Trasformazione e successione tra contratti di apprendistato duale – Chiarimenti dell’INL

Non è ammessa la “trasformazione” di un contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica, in apprendistato di alta formazione e ricerca

27 novembre 2020 - 532

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Nota n. 1026 del 23/11/2020, ha fornito chiarimenti sulla possibilità di procedere alla “trasformazione” del contratto di apprendistato di primo livello in contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, ovvero di consentire la successione di due contratti della stessa tipologia di apprendistato duale finalizzati al conseguimento di titoli di studio successivi.

 

L’INL precisa innanzitutto che non è ammessa la “trasformazione” di un contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica (c.d. apprendistato di primo livello o “duale”) in apprendistato di alta formazione e ricerca, poiché il D.Lgs. n. 81/2015 (art. 43, comma 9) prevede esclusivamente la possibilità di trasformazione dell’apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, nei limiti della durata massima complessiva individuata dalla contrattazione collettiva.

 

Nel rammentare le pronunce del Ministero del lavoro (Interpelli nn. 8/2007 e  38/2010 e Circolare n. 5/2013) e della Corte di Cassazione (Sent. n. 17574/2004), che rilevano la possibilità di instaurare un ulteriore rapporto di natura formativa purché finalizzato all’acquisizione di competenze differenti da quelle già possedute, l’INL sottolinea che, in assenza di esplicite previsioni normative o contrattuali, non si ravvisano invece ragioni ostative alla “successione” di un nuovo contratto di apprendistato duale, sempreché il piano formativo sia diverso rispetto a quello già portato a termine, circostanza certamente ravvisabile laddove il nuovo apprendistato sia finalizzato ad acquisire un titolo di studio ulteriore rispetto a quello già conseguito anche in virtù di un precedente contratto di apprendistato di primo livello.

AI.mb