Regione Lombardia – Misure per la limitazione del traffico veicolare e ulteriori disposizioni per il miglioramento della qualità dell’aria
Confermato, a tutto l’anno, le limitazioni permanenti già previste per gli autoveicoli Euro 0 benzina e diesel e Euro 1 e 2 diesel ed ha introdotto alcune novità tra cui l’estensione, a tutto l’anno, della limitazione alla circolazione degli autoveicoli diesel euro 3
Nel
semestre invernale, come ogni anno, entrano in vigore le misure finalizzate
alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e al miglioramento della
qualità dell'aria, tra cui la limitazione della circolazione per i veicoli più
inquinanti.
La D.G.R.
n. 2055 del 31 luglio scorso ha confermato, a tutto l’anno, le
limitazioni permanenti già previste per gli autoveicoli Euro 0 benzina e diesel
e Euro 1 e 2 diesel ed ha introdotto alcune novità tra cui l’estensione, a
tutto l’anno, della limitazione alla circolazione degli autoveicoli diesel euro
3, restrizione precedentemente prevista solo nel periodo invernale.
Inoltre,
tale provvedimento ha disposto l’avvio, a partire dal 1° ottobre 2019,
del progetto MoVe-In (Monitoraggio veicoli inquinanti), che prevede la
possibilità, in cambio di deroghe ai divieti di circolazione, di monitorare le
percorrenze dei veicoli mediante l’installazione a bordo di un dispositivo
(c.d. “scatola nera”), limitando le emissioni prodotte dai veicoli stessi.
Misure STRUTTURALI
per la limitazione del traffico veicolare
Fascia 1 (209
Comuni) e Fascia 2 (361 Comuni)
È
disposto il fermo della circolazione nelle giornate da lunedì a venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali,
dalle ore 7.30 alle ore 19.30, dei veicoli "Euro 0" a benzina o
diesel, "Euro 1" diesel ed “Euro 2” diesel.
Tale
provvedimento si applica nei Comuni appartenenti alle Fasce 1 e 2 (si veda l’elenco in allegato) ed è permanente già dal 2018 (dal 1° gennaio al 31 dicembre di
ogni anno).
Misure STRUTTURALI
per la limitazione del traffico veicolare
Fascia 1 (209 Comuni)
e Comuni Fascia 2 >30.000 abitanti (5 Comuni)
È
disposto il fermo della circolazione nelle giornate da lunedì a venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali,
dalle ore 7.30 alle ore 19.30, dei veicoli “Euro 3” diesel.
Tale
provvedimento si applica nelle aree urbane di tutti i Comuni
appartenenti alla Fascia 1 (si veda l’elenco in allegato) e nei
Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2 (5 Comuni: Varese, Lecco, Vigevano,
Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese) a partire dal 1° ottobre 2019, e a
differenza dell’anno precedente, la limitazione non terminerà il 31 marzo
dell’anno successivo, ma sarà permanente (dal 1° gennaio al 31
dicembre di ogni anno).
Misure STRUTTURALI
per la limitazione del traffico veicolare
altre limitazioni ed esenzioni
È
inoltre vigente il fermo permanente della circolazione di motoveicoli e
ciclomotori a due tempi Euro 0 in tutte le zone del territorio regionale, da
lunedì a domenica, dalle 00.00 alle 24.00.
Limitatamente
alla Fascia 1, per il periodo 1° ottobre 2019 – 31 marzo 2020 è disposto il
fermo della circolazione nelle giornate da lunedì a venerdì, escluse le
giornate festive infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, dei
motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a 2 tempi, di categoria “Euro 1 a
due tempi”.
Sono
previste esclusioni dalle limitazioni in casi particolari per i quali si
rimanda alla specifica delibera allegata.
In
particolare, sono esclusi dal fermo
della circolazione i veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi
di abbattimento delle polveri sottili (per efficace sistema di
abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un
valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite
fissato dalla normativa per la classe emissiva successiva rispetto alla
limitazione vigente introdotta, come riportato sulla carta di circolazione),
per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi
della vigente normativa.
