Regione Lombardia – Misure per la limitazione del traffico veicolare e ulteriori disposizioni per il miglioramento della qualità dell’aria

Confermato, a tutto l’anno, le limitazioni permanenti già previste per gli autoveicoli Euro 0 benzina e diesel e Euro 1 e 2 diesel ed ha introdotto alcune novità tra cui l’estensione, a tutto l’anno, della limitazione alla circolazione degli autoveicoli diesel euro 3

06 settembre 2019 - 247

Nel semestre invernale, come ogni anno, entrano in vigore le misure finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e al miglioramento della qualità dell'aria, tra cui la limitazione della circolazione per i veicoli più inquinanti.

 

La D.G.R. n. 2055 del 31 luglio scorso ha confermato, a tutto l’anno, le limitazioni permanenti già previste per gli autoveicoli Euro 0 benzina e diesel e Euro 1 e 2 diesel ed ha introdotto alcune novità tra cui l’estensione, a tutto l’anno, della limitazione alla circolazione degli autoveicoli diesel euro 3, restrizione precedentemente prevista solo nel periodo invernale.

 

Inoltre, tale provvedimento ha disposto l’avvio, a partire dal 1° ottobre 2019, del progetto MoVe-In (Monitoraggio veicoli inquinanti), che prevede la possibilità, in cambio di deroghe ai divieti di circolazione, di monitorare le percorrenze dei veicoli mediante l’installazione a bordo di un dispositivo (c.d. “scatola nera”), limitando le emissioni prodotte dai veicoli stessi.

 

Misure STRUTTURALI per la limitazione del traffico veicolare

Fascia 1 (209 Comuni)  e Fascia 2 (361 Comuni)

 

È disposto il fermo della circolazione nelle giornate da lunedì a venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, dei veicoli "Euro 0" a benzina o diesel, "Euro 1" diesel ed “Euro 2” diesel.

 

Tale provvedimento si applica nei Comuni appartenenti alle Fasce 1 e 2 (si veda l’elenco in allegato)  ed è permanente  già dal 2018 (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno).

 

Misure STRUTTURALI per la limitazione del traffico veicolare

Fascia 1 (209 Comuni) e Comuni Fascia 2 >30.000 abitanti (5 Comuni)

 

È disposto il fermo della circolazione nelle giornate da lunedì a venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, dei veicoli “Euro 3” diesel.

 

Tale provvedimento si applica nelle aree urbane di tutti i Comuni appartenenti alla Fascia 1 (si veda l’elenco in allegato) e nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2 (5 Comuni: Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese) a partire dal 1° ottobre 2019, e a differenza dell’anno precedente, la limitazione non terminerà il 31 marzo dell’anno successivo, ma sarà permanente (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno). 

 

Misure STRUTTURALI per la limitazione del traffico veicolare

altre limitazioni ed esenzioni

 

È inoltre vigente il fermo permanente della circolazione di motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 0 in tutte le zone del territorio regionale, da lunedì a domenica, dalle 00.00 alle 24.00.

 

Limitatamente alla Fascia 1, per il periodo 1° ottobre 2019 – 31 marzo 2020 è disposto il fermo della circolazione nelle giornate da lunedì a venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, dei motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a 2 tempi, di categoria “Euro 1 a due tempi”.

 

Sono previste esclusioni dalle limitazioni in casi particolari per i quali si rimanda alla specifica delibera allegata.

 

In particolare, sono esclusi dal fermo della circolazione i veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili (per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la classe emissiva successiva rispetto alla limitazione vigente introdotta, come riportato sulla carta di circolazione), per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa.

 

Il fermo della circolazione dei veicoli si applica all’intera rete stradale ricadente nelle aree urbane dei Comuni interessati, con l’esclusione:

 

-        delle autostrade;

-        delle strade di interesse regionale R1 (d.g.r. 7/19709 del 3 dicembre 2004), comprese le varianti stradali alle stesse entrate in esercizio nel frattempo;

-        dei tratti di collegamento tra strade cui ai precedenti punti, gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all’interno della zona oggetto dell’ambito di applicazione (si veda il link  http://bit.ly/2tJ4vGl).

 

In assenza della perimetrazione del centro abitato e della apposizione della prevista segnaletica da parte del Comune le limitazioni si applicano all’interno del territorio comunale.

 

I divieti si applicano anche alle strade provinciali.

 

È prevista una deroga al fermo della circolazione per le seguenti categorie di veicoli:

 

-        veicoli aderenti al Progetto MoVe-In secondo le modalità previste nell’Allegato 2 della D.G.R. n. 2055 del 31 luglio 2019;

-        veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;

-        veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;

-        veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);

-        veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi dell’art. 116 del Decreto legislativo 285/1992.

