Smart working – FAQ Ministero del Lavoro

Il Dicastero ha chiarito che la procedura "semplificata" attualmente in uso è utilizzabile sino al 31 luglio 2020 - Oltre tale data, la comunicazione dovrà essere effettuata con il modello reso disponibile sul sito del Ministero del Lavoro

29 luglio 2020 - 360

Si informano le imprese associate che sul sito del Ministero del Lavoro è stata pubblicata la FAQ sotto riportata, con la quale vengono forniti chiarimenti in merito alle modalità di effettuazione delle comunicazioni di smart working previste dall'articolo 90 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 77/2020.

 

Il Dicastero ha in particolare chiarito che la procedura "semplificata" attualmente in uso è utilizzabile sino al 31 luglio 2020: pertanto, oltre tale data, la comunicazione dovrà essere effettuata con il modello allegato, reso disponibile sul sito del Ministero del Lavoro, e l'accordo dovrà essere detenuto dal datore di lavoro che dovrà esibirlo al Ministero, all'Inail e all'Ispettorato Nazionale del Lavoro per attività istituzionali di monitoraggio e vigilanza.

 

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SMART WORKING: COMUNICAZIONE

 

D:     Come vanno effettuate le comunicazioni di smart working previste dall'articolo 90 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 77/2020?

 

R:     L'articolo 90 del Decreto legge n. 34/2020 specifica che la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali, ovvero utilizzando la procedura "semplificata" attualmente in uso, e ciò sino alla fine dello stato di emergenza (attualmente fissata al 31 luglio 2020) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020.

Pertanto, allo stato attuale, la procedura "semplificata" è utilizzabile sino al 31 luglio2020.

Oltre la data del 31 luglio 2020, la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 1 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, sarà effettuata con i modelli predisposti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Modello per effettuare la comunicazione – Template per comunicare l'elenco dei lavoratori coinvolti) e l'accordo è detenuto dal datore di lavoro che dovrà esibirlo al Ministero, all'Inail e all'Ispettorato Nazionale del Lavoro per attività istituzionali di monitoraggio e vigilanza.

AI.mb