Il
fermo della circolazione dei veicoli si applica all’intera rete stradale
ricadente nelle aree urbane dei Comuni interessati, con l’esclusione:
-
delle
autostrade;
-
delle
strade di interesse regionale R1 (d.g.r. 7/19709 del 3 dicembre 2004), comprese
le varianti stradali alle stesse entrate in esercizio nel frattempo;
-
dei
tratti di collegamento tra strade cui ai precedenti punti, gli svincoli
autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche
dei mezzi pubblici ricadenti all’interno della zona oggetto dell’ambito di
applicazione (si veda il link http://bit.ly/2tJ4vGl).
In
assenza della perimetrazione del centro abitato e della apposizione della
prevista segnaletica da parte del Comune le limitazioni si applicano
all’interno del territorio comunale.
I
divieti si applicano anche alle strade provinciali.
È
prevista una deroga al fermo della circolazione per le seguenti categorie di
veicoli:
-
veicoli
aderenti al Progetto MoVe-In secondo le modalità previste nell’Allegato
2
della D.G.R. n. 2055 del 31 luglio 2019;
-
veicoli
appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico
servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con
certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di
emergenza;
-
veicoli
utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed
indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di
esibire relativa certificazione medica;
-
veicoli
con a bordo almeno tre persone (car pooling);
-
veicoli
delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento
degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e
BE ai sensi dell’art. 116 del Decreto legislativo 285/1992.
Si
ricorda inoltre che su tutto il territorio regionale, per il periodo dal
1° ottobre 2019 al 31 marzo 2020, è fatto obbligo
di spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.
I
controlli del rispetto delle limitazioni della circolazione sono effettuati dai
soggetti che svolgono servizi di polizia stradale e la violazione delle
disposizioni relative comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 450,00 (L.R.
n. 24/06. Art. 27, comma 11).
Nel
caso in cui i Comuni emettano specifiche ordinanze per la limitazione della
circolazione nei centri abitati può trovare applicazione la sanzione di cui
all’art. 7 del Codice della Strada: sanzione amministrativa da € 168,00 a €
679,00 e sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni in caso di
reiterazione della violazione nel biennio.
Misure TEMPORANEE per il miglioramento della qualità
dell’aria
Si
ricorda che nel 2017 è stato adottato un nuovo sistema di riferimento per
l’individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli
inquinanti, comune alle Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia
Romagna.
In
particolare, sono state introdotte misure temporanee da applicarsi nel
semestre invernale nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti e
appartenenti alla zona di Fascia 1 e 2.
Dette
misure si articolano su due livelli al verificarsi del superamento continuativo
del limite giornaliero per il PM10 (50 μg/m3) registrato dalle
stazioni di riferimento per più di 4 giorni (1° livello) o per più di
10 giorni (2° livello).
La
verifica per stabilire l’attivazione viene effettuata nelle giornate di lunedì
e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure
temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo
(ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo
successivo.
Le
misure temporanee omogenee a carattere locale possono essere adottate anche da altri Comuni a titolo di adesione
volontaria, per cui invitiamo a fare riferimento al portale realizzato da
Regione Lombardia in collaborazione con Arpa Lombardia, dove è pubblicata
una mappa interattiva con l’indicazione in tempo reale dei Comuni ove sono in vigore le limitazioni di 1° o 2°
livello previste dall’Accordo di bacino padano.
