Sospensione procedimenti amministrativi e validità atti

Alcune amministrazioni hanno incominciato a fornire delle indicazioni applicative volte a chiarire gli effetti dell’articolo 103 del D.L. n. 18/2020 nell’ambito degli specifici procedimenti di competenza

03 aprile 2020 - 158

Con l’articolo 103, comma 1 e 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (in vigore dal 17 marzo 2020) è stata introdotta la:

-   sospensione generale di tutti i termini (ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi), relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi (su istanza di parte o d’ufficio) che siano pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data. Per questi procedimenti amministrativi nel computo dei relativi termini non si dovrà tener conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020 (comma 1 primo periodo);

-   proroga o il differimento dei termini che tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020 comportano/comporteranno la formazione di  forme di silenzio significativo da parte dell’amministrazione (es. silenzio assenso o silenzio rigetto) (comma 1 terzo periodo);

-   conservazione della validità fino al 15 giugno 2020 di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 (comma 2).

Alcune amministrazioni hanno incominciato a fornire delle  indicazioni applicative volte a chiarire gli effetti dell’articolo 103 del D.L. n. 18/2020 nell’ambito degli specifici procedimenti di competenza.

Tra queste si segnala  l’allegata Circolare della Regione Emilia Romagna del 18 marzo 2020 (PG/020/0234624) che ha fornito interessanti informazioni in merito all’applicazione della norma contenuta nel D.L. “Cura Italia” nei procedimenti e gli atti in materia di governo del territorio.

In particolare, in linea anche con alcune indicazioni fornite dall’ANCE  (cfr. Notizia  n. 114 del 20 marzo u.s. di Linea Diretta), è stato specificato:

-   sospensione dei procedimenti amministrativi - si applica a tutti i termini disciplinati dalla legge statale o regionale nell’ambito di un procedimento amministrativo pendente alla data del 23 febbraio o iniziato successivamente. In particolare la sospensione opera nei procedimenti amministrativi relativi a:

- pianificazione territoriale e urbanistica, generale e settoriale (procedure di approvazione di piani e varianti, accordi di programma, procedimenti unici, conferenze di servizi);

- l’attività edilizia (procedimenti relativi al rilascio e al controllo dei titoli abilitativi PDC, CILA, Scia ecc..);

- la gestione dei vincoli territoriali (paesaggistici, culturali, ambientali ecc);

-   proroga della validità di atti - si applica a tutti gli atti di certificazione e ai provvedimenti abilitativi quali:

- i certificati di destinazione urbanistica;

-   i permessi di costruire e le SCIA (con riferimento ai termini di inizio e conclusione dei lavori);

-   le autorizzazioni sismiche e gli atti autorizzativi, comunque denominati, rilasciati nell’ambito della gestione dei vincoli paesaggistici, ambientali e culturali.

MV.mb