 

Si ricorda inoltre che su tutto il territorio regionale, per il periodo dal 1° ottobre 2019 al 31 marzo 2020, è fatto obbligo di spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.

 

I controlli del rispetto delle limitazioni della circolazione sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale e la violazione delle disposizioni relative comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 450,00 (L.R. n. 24/06. Art. 27, comma 11).

 

Nel caso in cui i Comuni emettano specifiche ordinanze per la limitazione della circolazione nei centri abitati può trovare applicazione la sanzione di cui all’art. 7 del Codice della Strada: sanzione amministrativa da € 168,00 a € 679,00 e sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni in caso di reiterazione della violazione nel biennio.

 

Misure TEMPORANEE per il miglioramento della qualità dell’aria

 

Si ricorda che nel 2017 è stato adottato un nuovo sistema di riferimento per l’individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti, comune alle Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna.

 

In particolare, sono state introdotte misure temporanee da applicarsi nel semestre invernale nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti e appartenenti alla zona di Fascia 1 e 2.

 

Dette misure si articolano su due livelli al verificarsi del superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 μg/m3) registrato dalle stazioni di riferimento per più di 4 giorni (1° livello) o per più di 10 giorni (2° livello).

 

La verifica per stabilire l’attivazione viene effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

 

Le misure temporanee omogenee a carattere locale possono essere adottate anche da altri Comuni a titolo di adesione volontaria, per cui invitiamo a fare riferimento al portale realizzato da Regione Lombardia in collaborazione con Arpa Lombardia, dove è pubblicata una mappa interattiva con l’indicazione in tempo reale dei Comuni  ove sono in vigore le limitazioni di 1° o 2° livello previste dall’Accordo di bacino padano.

 

Tra le misure temporanee omogenee di 1° livello segnaliamo:

b.1. Limitazione all’utilizzo delle autovetture diesel private di classe emissiva fino ad Euro 4 diesel compreso in ambito urbano dalle 8.30 alle 18.30 e dei veicoli commerciali diesel di classe emissiva fino ad Euro 3 diesel compreso dalle 8.30 alle 12.30.

b.4. Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;

b.5. Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

 

Tra le misure temporanee omogenee di 2° livello (aggiuntive rispetto a quelle di 1° livello) segnaliamo:

 

b.9. Estensione delle limitazioni per le autovetture diesel private di classe emissiva fino ad Euro 4 diesel compreso in ambito urbano nella fascia oraria 8.30-18.30 e per i veicoli commerciali diesel di classe emissiva fino ad Euro 3 diesel compreso nella fascia oraria 8.30 – 18.30 ed Euro 4 diesel nella fascia oraria 8.30 – 12.30.

 

Si specifica che la deroga chilometrica MoVe-In non si applica nel caso di attivazione delle misure temporanee durante gli episodi di perdurante accumulo degli inquinanti; ciò vuol dire che in caso di attivazione delle misure temporanee gli autoveicoli che hanno aderito a MoVe-In sono soggetti a limitazioni della circolazione come gli altri veicoli inquinanti, fino alla disattivazione delle stesse.

 

Disposizioni inerenti la combustione in loco di residui vegetali

 

Si ricorda che costituisce reato la “combustione illecita di rifiuti” ed è pertanto vietata la combustione di qualsiasi tipologia di residuo. Detto divieto vige tutto l’anno e non solo nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo.

 

Sono previste deroghe (si vedano il D.Lgs. 152/2006, art. 182, c. 6-bis e la L.R. 31/2008) per talune attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali, effettuate nel luogo di produzione, per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, nei territori la cui quota altimetrica risulti uguale o superiore a trecento metri e a duecento metri sul livello del mare per i territori dei comuni appartenenti alle comunità montane, previa individuazione da parte dei sindaci delle relative zone di competenza.

 

Inoltre, la combustione di residui vegetali agricoli o forestali è sempre vietata nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalla Regione.

 

Ulteriori misure per il contenimento dell’inquinamento atmosferico

 

Nel periodo autunnale e invernale dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno è in vigore anche il divieto di utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico poco efficienti alimentati a biomassa legnosa (camini aperti e camini chiusi e stufe con un rendimento inferiore al 63%). La limitazione si applica nel caso in cui siano presenti altri impianti per il riscaldamento domestico alimentati con combustibili tradizionali ammessi.

 

Il divieto si applica alla Fascia 1 del territorio regionale e ai restanti Comuni situati ad una quota altimetrica uguale o inferiore ai 300 m s.l.m..

 

Per maggiori dettagli si faccia riferimento al link  di Regione Lombardia.

 

Su tutto il territorio regionale è inoltre vietato climatizzare i seguenti spazi dell’abitazione o ambienti ad essa complementari:

 

-        cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage;

-        box, garage, depositi.

