenti condizioni:
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i manufatti da rimuovere dovranno
essere: coperture in cemento-amianto; altri manufatti in cemento-amianto posti
all’interno degli edifici quali, ad esempio, canne fumarie, tubazioni, vasche,
ecc.; pavimenti in vinyl-amianto; manufatti in amianto friabile;
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i manufatti oggetto dei lavori devono essere stati denunciati, ai sensi
dell’art. 6 della l.r. 17/2003, all’ATS competente prima della data di
presentazione della domanda di finanziamento;
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gli interventi dovranno riguardare edifici di qualsiasi destinazione
d’uso, di proprietà dei soggetti richiedenti; tali edifici dovranno essere al
100% di proprietà di persone fisiche o, nel caso di proprietari diversi da
persone fisiche, sarà ammissibile a contributo soltanto la quota parte
ascrivibile alle persone fisiche, sulla base delle quote di proprietà;
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potranno essere finanziati unicamente progetti i cui lavori saranno
iniziati e realizzati dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURL
del bando;
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potranno essere finanziati unicamente lavori per i quali non sia stato
ottenuto altro finanziamento pubblico (eventuali agevolazioni fiscali non sono
equiparate ad un “finanziamento pubblico” e sono pertanto compatibili, con
l’eccezione del caso in cui ai lavori di rimozione e smaltimento sia
applicabile la detrazione del 110%, che non è compatibile con il contributo del
bando);
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i lavori di rimozione dei manufatti contenenti amianto potranno essere
effettuati solamente da parte di Ditte iscritte alla categoria 10 dell'Albo
Gestori ambientali, il trasporto degli stessi per lo smaltimento finale in
impianti autorizzati, da parte di Ditte iscritte alla categoria 5.
Le spese ammissibili a finanziamento sono
quelle strettamente coerenti con gli obiettivi dell’iniziativa e pertanto
riguardano costi direttamente imputabili alle attività di rimozione e
smaltimento di manufatti contenenti amianto. Nello specifico, sono ammesse a
contributo esclusivamente le spese relative a:
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lavori di rimozione dei manufatti contenenti amianto, costi di trasporto
e di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto (IVA compresa, laddove non
recuperabile ai sensi della normativa vigente);
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oneri della sicurezza ed amministrativi (es. ponteggi, allestimento
cantiere, predisposizione e presentazione piano di lavoro,…) relativi
all’esecuzione dei lavori di rimozione dei manufatti contenenti amianto (IVA
compresa, laddove non recuperabile ai sensi della normativa vigente).
Ogni altra spesa connessa agli interventi di rimozione dei manufatti
contenenti amianto non sarà oggetto di finanziamento regionale. Non sono
ammissibili in particolare gli eventuali compensi di tecnici incaricati, la
nuova copertura o manufatti sostitutivi di quelli rimossi, la rimozione e
smaltimento di materiali diversi da quelli previsti dal bando (es. vecchi
coppi, guaine, lane minerali, ecc…).
Le domande dovranno essere presentate on-line, attraverso la piattaforma
informativa Bandi online, raggiungibile all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it, a partire dalle ore 10:00
del giorno 18 gennaio 2021 e fino alle
ore 16:00 del giorno 1 marzo 2021. Tutta la procedura amministrativa del bando
avverrà attraverso la suddetta piattaforma informatica.
Per ogni altra informazione sul bando (criteri e punteggi, modalità e
tempi dell’erogazione, controlli, ecc…) si rimanda alla lettura del Bando sul
BURL del 25 novembre 2020, allegato alla presente.
EM.mb