Tra le misure temporanee omogenee di 1°
livello
segnaliamo:
b.1. Limitazione all’utilizzo delle autovetture
diesel private di classe emissiva fino ad Euro 4 diesel compreso in ambito
urbano dalle 8.30 alle 18.30 e dei veicoli commerciali diesel di classe
emissiva fino ad Euro 3 diesel compreso dalle 8.30 alle 12.30.
b.4. Introduzione del limite a 19°C (con
tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed
esercizi commerciali;
b.5. Divieto per tutti i veicoli di sostare con
il motore acceso;
Tra le misure temporanee omogenee di 2°
livello
(aggiuntive rispetto a quelle di 1° livello) segnaliamo:
b.9. Estensione delle limitazioni per le
autovetture diesel private di classe emissiva fino ad Euro 4 diesel
compreso in ambito urbano nella fascia oraria 8.30-18.30 e per i veicoli
commerciali diesel di classe emissiva fino ad Euro 3 diesel compreso nella
fascia oraria 8.30 – 18.30 ed Euro 4 diesel nella fascia oraria 8.30 –
12.30.
Si specifica
che la deroga chilometrica MoVe-In non si applica nel caso di attivazione
delle misure temporanee durante gli episodi di perdurante accumulo degli
inquinanti; ciò vuol dire che in caso di attivazione delle misure temporanee
gli autoveicoli che hanno aderito a MoVe-In sono soggetti a limitazioni della
circolazione come gli altri veicoli inquinanti, fino alla disattivazione delle
stesse.
Disposizioni inerenti la combustione in loco di
residui vegetali
Si
ricorda che costituisce reato la
“combustione illecita di rifiuti” ed è pertanto vietata la combustione di
qualsiasi tipologia di residuo. Detto divieto vige tutto l’anno e
non solo nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo.
Sono
previste deroghe (si vedano il D.Lgs. 152/2006, art. 182, c. 6-bis e la L.R.
31/2008) per talune attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli
cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei
materiali vegetali, effettuate nel luogo di produzione, per il reimpiego dei
materiali come sostanze concimanti o ammendanti, nei territori la cui quota
altimetrica risulti uguale o superiore a trecento metri e a duecento metri sul
livello del mare per i territori dei comuni appartenenti alle comunità montane,
previa individuazione da parte dei sindaci delle relative zone di competenza.
Inoltre,
la combustione di residui vegetali agricoli o forestali è sempre vietata nei
periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalla Regione.
Ulteriori misure per il contenimento dell’inquinamento
atmosferico
Nel
periodo autunnale e invernale dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno è in
vigore anche il divieto di utilizzo di
apparecchi per il riscaldamento domestico poco efficienti alimentati a biomassa
legnosa (camini aperti e camini chiusi e stufe con un rendimento inferiore
al 63%). La limitazione si applica nel caso in cui siano presenti altri
impianti per il riscaldamento domestico alimentati con combustibili
tradizionali ammessi.
Il
divieto si applica alla Fascia 1 del territorio regionale e ai restanti Comuni
situati ad una quota altimetrica uguale o inferiore ai 300 m s.l.m..
Per maggiori dettagli si faccia riferimento al link di Regione Lombardia.
Su
tutto il territorio regionale è inoltre vietato climatizzare i seguenti spazi
dell’abitazione o ambienti ad essa complementari:
-
cantine,
ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con
cantine, box, garage;
-
box,
garage, depositi.
Nuove misure per il
miglioramento della qualità dell’aria:
il progetto
sperimentale MoVe-In
Il
progetto MoVe-In
(MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti), è un progetto sperimentale
promosso dalla Regione Lombardia che prevede modalità innovative per il
controllo delle emissioni degli autoveicoli, mediante il monitoraggio
delle percorrenze, tenendo conto dell’uso effettivo del veicolo e dello stile
di guida adottato.
Una
scatola nera
(black-box), installata sul veicolo, consente di rilevare le informazioni
necessarie a tale scopo, mediante il collegamento satellitare ad
un’infrastruttura tecnologica dedicata e abilitata a gestire le limitazioni
alla circolazione dei veicoli più inquinanti.
Il
servizio di misurazione e trasmissione dei dati di percorrenza sarà attivo a
partire dal 1° ottobre 2019 e potranno aderire al progetto MoVe-In
tutti i proprietari dei veicoli circolanti in Regione Lombardia oggetto di
limitazione alla circolazione. Nel caso in cui il proprietario sia una persona
giuridica, quest’ultimo dovrà indicare una persona fisica quale delegato dalla
società alla gestione del servizio MoVe-In.
