Sospensione della riscossione coattiva: le misure del D.L. 129/2020

Prorogata al 31 dicembre 2020 sia la sospensione dei versamenti relativi a carichi affidati all'agente della riscossione in scadenza al 15 di ottobre, che la decadenza dai piani di rateazione al mancato pagamento di 10 rate (e non 5)

22 ottobre 2020 - 481

Prorogata al 31 dicembre 2020 sia la sospensione dei versamenti relativi a carichi affidati all'agente della riscossione in scadenza al 15 di ottobre, che la decadenza dai piani di rateazione al mancato pagamento di 10 rate (e non 5).  Differito di 12 mesi il termine per la notifica delle cartelle di pagamento in scadenza nel 2021 e prorogati di 2 anni i termini per notificare gli atti in scadenza nel 2020.

Queste, le novità disposte dal Decreto Legge 129/2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020, entrato  in vigore il 21 ottobre.

Di seguito un rapido riepilogo del provvedimento che, sino al 31 dicembre 2020 prevede:

-       la sospensione dei versamenti (da effettuarsi in unica soluzione entro il 31 gennaio 2021) relativi ai seguenti atti:

-        cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’IVA;

-        avvisi di addebito emessi dall’INPS;

-        atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane;

-        ingiunzioni di pagamento emesse dagli enti locali, nonché gli atti di accertamento esecutivi emessi dai medesimi enti sia per le entrate tributarie, che per quelle patrimoniali;

-       la decadenza dal beneficio della rateazione, in caso di mancato pagamento di 10 rate anziché di 5, relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento riferiti a richieste presentate fino al 31 dicembre 2020;

-       la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione[3] viene inoltre stabilita, per la notifica delle cartelle di pagamento:

-       la proroga di 12 mesi dei termini di decadenza e prescrizione in scadenza nel 2021;

-       la proroga di 2 anni dei termini di decadenza e prescrizione in scadenza a fine anno.

LB.mb