Smart working – FAQ Ministero del Lavoro
Il Dicastero ha chiarito che la procedura "semplificata" attualmente in uso è utilizzabile sino al 31 luglio 2020 - Oltre tale data, la comunicazione dovrà essere effettuata con il modello reso disponibile sul sito del Ministero del Lavoro
Si informano le imprese associate che sul
sito del Ministero del Lavoro è stata pubblicata la FAQ sotto riportata, con
la quale vengono forniti chiarimenti in merito alle modalità di effettuazione
delle comunicazioni di smart working previste dall'articolo 90 del D.L. n.
34/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 77/2020.
Il Dicastero ha in particolare chiarito che
la procedura "semplificata" attualmente in uso è utilizzabile sino al
31 luglio 2020: pertanto, oltre tale data, la comunicazione dovrà essere
effettuata con il modello allegato, reso disponibile sul sito del Ministero del
Lavoro, e l'accordo dovrà essere detenuto dal datore di lavoro che dovrà
esibirlo al Ministero, all'Inail e all'Ispettorato Nazionale del Lavoro per
attività istituzionali di monitoraggio e vigilanza.
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SMART WORKING: COMUNICAZIONE
D: Come
vanno effettuate le comunicazioni di smart working previste dall'articolo 90 del
D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 77/2020?
R: L'articolo
90 del Decreto legge n. 34/2020 specifica che la modalità di lavoro agile può
essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro
subordinato anche in assenza degli accordi individuali, ovvero utilizzando la
procedura "semplificata" attualmente in uso, e ciò sino alla fine
dello stato di emergenza (attualmente fissata al 31 luglio 2020) e, comunque,
non oltre il 31 dicembre 2020.
Pertanto,
allo stato attuale, la procedura "semplificata" è utilizzabile sino
al 31 luglio2020.
Oltre la data del 31 luglio 2020, la
comunicazione di cui all'articolo 23, comma 1 della Legge 22 maggio 2017, n.
81, sarà effettuata con i modelli predisposti dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali (Modello per effettuare la comunicazione – Template per
comunicare l'elenco dei lavoratori coinvolti) e l'accordo è
detenuto dal datore di lavoro che dovrà esibirlo al Ministero, all'Inail e
all'Ispettorato Nazionale del Lavoro per attività istituzionali di monitoraggio
e vigilanza.
AI.mb