Il
progetto in questione consiste nell’applicazione di una diversa
articolazione delle limitazioni e delle deroghe vigenti per la circolazione
degli autoveicoli più inquinanti, prevendendo la possibilità di
avvalersi di una “deroga chilometrica”.
In
particolare, quest’ultima estende le limitazioni per gli aderenti al
servizio a tutti i giorni della settimana e a tutte le ore del giorno (24 ore),
consentendo, in questo modo, un risparmio di emissioni. Tale risparmio
emissivo viene trasformato in un numero di chilometri prefissato che possono
essere utilizzati nell’arco della giornata e della settimana, rispetto
a quelli attualmente percorribili agli autoveicoli limitati, consentiti solo
nelle giornate di sabato, domenica e festivi e nelle ore notturne dalle 19.30
alle 7.30. È possibile, quindi, avvalersi dei chilometri concessi durante il
periodo di divieto attuale.
Se i
chilometri assegnati terminano prima dell’anno di adesione non sarà più
possibile utilizzare il veicolo, nelle aree soggette a limitazione, fino alla
scadenza dell’anno. La deroga chilometrica MoVe-in non si applica nel caso di
attivazione delle misure temporanee durante gli episodi di perdurante accumulo
degli inquinanti.
La
deroga chilometrica MoVe-In non si applica inoltre nell’Area B del Comune di
Milano, nella quale vigono le limitazioni specificate sul sito https://www.comune.milano.it .
Di
seguito, si riportano le soglie chilometriche annuali percorribili nelle aree
soggette a limitazione, a partire dal 1° ottobre 2019.
Percorrenze annuali massime consentite nelle aree con
limitazioni della circolazione |
Ambito di applicazione |
Cat. M1, M2 (km/anno) |
Cat. N1, N2 (Km/anno) |
Cat. M3, N3 (km/anno) |
BENZINA EURO 0 |
Area 1 e 2 |
1000 |
2000 |
2000 |
GASOLIO EURO 0 |
Area 1 e 2 |
1000 |
2000 |
2000 |
GASOLIO EURO 1 |
Area 1 e 2 |
2000 |
4000 |
4000 |
GASOLIO EURO 2 |
Area 1 e 2 |
4000 |
6000 |
6000 |
GASOLIO EURO 3 |
Area 1 |
7000 |
9000 |
9000 |
L’Area
1
comprende la zona dei 209 Comuni di Fascia 1 e i 5 Comuni con più
di 30.000 abitanti situati in Fascia 2 mentre l’Area 2 comprende
la zona dei 209 Comuni in Fascia 1 e dei 361 Comuni in Fascia 2 (per un totale di
570 Comuni).
Il
progetto MoVe-In prevede inoltre la possibilità di premiare comportamenti di
guida del veicolo attribuendo chilometri aggiuntivi nei seguenti casi:
-
percorrenza
su strade extraurbane;
-
percorrenza
su autostrade con velocità compresa tra 70 km/h e 110 km/h;
-
stile
di guida ecologico su strade urbane.
Per
maggiori dettagli, si veda il portale
di Regione Lombardia.
Tutte le informazioni e la procedura per poter aderire saranno disponibili a
partire dal 1° ottobre 2019 sulla web application www.movein.regione.lombardia.it.
INCENTIVI REGIONALI PER LA SOSTITUZIONE DI
VEICOLI INQUINANTI
Il
bando rinnova veicoli commerciali (cfr.
Notizia n. 268 del 28 settembre 2018), con scadenza prevista il 10 ottobre 2019,
verrà prolungato al 2020 con l’aggiornamento dei criteri per l’accesso ai
contributi (gli incentivi non saranno più legati alle tecnologie motoristiche,
ma alle emissioni di PM, NOX e CO2). Entro fine settembre
sarà inoltre pubblicato un nuovo bando rinnova veicoli dedicato ai privati
cittadini.
EA.mb