Regione Lombardia - Ordinanza n. 546 recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza da Covid-19

Le disposizioni del provvedimento producono effetti dalla data del 18 maggio 2020 e fino al 31 maggio 2020, salvo proroga del termine disposta con successiva ordinanza

15 maggio 2020 - 251

Si informano le imprese associate dell’Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 546 del 13 maggio 2020, emanata ai sensi dell’art. 32 comma 3 della L. n. 833/1978 e dell’art. 3 del D.L. 19/2020 e recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza da Covid-19.

Ai sensi dell’Ordinanza menzionata i datori di lavoro sono tenuti ad osservare le seguenti disposizioni:

a)  il personale prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere sottoposto al controllo della temperatura corporea da parte del datore di lavoro o suo delegato. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e/o l’ufficio del personale all’ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi;

b)  viene raccomandata la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti,  prima dell’accesso.  Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5° non sarà consentito l’accesso alla sede e l’interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante;

c)  è fortemente raccomandato l’utilizzo della app «AllertaLom» da parte del datore di lavoro e di tutto il personale, compilando quotidianamente il questionario «CercaCovid»;

d)  i protocolli di sicurezza anticontagio di cui all’art. 1, lettera ii, del DPCM 26 aprile 2020, per le attività professionali devono tenere conto di quanto disposto dall’Ordinanza.

Le disposizioni del provvedimento producono effetti dalla data del 18 maggio 2020 e fino al 31 maggio 2020, salvo proroga del termine disposta con successiva ordinanza.

Resta fermo che, per quanto non diversamente disciplinato dall’Ordinanza, oggetto della presente, rimane valido ed efficace quanto disciplinato dal DPCM del 26 aprile 2020.

EM.mb