Sospensione procedimenti amministrativi e validità atti
Alcune amministrazioni hanno incominciato a fornire delle indicazioni applicative volte a chiarire gli effetti dell’articolo 103 del D.L. n. 18/2020 nell’ambito degli specifici procedimenti di competenza
Con l’articolo
103, comma 1 e 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (in vigore dal 17
marzo 2020) è stata introdotta la:
- sospensione generale di
tutti i termini (ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali,
finali ed esecutivi), relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi (su istanza di parte o d’ufficio) che
siano pendenti alla data del 23 febbraio
2020 o iniziati successivamente a tale data. Per questi procedimenti
amministrativi nel computo dei relativi termini non si dovrà tener conto del
periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020 (comma 1 primo periodo);
- proroga o il differimento
dei termini che tra il 23 febbraio e il
15 aprile 2020 comportano/comporteranno la formazione di forme di silenzio
significativo da parte dell’amministrazione (es. silenzio assenso o
silenzio rigetto) (comma 1 terzo periodo);
- conservazione della validità
fino al 15 giugno 2020 di tutti i certificati,
attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi
comunque denominati, in scadenza tra il 31
gennaio e il 15 aprile 2020 (comma 2).
Alcune
amministrazioni hanno incominciato a fornire delle indicazioni applicative volte a chiarire gli
effetti dell’articolo 103 del D.L. n. 18/2020 nell’ambito degli specifici
procedimenti di competenza.
Tra queste si
segnala l’allegata Circolare della
Regione Emilia Romagna del 18 marzo 2020 (PG/020/0234624) che ha fornito
interessanti informazioni in merito all’applicazione della norma contenuta nel
D.L. “Cura Italia” nei procedimenti e gli atti in materia di governo del
territorio.
In particolare, in
linea anche con alcune indicazioni fornite dall’ANCE (cfr. Notizia
n. 114 del 20 marzo u.s. di Linea
Diretta), è stato specificato:
- sospensione dei
procedimenti amministrativi - si applica a tutti i termini disciplinati
dalla legge statale o regionale nell’ambito di un procedimento amministrativo
pendente alla data del 23 febbraio o iniziato successivamente. In particolare
la sospensione opera nei procedimenti amministrativi relativi a:
- pianificazione territoriale e urbanistica, generale e settoriale
(procedure di approvazione di piani e varianti, accordi di programma,
procedimenti unici, conferenze di servizi);
- l’attività edilizia (procedimenti relativi al rilascio e al
controllo dei titoli abilitativi PDC, CILA, Scia ecc..);
- la gestione dei vincoli territoriali (paesaggistici, culturali,
ambientali ecc);
- proroga della validità
di atti - si applica a tutti gli atti di certificazione e ai
provvedimenti abilitativi quali:
- i certificati di destinazione urbanistica;
- i permessi di costruire e le SCIA (con riferimento ai termini di
inizio e conclusione dei lavori);
- le autorizzazioni sismiche e gli atti
autorizzativi, comunque denominati, rilasciati nell’ambito della gestione dei
vincoli paesaggistici, ambientali e culturali.
MV.mb