Regione Lombardia - Ordinanza n. 546 recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza da Covid-19
Le disposizioni del provvedimento producono effetti dalla data del 18 maggio 2020 e fino al 31 maggio 2020, salvo proroga del termine disposta con successiva ordinanza
Si informano le
imprese associate dell’Ordinanza del
Presidente di Regione Lombardia n. 546 del 13 maggio 2020, emanata ai
sensi dell’art. 32 comma 3 della L. n.
Ai sensi
dell’Ordinanza menzionata i datori di
lavoro sono tenuti ad osservare le seguenti disposizioni:
a) il personale prima dell’accesso al luogo di lavoro deve
essere sottoposto al controllo della temperatura corporea da parte del datore
di lavoro o suo delegato. Tale previsione deve essere altresì
attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i
sintomi di infezione respiratoria da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore,
congiuntivite). Se tale temperatura
risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso o la permanenza ai
luoghi di lavoro. Le persone in
tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al
Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite
il medico competente di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e/o l’ufficio del personale
all’ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni
cui la persona interessata deve attenersi;
b) viene
raccomandata la rilevazione della
temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti,
prima dell’accesso. Se tale temperatura dovesse risultare
superiore a 37,5° non sarà consentito l’accesso alla sede e l’interessato sarà
informato della necessità di contattare
il proprio medico curante;
c) è
fortemente raccomandato l’utilizzo della app «AllertaLom» da parte del
datore di lavoro e di tutto il personale, compilando quotidianamente il
questionario «CercaCovid»;
d) i protocolli di sicurezza anticontagio
di cui all’art. 1, lettera ii, del DPCM 26 aprile 2020, per le attività
professionali devono tenere conto di
quanto disposto dall’Ordinanza.
Le disposizioni
del provvedimento producono effetti dalla
data del 18 maggio 2020 e fino al 31 maggio 2020, salvo proroga del termine disposta con
successiva ordinanza.
Resta fermo che,
per quanto non diversamente disciplinato dall’Ordinanza, oggetto della
presente, rimane valido ed efficace quanto disciplinato dal DPCM del 26 aprile
2020.
EM.mb