 

Nuove misure per il miglioramento della qualità dell’aria:

il progetto sperimentale MoVe-In

 

Il progetto MoVe-In (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti), è un progetto sperimentale promosso dalla Regione Lombardia che prevede modalità innovative per il controllo delle emissioni degli autoveicoli, mediante il monitoraggio delle percorrenze, tenendo conto dell’uso effettivo del veicolo e dello stile di guida adottato.

 

Una scatola nera (black-box), installata sul veicolo, consente di rilevare le informazioni necessarie a tale scopo, mediante il collegamento satellitare ad un’infrastruttura tecnologica dedicata e abilitata a gestire le limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti.

 

Il servizio di misurazione e trasmissione dei dati di percorrenza sarà attivo a partire dal 1° ottobre 2019 e potranno aderire al progetto MoVe-In tutti i proprietari dei veicoli circolanti in Regione Lombardia oggetto di limitazione alla circolazione. Nel caso in cui il proprietario sia una persona giuridica, quest’ultimo dovrà indicare una persona fisica quale delegato dalla società alla gestione del servizio MoVe-In.

 

Il progetto in questione consiste nell’applicazione di una diversa articolazione delle limitazioni e delle deroghe vigenti per la circolazione degli autoveicoli più inquinanti, prevendendo la possibilità di avvalersi di una “deroga chilometrica”.

 

In particolare, quest’ultima estende le limitazioni per gli aderenti al servizio a tutti i giorni della settimana e a tutte le ore del giorno (24 ore), consentendo, in questo modo, un risparmio di emissioni. Tale risparmio emissivo viene trasformato in un numero di chilometri prefissato che possono essere utilizzati nell’arco della giornata e della settimana, rispetto a quelli attualmente percorribili agli autoveicoli limitati, consentiti solo nelle giornate di sabato, domenica e festivi e nelle ore notturne dalle 19.30 alle 7.30. È possibile, quindi, avvalersi dei chilometri concessi durante il periodo di divieto attuale.

 

Se i chilometri assegnati terminano prima dell’anno di adesione non sarà più possibile utilizzare il veicolo, nelle aree soggette a limitazione, fino alla scadenza dell’anno. La deroga chilometrica MoVe-in non si applica nel caso di attivazione delle misure temporanee durante gli episodi di perdurante accumulo degli inquinanti.

 

La deroga chilometrica MoVe-In non si applica inoltre nell’Area B del Comune di Milano, nella quale vigono le limitazioni specificate sul sito https://www.comune.milano.it .

 

Di seguito, si riportano le soglie chilometriche annuali percorribili nelle aree soggette a limitazione, a partire dal 1° ottobre 2019.

Percorrenze annuali massime consentite nelle aree con limitazioni della circolazione

Ambito di applicazione

Cat. M1, M2

(km/anno)

Cat. N1, N2

(Km/anno)

Cat. M3, N3

(km/anno)

BENZINA EURO 0

Area 1 e 2

1000

2000

2000

GASOLIO EURO 0

Area 1 e 2

1000

2000

2000

GASOLIO EURO 1

Area 1 e 2

2000

4000

4000

GASOLIO EURO 2

Area 1 e 2

4000

6000

6000

GASOLIO EURO 3

Area 1

7000

9000

9000

 

L’Area 1 comprende la zona dei 209 Comuni di Fascia 1 e i 5 Comuni con più di 30.000 abitanti situati in Fascia 2 mentre l’Area 2 comprende la zona dei 209 Comuni in Fascia 1 e dei 361 Comuni in Fascia 2 (per un totale di 570 Comuni).

 

Il progetto MoVe-In prevede inoltre la possibilità di premiare comportamenti di guida del veicolo attribuendo chilometri aggiuntivi nei seguenti casi:

-       percorrenza su strade extraurbane;

-       percorrenza su autostrade con velocità compresa tra 70 km/h e 110 km/h;

-       stile di guida ecologico su strade urbane.

 

Per maggiori dettagli, si veda il portale di Regione Lombardia. Tutte le informazioni e la procedura per poter aderire saranno disponibili a partire dal 1° ottobre 2019 sulla web application www.movein.regione.lombardia.it.

 

INCENTIVI REGIONALI PER LA SOSTITUZIONE DI VEICOLI INQUINANTI

 

Il bando rinnova veicoli commerciali (cfr. Notizia n. 268 del 28 settembre 2018), con scadenza prevista il 10 ottobre 2019, verrà prolungato al 2020 con l’aggiornamento dei criteri per l’accesso ai contributi (gli incentivi non saranno più legati alle tecnologie motoristiche, ma alle emissioni di PM, NOX e CO2). Entro fine settembre sarà inoltre pubblicato un nuovo bando rinnova veicoli dedicato ai privati cittadini.

EA.mb