Trasformazione e successione tra contratti di apprendistato duale – Chiarimenti dell’INL
Non è ammessa la “trasformazione” di un contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica, in apprendistato di alta formazione e ricerca
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Nota n. 1026 del 23/11/2020, ha fornito
chiarimenti sulla possibilità di procedere alla “trasformazione” del contratto
di apprendistato di primo livello in contratto di apprendistato di alta
formazione e di ricerca, ovvero di consentire la successione di due contratti
della stessa tipologia di apprendistato duale finalizzati al conseguimento di
titoli di studio successivi.
L’INL precisa innanzitutto che non è ammessa
la “trasformazione” di un contratto di apprendistato per la qualifica e per il
diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il
certificato di specializzazione tecnica (c.d. apprendistato di primo livello o
“duale”) in apprendistato di alta formazione e ricerca, poiché il D.Lgs. n.
81/2015 (art. 43, comma 9) prevede esclusivamente la possibilità di
trasformazione dell’apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante,
allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali,
nei limiti della durata massima complessiva individuata dalla contrattazione
collettiva.
Nel rammentare le pronunce del Ministero del
lavoro (Interpelli nn. 8/2007 e 38/2010
e Circolare n. 5/2013) e della Corte di Cassazione (Sent. n. 17574/2004), che
rilevano la possibilità di instaurare un ulteriore rapporto di natura formativa
purché finalizzato all’acquisizione di competenze differenti da quelle già
possedute, l’INL sottolinea che, in assenza di esplicite previsioni normative o
contrattuali, non si ravvisano invece ragioni ostative alla “successione” di un
nuovo contratto di apprendistato duale, sempreché il piano formativo sia
diverso rispetto a quello già portato a termine, circostanza certamente
ravvisabile laddove il nuovo apprendistato sia finalizzato ad acquisire un
titolo di studio ulteriore rispetto a quello già conseguito anche in virtù di
un precedente contratto di apprendistato di primo livello.
AI.mb